Credo sia necessario tentare di aprire in questa sede la discussione attorno alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori interinali.
Fermo restando l 'obbligo per la Ditta Utilizzatrice (DU) di adempiere alla formazione/informazione dei lavoratori che impiega con tale rapporto di lavoro e di fornire loro i DPI, mi sarebbe molto utile approfondire l 'aspetto della responsabilità in relazione alla sorveglianza sanitaria dei medesimi soggetti e chi deve essere il soggetto attivo in relazione alla iniziativa sanitaria.
In particolare, precisando che l 'ambito cui mi riferisco è quello di una Azienda Sanitaria nella quale sono stati assunti lavoratori interinali per svolgere, alle dipendenze del Servizio Tecnico ospedaliero, attività manutentive varie, quali sono gli obblighi del Medico Competente dell 'Azienda utilizzatrice? Quali rapporti intercorrono tra questi ed il Medico Competente dell 'Azienda Fornitrice?
L 'Azienda Fornitrice ha obbligo di fornire lavoratori già giudicati "idonei" al lavoro specifico? in questo caso, con l 'attivazione del "nuovo" rapporto di lavoro con Azienda per la quale è fatto obbligo attivare la sorveglianza sanitaria, è necessario procedere alla visita periodica specificatamente orientata a valutare l 'idoneità del soggetto rispetto ai "nuovi" rischi cui il lavoro può esporlo? a chi spetta? con quale iter procedurale?
Ringrazio i colleghi e ela redazione per le risposte che vorranno fornirmi e per ogni altro utile suggerimento che riterranno utile segnalarmi.
per i lavoratori interinali, così come indicato nella Legge 196 del 1997 (Pacchetto Treu), il datore di lavoro dell 'impresa utilizzatrice deve farsi garante di tutte le misure di sicurezza ivi compresa quindi l 'obbligo di sorveglianza sanitaria se presenti rischi "tabellati" o "valutati"; è quindi obbligo del medico competente della impresa utilizzatrice effettuare le visite mediche ed esprimere il giudizio di idoneità. Non sono previsti rapporti tra il MC della IU e quello della impresa fornitrice (che deve nominare il medico competente eventualmente per l 'esistenza dei rischi nell 'interno della propria struttura, cioè l 'impresa fornitrice deve rispettare il DLgs 626/94 per i propri dipendenti così come qualsiasi altra azienda - non c 'entra il fatto che sia un 'azienda fornitrice di lavoro interinale). quindi l 'impresa fornitrice non ha alcun obbligo di fornire lavoratori già giudicati "idonei" al lavoro specifico.
AlBi, le cose stanno proprio come ti dice maria bianchi.
Attivati subito perché ci sono stati medici che hanno avuto problemi per questo motivo
Ho continuato la ricerca sul web e le cose non mi sembrano così lineari.
In particolare richiamo la vostra attenzione su due documenti. Il primo è consultabile all 'indirizzo https://www.amlt.net/aggiornamenti/interinali.htm ed è stato elaborato dallo specifico gruppo di lavoro che opera nel Veneto. Il secondo è rappresentato dalla bozza di linee guida predisposta dalla Regione Lombadia il cui testo integrale è riportato su //guide.supereva.it/salute_e_sicurezza_sul_lavoro/interventi/2002/12/127368.shtml.
Attendo i vostri commenti ed eventuali altri contributi.
Grazie!
In effetti concordo col fatto che la cosa non sia cosi ' lineare: recentemente c 'e ' stato un incontro c/o la clinica del lavoro di milano, alla presenza di un giudice del lavoro, proprio per discutere di questo problema (spesso la magistratura ha orientamenti diversi da zona a zona). Le indicazioni che sono scaturite indicavano come "ottimale" una sorveglianza sanitaria impostata su due livelli: l 'impresa fornitrice sottopone in via preliminare i propri lavoratori a visita preventiva per la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione che andrà svolgere successivamente integrata da quella del medico competente dell 'azienda utilizzatrice (nel caso manchino accertamenti sulla base del documento di valutazione del rischio). Questo per tutelare al massimo gli interinali: spesso lavorano c/o una azienda per pochi giorni o settimane e in questo modo rischierebbero di non essere mai visitati dal medico competnete dell 'azienda utilizzatrice.
