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Responsabilità penale dell'RSPP

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 3671 volte.

tcam

tcam
Provenienza
Firenze
Professione
Medico Competente
Messaggi
655
  • Responsabilità penale dell'RSPP
  • (13/03/2011 19:36)

Interessanti considerazioni, punto di partenza di un auspicabile dibattito.
Tcam

http://www.altalex.com/index.php?...10190ba7b46961483f9ce&idnot=51849

"Il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha sostanzialmente concluso l’iter normativo finalizzato al riassetto ed alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, tuttavia, deve essere considerata come un nuovo punto di partenza (e non invece come un definitivo punto d’arrivo) nella logica del contrasto agli infortuni e alle malattie professionali sul lavoro.
Il nuovo complesso normativo ha, infatti, introdotto rilevanti novità – prime tra tutte, l’espresso riconoscimento di precisi requisiti di validità della delega di funzioni e di limiti e condizioni di efficacia della stessa, nonché l’individuazione di obblighi del datore di lavoro non delegabili – ma ha pure meglio esplicitato (rectius: confermato!) alcune peculiarità che già caratterizzavano la precedente disciplina[1].

In tal senso, sulla falsariga di quanto previsto dalla direttiva “quadro” n. 89/391/CEE, e di quanto già recepito dal legislatore italiano con il decreto legislativo 626 del 1994, anche la logica del recente sistema delineato muove dalla cristallizzazione di alcuni punti fermi. Ed, infatti, un’attenta esegesi del “nuovo” impianto normativo denota anzitutto l’esigenza di uno spiccato e crescente tecnicismo, nonché di una più qualificante professionalità, nel quadro degli adempimenti imposti per realizzare un’idonea politica di prevenzione degli infortuni e della malattie sul lavoro. Tali esigenze, da un lato, rivelano come non sempre i soggetti titolari di numerosi obblighi di condotta sanzionati penalmente possano esser in grado di adempiere “personalmente” tutti i compiti correlati alla loro qualifica; dall’altro, logicamente, comportano che, quanto più aumentino dimensioni e complessità dell’impresa, tanto più sia irrealistico ritenere che gli adempimenti in materia di sicurezza possano essere soddisfatti da un unico soggetto, il datore di lavoro[2]. Infine, la ratio stessa del decreto legislativo e le misure predisposte palesano come la finalità di prevenzione o, quantomeno, di contenimento degli infortuni sul lavoro possa essere perseguita efficacemente soltanto attraverso una procedimentalizzazione dei comportamenti all’interno dei luoghi di lavoro.
Del tutto fisiologico è, dunque, il tentativo di razionalizzare ed individuare ulteriori “centri di intervento” dotati di un certo grado di autonomia rispetto ai settori affidati alle loro competenze, nonché processi decisionali caratterizzati da un elevato grado di plurisoggettività: in questo modo, infatti, si potrebbe “auspicare” una parcellizzazione dei rischi se non addirittura una “condivisione delle responsabilità”.
In tale sistema si coglie l’importanza di una definizione del canone di responsabilità che interessa i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (s.p.p.), nonché il relativo responsabile (r.s.p.p.), oggi definito dall’art. 2 lett. f) d.lgs. 81/2008[3]. Suddetta ultima figura si erge, invero, ad assoluto protagonista in «tutti i capisaldi normativi entro cui si snoda la disciplina della sicurezza»[4]; gli adempimenti che gli competono, infatti, tratteggiano un modus operandi che, se correttamente funzionante, costituisce il fulcro di un qualsivoglia sistema di sicurezza."

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bernardo

bernardo
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Parma
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Medico del Lavoro
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1018
  • Re: Responsabilità penale dell'RSPP
  • (17/03/2011 15:50)

Bah, sinceramente il ragionamento mi sembra un po' fumoso (cosa del resto comune in questo tipo di articoli). In realtà si fa confusione tra RSPP e Dirigenti (o datore di Lavoro stesso).
In generale il D.Lgs.vo 81 prevede due distinte categorie di figure:
a) figure con obblighi (datore di lavoro, dirigenti preposti lavoratori, progettisti, installatori, ecc. ecc.)
b) figure con compiti (RSPP e RLS);
c) figure con compiti ed obblighi (Medico Competente)

La responsabilità (e le sanzioni) previste dal D.Lgs.81 ricadono conseguentemente solo sulle categorie a e c.
Naturalmente ogni opinione e dibattito volti ad auspicare cambiamenti legislativi sono legittimi. Rimango un po' perplesso quando, anziche esprimere una legittima opinione sulla necessità di "riformare" il quadro delle responsbailità, si fanno affermazioni soft quali "la legge è un punto di partenza...la legge è incompleta...ecc." come se il legislatore fosse un dilettante che non sa quel che vuole e quel che fa. La legge attuale in realtà su questo punto è chiarissima e prevede appunto che ci siano soggetti con responabilità obblighi e relative sanzioni, e soggetti con compiti, di supporto ai decisori.

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