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SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA

Questo argomento ha avuto 26 risposte ed è stato letto 12724 volte.

bernardo

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  • SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 10:39)

Sul sole 24 di lunedì 28 Marzo il giurista ed ex magistrato Pierguido Soprani, in risposta ad un quesito, sosteneva la possibilità in via di principio, di effettuare la sorveglianza sanitaria anche sul lavoratore in malattia. Ci ho riflettuto ed in effetti nel D.Lgs.vo 81 non c'è nessun divieto in proposito. Anzi, il comma 3 dell'art. 41, che stabilisce in casi in cui sono vietate le visite mediche, non menziona lo stato di malattia, ma le vieta solo "per accertare lo stato di gravidanza" e "negli altri casi vietati dalla normativa vigente". A memoria, mi pare che l'unico caso in cui è espressamente vietato è relativo all'accertamento della assunzione di sostanze stupefacenti al di fuori dei casi previsti dall'allegato specifico all'intesa stato regioni. Ho riflettuto anche sull'art. 5 della L.300/70, ma ho concluso che non è pertinente: infatti quell'articolo disciplina il caso delle visite fiscali, ed il caso delle visite di idoneità richieste dal datore di lavoro. Ma qui stiamo parlando della sorveglianza obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 41 e programmata dal medico competente ai sensi dell'art. 25 comma 1b. Anzi, pensandoci bene, almeno nel caso del comma 2 lettera e-ter dell'art. 41 (visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute continuativa superiore a 60 giorni) l'unico modo per adempiere all'obbligo è visitare il lavoratore al più tardi l'ultimo giorno di malattia. Ovviamente le condizioni del lavoratore devono essere tali, anche in riferimento al motivo della assenza per malattia, da consentire di esprimere il giudizio di idoneità. Ma nel caso non lo fossero, sarebbe evidente che il periodo di malattia andrebbe ulteriormente prorogato.
Ma questo è il caso specifico della assenza prolungata. Il concetto vale anche negli altri casi di visita medica (preventiva, periodica, al cambio di mansione, su richiesta del lavoratore)
Facciamo due esempi.
Primo: lavoratore assente per bronchite acuta, esposto a rischio chimico. E evidente che la possibilità di esprimere un giudizio di idoneità presuppone la completa guarigione del lavoratore, ma se la stessa è avvenuta, la visita protrebbe benissimo essere effettuata l'ultimo giorno di malattia.
Secondo: addetto al computer in malattia per frattura al piede da incidente sciistico. Anche col piedone ingessato nulla impedisce di esprimere un giudizio di idoneità, se non vi sono altre controindicazioni, per cui se la sessione di visite cadesse anche abbondatemente nel periodo di malattia, sarebbe irrilevante.
Qualcuno potrebbe obiettare che il comma 2 dell'art. 15 (peraltro non sanzionato) impone che le visite non debbano avere oneri per i lavoratori (e il tempo di visita è tempo di lavoro e quindi deve essere remunerato dall'Azienda) ma questo non è un problema del del medico competente.

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 11:54)

no, aspetta, non mi trovo: se un lavoratore è "assente per malattia" vuol dire che un medico (ragionevolmente, il suo medico di MMG) lo ha giudicato totalmente inabile al lavoro per quel lasso di tempo che è la prognosi. Come fa il MC a giudicarlo addirittura "idoneo alla mansione specifica tot" in perduranti condizioni di inabilità totale, sia pur temporanea? Ed infatti tu fai i due casi possibili, inabilità temporanea con condizioni sanitarie di compromissione extra-lavorativa di uno dei potenziali "organi bersaglio" del RP e quindi impossibilità tecnica all'emissione di giudizio "specifico" e di inabilità temporanea con condizioni sanitarie non influenti sui potenziali "organi bersaglio" del rischio professionale
Con tutta la stima per il giurista ed ex magistrato, che peraltro non conosco e non ci tengo nemmeno, fa un po' di confusione.
E l'ultimo dei problemi è la remunerazione del lavoratore: in malattia si è comunque remunerati (se lavoratori dipendenti, noi no), al più al DdL si può far carico della percentuale che l'INPS non corrisponde.
Secondo me, più che altro, in quella mezz'ora della visita il lavoratore è come se "fosse presente", quindi come se avesse ripreso servizio. Ma può il DdL pretendere che il lavoratore riprenda servizio nonostante un certificato di inabilità totale

Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.

serenix

serenix
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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 14:33)