Questo è l 'orientamento di milano..attendo commenti.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
pur concordando in via di massima con "la non linearità" della questione non si può concordare con l ' "ottimale" attribuito alla indicazione della sorveglianza sanitaria impostata su due livelli: l 'impresa fornitrice sottopone in via preliminare i propri lavoratori a visita preventiva per la formulazione di un giudizio di idoneità alla mansione che andrà svolgere successivamente integrata da quella del medico competente dell 'azienda utilizzatrice (nel caso manchino accertamenti sulla base del documento di valutazione del rischio). Se andiamo ad "approfondire" la lettura del testo di legge sull 'argomento ci renderemo conto che la suddetta soluzione è inammissibile dal punto di vista operativo ma soprattutto da quello "legale". Il fatto è che quando i magistrati intervengono ai convegni non lasciano mai testi scritti, ma le loro parole vengono affidate al recepimento del singolo uditore... Sull 'argomento lavoro interinale esiste realmente un problema di applicabilità della norma a tale tipologia di lavoratori, ma ogni giorno noi medici del lavoro ci chiediamo se tutto il 626 è applicabile a quelle che sono le "reali" realtà lavorative italiane...
Concordo con te sul fatto che i magistrati non lasciano nulla di scritto quando parlano ai congressi: è anche vero che a seconda del magistrato che ti trovi davanti la stessa norma puo ' essere applicata in modo differente e che, quindi , un "parere di massima" sul problema serve sempre a non leggere ed interpretare la Legge nel modo piu ' ovvio.
"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)
Lo scorso anno nella mia realtà il problema della sorveglianza sanitaria nel lavoro interinale è stato affrontato dallo SPSAL in un incontro fra aziende utilizzatrici e imprese fornitrici di lavoro temporaneo per evitare eccessi di visite!di accertamenti integrativi!).
In effetti due sono le ipotesi prevalenti a confronto.
La c.d. doppia visita del lavoratore interinale è quella probabilmente corretta dal punto di vista concettuale, sicuramente molto complessa dal punto di vista gestionale, ma è fattibile? c’è scambio( ci potrà essere) di informazioni/ documentazione fra i due MC delle due imprese (Ditta Fornitrice e Ditta Utilizzatrice?).
L’altra ipotesi, l’ affidamento della sorveglianza sanitaria al MC della Ditta Utilizzatrice è certamente quella più praticabile, quella che evita grossi conflitti di competenza fra le due imprese e i due MC, ma quello che mi preme sottolineare è che in questo settore, (non solo), ci può essere la tentazione di moltiplicare accertamenti sanitari per il lavoratore interinale a scapito di una qualità ed efficacia della sorveglianza sanitaria, ma anche la tentazione di non fare nulla lasciando questo settore ormai non marginale privo di tutela; uno strumento sicuramente utile potrebbe essere la cartella sanitaria e di rischio ( in copia ??/ in originale??) che accompagna il lavoratore interinale nel suo lungo peregrinare di ditta in ditta ( questa proposta fu fatta da un gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna pubblicata sulla rivista Lavoro e Salute). Ad ogni modo sarebbe già tanto se ad ogni lavoratore fosse consegnata copia degli accertamenti integrativi e del giudizio di idoneità lavorativa specifica …
A proposito di magistrati, nella stampa degli abstract del convegno di Abano 2002 sulle idoneità difficili , Guariniello sul tema degli accertamenti sanitari sui lavoratori ha lasciato ... semplicemente... una pagina bianca!
Probabilmente tutto va bene fino a quando non succede nulla di grave. Avevo, alcuni anni fa, all 'inizio dell 'esplosione del lavoro interinale, sollevato la questione su chi doveva dare l 'idoneità. Considerando il fatto che il MC ha competenza solo per ditte da cui è nominato, non sarebbe possibile la nomina delle organizzazioni di lavoro interinale di un proprio medico che certifichi l 'idoneità specifica. Pertanto le ditte che si servono di lavoratori interinali dovrebbero far eseguire la visita preventiva dal proprio medico. Io faccio così ed invio l 'onorario alla società di lavoro interinale. La documentazione è tutta in duplice copia: una per la ditta e una per la società, tutto rigorosamente sigillato ad eccezione dei certificati. Gli organi di controllo non hanno trovato niente da ridire, per cui penso di continuare così
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