Buonasera a tutti, richiedo un vostro parere circa la possibilità sanzionatoria del m.c. da parte degli O.d.V. per inadempienza dell'art. 41, comma 2, lett. c del D. Lgs. 81/08 (visita medica a richiesta del lavoratore).
Ad maiora
trinacria il 13/04/2011 08:42 ha scritto:
Buonasera a tutti, richiedo un vostro parere circa la possibilità sanzionatoria del m.c. da parte degli O.d.V. per inadempienza dell'art. 41, comma 2, lett. c del D. Lgs. 81/08 (visita medica a richiesta del lavoratore).
Ad maiora
questo è la mia riflessione
Se un dipendente richiede visita del medico per motivi di salute non connessi al lavoro lo stesso può "accedere" al sanitario senza alcun formalismo.(accesso diretto)
Se invece richiede visita del MC per problemi di salute connessi al lavoro allora la visita ufficialmente deve essere richiesta al MC dal DDl o chi per lui ed il MC non può non applicare quanto disposto alla lettera "C" se non vuol incorrere in sanzione.
Ciao
Mario
Mario
trinacria il 13/04/2011 08:42 ha scritto:
Buonasera a tutti, richiedo un vostro parere circa la possibilità sanzionatoria del m.c. da parte degli O.d.V. per inadempienza dell'art. 41, comma 2, lett. c del D. Lgs. 81/08 (visita medica a richiesta del lavoratore).
Ad maiora
L'art. 41 comma 2 non è sanzionato (quindi non è sanzionabile). Il medico competente è sanzionabile per inadempienza degli obblighi previsti dall'art. 25, nel caso specifico il comma 1b. Ma il caso specifico è di fatto non sanzionabile perché ai sensi dell'art. 41 comma 2c spetta al MC, e solo a lui, giudicare se la richiesta è correlata ai rischi professionali. Quindi eventuali sanzioni su questo punto sono palesemente illegittime.
Ringrazio entrambi per il contributo, pur con conclusioni interpretative diverse.
Il fatto è che gli OdV, a seconda della competenza territoriale, sposano entrambe le tesi.
Ad maiora
trinacria il 13/04/2011 09:36 ha scritto:
Ringrazio entrambi per il contributo, pur con conclusioni interpretative diverse.
Il fatto è che gli OdV, a seconda della competenza territoriale, sposano entrambe le tesi.
Ad maiora
Gli OdV possono sposare le tesi che vogliono (la creatività non ha limiti), ma la sanzione non esiste nel D.Lgs.vo 81, e si può essere sanzionati solo per un reato previsto e punito dalla legge (è semplicemente un principio costituzionale). Comunque se ci sono casi reali per cortesia segnalali che gli diamo una mano!
Se dovessero nascere insanabili conflittualità, vi renderò partecipi in prima persona del busillis.
Intanto grazie per l'interessamento.
Ad maiora
Salve
NON SANZIONABILE. Così come già anticipato da Bernardo è il Medico competente a decidere se la richiesta è correlata a i rischi.
Saluti
Gennaro Bilancio
Potrebbe essere che il MC non ha ritenuto la visita da correlare ai rischi o alle condizioni di salute ....mentre l'O.d.V . le ha ritenute correlate.
Bisognerebbe specificare , se c'è stato , quanto contestato e la specifica prescrizione.
Ai sensi dell'art. 58 comma 1) lett. b), il MC può essere sanzionato per il mancato rispetto dell'art. 25, comma 1) punto b):
"il MC... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati".
Nel caso in cui il diniego del MC alla richiesta del lavoratore non sia giustificabile a causa della presenza accertata da parte dell'OdV di rischi specifici ed in base agli indirizzi scientifici più avanzati, l'art. 25 sarebbe contravvenuto.
Così come lo sarebbe se il MC non accedesse alla richiesta di cui all'art. 41 comma 1) lett. b.
Saluti
giancarlo il 14/04/2011 02:20 ha scritto:
Potrebbe essere che il MC non ha ritenuto la visita da correlare ai rischi o alle condizioni di salute ....mentre l'O.d.V . le ha ritenute correlate.
Bisognerebbe specificare , se c'è stato , quanto contestato e la specifica prescrizione.
Salve
Sicuramente una situazione del genere porterà a confrontarsi davanti al PM.
E' possibile che sono in errore, ma ricordo che l'organo di Vigilanza può decidere motivandolo di cambiare la periodicità della visita medica e il contenuto degli accertamenti sanitari supplementari ma non può decidere se un lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, tra l'altro l'articolo 41 comma 2c stabilisce che la responsabilità è del medico competente.
E' chiaro che pur non essendo sanzionato, se dall'errata valutazione del medico competente il lavoratore peggiora lo stato di salute il medico risponderà per il danno biologico.
Saluti
PS cosa succede se il lavoratore ha fatto richiesta di visita medica ai sensi dell'articolo di cui sopra e il medico competente nonostante siano passati circa 60 giorni non ha risposto?
Gennaro Bilancio
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