Ho sempre saputo o meglio dato per scontato, che gli ASPP dovessero essere effettuati in orario di lavoro...mi sembrava logico e di buon senso...ma a ben pensarci non mi sovviene nessun riferimento specifico a proposito nell'81 e nemmeno nell'ex 626, cosa che viene invece ben esplicitato per la formazione.
Indirettamente l'art. 15, comma 2, riguardo le misure relative alla sicurezza, igiene e salute sul lavoro riporta che queste non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori, quindi anche la SS non deve sottrarre al lavoratore tempo di non lavoro.
Sempre indirettamente l'art. 20, al comma 2 obbliga i lavoratori a sottoporsi agli ASPP, pena sanzione per il lavoratore....ovvio che fuori dell'orario di lavoro il lavoratore non potrebbe essere sanzionato....ma tutto a logica ed indirettamente.
A questo punto farei queste considerazioni:
1) Se il lavoratore acconsente espressamente alla visita, magari retribuito al 100% come se lavorasse nulla osta;
2) Il MC potrebbe trovarsi ad effettuare una visita in più, in quanto è molto probabile che il lavoratore in malattia, risulti temporaneamente non idoneo, quindi da rivedere a breve. Ora nel caso di contratto a prestazione non ci rimetterebbe nulla, nel caso di contratto omnicomprensivo col DL, farebbe delle visite in più...ma di fatto non una differenza sostanziale se la cosa capitasse occasionalmente e non di prassi....
3) Il MC è retribuito dal DL, non dall'INPS, nè dall'INAIL....per cui a rigore sussisterebbe un indebito da parte del DL nei confronti dell'Ente che paga l'infortunio o la malattia....io Ente non gradirei la cosa e proverei a rivalermi sul DL....
4) Circa l'esempio del videoterminalista col piede ingessato, analogamente a quanto spesso accade in regime di lavoro autonomo, se il lavoratore riesce ad arrivare al lavoro, magari trasportato, non vedo perchè non possa tranquillamente lavorare....magari con limitazioni...pause etc..etc...in questo caso il giudizio del MC potrebbe essere motivo di interruzione dell'inabilità totale, anche se ovviamente il recupero integrale sarà posticipato...
A tal proposito una volta mi son divertita a vedere i tempi di recupero post intervento STC in lavoratori autonomi artigiani....magari muratori, idraulici....operai in diverse ditte metalmeccaniche e cartaie, impiegati d'ufficio, commessi, lavoratori di aziende private, pubbliche o parastatali...etc...etc...immaginate i risultati?

serenix

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 16:44)

Se un lavoratore in malattia, mentre va a fare la visita presso il MC, si infortuna...che succede? Chi paga?

bernardo

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 20:40)

serenix il 03/04/2011 04:44 ha scritto:
Se un lavoratore in malattia, mentre va a fare la visita presso il MC, si infortuna...che succede? Chi paga?

Il datore di lavoro. Ma ripeto, non è un problema nostro. Quello che si evince scorrendo le norme è che non c'è nessun divieto. Tutto qui.

bernardo

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 20:49)

nofertiri9 il 03/04/2011 11:54 ha scritto:
no, aspetta, non mi trovo: se un lavoratore è "assente per malattia" vuol dire che un medico (ragionevolmente, il suo medico di MMG) lo ha giudicato totalmente inabile al lavoro per quel lasso di tempo che è la prognosi. Come fa il MC a giudicarlo addirittura "idoneo alla mansione specifica tot" in perduranti condizioni di inabilità totale, sia pur temporanea?

Veramente non è così. Il lavoratore in malattia viene giudicato inabile a riprendere il lavoro, non certo ad effettuare una vista medica (tanto che una delle giustificazioni per non osservare le fasce di reperibilità è la necessità di sottoporsi ad una visita medica). Quindi il problema è quello che ho già indicato, e cioè se le condizioni del lavoratore consentano o meno di emanare un giudizio di idoneità, il che non modifica la prognosi: il fatto che io giudichi idoneo alla mansione il videoterminalista col piede ingessato (e posso farlo tranquillamente anche in malattia) non significa che questo debba riprendere immediatamente il lavoro. La querelle giuridica non è relativa alla possibilità di modificare la prognosi, che non è certo compito del MC, ma se si possano invia di principio visitare il lavoratore, per la sorveglianza sanitaria, anche in corso di assenza per malattia, e non c'è nessuno divieto in proposito per cui si può fare (non si "deve" fare, ovviamente). Ma io applico sempre il principio per cui ciò che è espressamente vietato non si deve fare, ciò che è espressamente obbligatorio si deve fare, per ciò che non è ne' vietato ne' obbligatorio mi regolo come credo io.

annuscor

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 21:22)

nofertiri9 il 03/04/2011 11:54 ha scritto:
no, aspetta, non mi trovo: se un lavoratore è "assente per malattia" vuol dire che un medico (ragionevolmente, il suo medico di MMG) lo ha giudicato totalmente inabile al lavoro per quel lasso di tempo che è la prognosi. Come fa il MC a giudicarlo addirittura "idoneo alla mansione specifica tot" in perduranti condizioni di inabilità totale, sia pur temporanea? Ed infatti tu fai i due casi possibili, inabilità temporanea con condizioni sanitarie di compromissione extra-lavorativa di uno dei potenziali "organi bersaglio" del RP e quindi impossibilità tecnica all'emissione di giudizio "specifico" e di inabilità temporanea con condizioni sanitarie non influenti sui potenziali "organi bersaglio" del rischio professionale
Con tutta la stima per il giurista ed ex magistrato, che peraltro non conosco e non ci tengo nemmeno, fa un po' di confusione.
E l'ultimo dei problemi è la remunerazione del lavoratore: in malattia si è comunque remunerati (se lavoratori dipendenti, noi no), al più al DdL si può far carico della percentuale che l'INPS non corrisponde.
Secondo me, più che altro, in quella mezz'ora della visita il lavoratore è come se "fosse presente", quindi come se avesse ripreso servizio. Ma può il DdL pretendere che il lavoratore riprenda servizio nonostante un certificato di inabilità totale

Capita di visitare lavoratori temporaneamente assenti dal lavoro per malattia intercorrente (l’esempio di Bernado sull’addetto al VDT con frattura del piede è esplicativo). Io credo che non ci sia conflitto poiché la idoneità del MC non è riferita alla generica capacità di lavoro ma alla idoneità alla esposizione professionale valutata nel DVR e riportata nella Cartella sanitaria e di rischio. Sola questa circostanza giustifica (anche secondo la giurisprudenza) la possibilità che un medico scelto e pagato dal DL possa metter la mano sulla pancia ad un lavoratore che non ha scelto il suo medico. Questa considerazione (parlo da medico) è estremamente delicata poiché il diritto di ognuno di scegliersi il suo medico è un diritto sacro santo e inalienabile e noi visitiamo persone che non ci hanno scelto. Devo invece constatare che spesso il MC si comporta come una specie di medico legale che valuta la idoneità tout court specie quando la visita del MC è svincolata dalla precisa esposizione professionale. La visita del MC è tutt’altra cosa rispetto alla visita fiscale, all’art. 5 e tutto il resto. E’ un momento della prevenzione che va inserto nell’ambito del piano di sicurezza messo in atto dal DL per evitare danni da lavoro e solo questo la giustifica. Ovviamente, nel caso di lavoratore in malattia, devono essere salvaguardati i diritti del lavoratore rispetto al rapporto di lavoro (es. visita fuori orario di lavoro) ma questa può essere risolta con un consenso sereno e leale da parte del lavoratore correttamente informato della finalità e del significato della visita stessa.

guido_rossi

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 21:43)

bernardo il 03/04/2011 08:40 ha scritto:


Il datore di lavoro. Ma ripeto, non è un problema nostro. Quello che si evince scorrendo le norme è che non c'è nessun divieto. Tutto qui.

In realta' pur apprezzando le approfondite valutazioni analitiche che fai delle normative, siamo ancora in attesa di sapere se le vaccinazioni antitetaniche siano rimaste obbligatorie o meno: se la memoria non mi inganna c'era stato un collega ( Camerotto?) che aveva confutato le tue teorie. Ti eri riservato di approfondire: il risultato?

serenix

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (03/04/2011 23:41)

Non è vietato, quindi eventualmente possiamo e non dobbiamo, perfetto! Un giudizio di idoneità è diverso nella natura e nei fini rispetto ad uno di inabilità, come pure da uno di invalidità. Ok, chiarissimo! Però permettendo questa possibilità di visita con espressione del giudizio di idoneità in periodo di malattia, quindi inabilità, la legge apre a mille complicanze, equivoci e contenziosi...cosa che si sarebbe potuta evitare semplicemente affermandone l'incompatibilità...

bernardo

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  • Re: SORVEGLIANZA SANITARIA DURANTE ASSENZA PER MALATTIA
  • (04/04/2011 08:23)

guido_rossi il 03/04/2011 09:43 ha scritto:

In realta' pur apprezzando le approfondite valutazioni analitiche che fai delle normative, siamo ancora in attesa di sapere se le vaccinazioni antitetaniche siano rimaste obbligatorie o meno: se la memoria non mi inganna c'era stato un collega ( Camerotto?) che aveva confutato le tue teorie. Ti eri riservato di approfondire: il risultato?

Ho già risposto a suo tempo (forse ti è sfuggito) che nel caso specifico avceva ragione Camerotto.

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