Salve colleghi, vi sottopongo un quesito:
Un azienda ha un centinaio di dipendenti cococo, che lavorano come addetti alla vigilanza privata solo ed esclusivamente in cantieri esterni e locali notturni. Quindi da un punto di vista di "rischi" dovrebbero essere visitati (se non altro perchè lavorano SOLO di notte, al di là di discutibili valutazioni sul rumore nei locali notturni).
Peccato che il decreto 81/08 li escluda dal decreto stesso, in quanto lavorano solamente in esterno, e non presso il committente.
Bene, l'altro giorno arriva un sopralluogo ASL nel cantiere, trova i lavoratori in oggetto, fa un bel verbale, e richiede i giudizi di idoneità dei lavoratori.
E adesso uno (datore di lavoro, medico competente designato per i lavoratori invece effettivamente compresi nel decreto) che dovrebbe fa??? :)
walxer78 il 19/04/2011 07:38 ha scritto:
Salve colleghi, vi sottopongo un quesito:
Un azienda ha un centinaio di dipendenti cococo, che lavorano come addetti alla vigilanza privata solo ed esclusivamente in cantieri esterni e locali notturni. Quindi da un punto di vista di "rischi" dovrebbero essere visitati (se non altro perchè lavorano SOLO di notte, al di là di discutibili valutazioni sul rumore nei locali notturni).
Peccato che il decreto 81/08 li escluda dal decreto stesso, in quanto lavorano solamente in esterno, e non presso il committente.
Bene, l'altro giorno arriva un sopralluogo ASL nel cantiere, trova i lavoratori in oggetto, fa un bel verbale, e richiede i giudizi di idoneità dei lavoratori.
E adesso uno (datore di lavoro, medico competente designato per i lavoratori invece effettivamente compresi nel decreto) che dovrebbe fa??? :)
Dirò di più, secondo l'aggiornamento del Dlgs 66/2003, riguardo il lavoro notturno, esso non si applica ai lavoratori addetti ai servizi di vigilanza privata, che non risultano quindi essere soggetti a sorveglianza sanitaria per il lavoro notturno.
Di bene in meglio!! :)
Termino dicendo che tale eccezione (vigilanza privata) non è citata nella circolare n.8 del 3 marzo 2005.
Mi chiedo quindi infine se un addetto a un servizio di vigilanza privata che presta lavoro notturno, sia soggetto o meno a sorveglianza sanitaria, al di là del contratto di lavoro.
Ma siamo medici o avvocati ????
walxer78 il 19/04/2011 09:34 ha scritto:
Termino dicendo che tale eccezione (vigilanza privata) non è citata nella circolare n.8 del 3 marzo 2005.
Mi chiedo quindi infine se un addetto a un servizio di vigilanza privata che presta lavoro notturno, sia soggetto o meno a sorveglianza sanitaria, al di là del contratto di lavoro.
Ma siamo medici o avvocati ????
L'art. 3 comma 7 (lavoro espletato nei luoghi di lavoro del committente) mi sembra non c'entri nulla con il caso in questione: qui non è l'azienda presso cui si volge la vigilanza che assume, ma l'Istituto di Vigilanza, che svolga tale attività in appalto, e questa è l'attività "propria" dell'Istituto. Il caso del comma 7 si riferisce, ad esempio, ad un contratto a progetto con un impiegato o un collaboratore che lavora a casa propria o nel proprio studio. Inoltre osservo che mi sembra quantomeno strano che abbiano un contratto co co co (che per definizione non ha vincolo di orario e di subordinazione) per svolgere lavoro esclusivamente notturno! Ma questa è materia della DPL. Nella fattispecie direi che stavolta l'ASL ha ragione: trattandosi di lavoratori notturni, a prescindere da altri rischi, a mio parere dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Quindi l'articolo si riferisce alle aziende che assumono da società committenti e non società che in appalto danno lavoratori (come in questo caso addetti alla vigilanza notturna in cantieri)?
walxer78 il 20/04/2011 11:03 ha scritto:
Quindi l'articolo si riferisce alle aziende che assumono da società committenti e non società che in appalto danno lavoratori (come in questo caso addetti alla vigilanza notturna in cantieri)?
Non esattamente. Ad esempio ho ho due contratti di collaborazione con altrettanti colaboratori (a progetto). Il D.Lgs.vo 81 si applica per loro (quindi se obbligatoria la sorveglianza sanitaria) quando lavorano presso di me, ma non quando lavorano a casa propria o nei loro studi, anche se lavorano per me (come ti ho detto quel tipo di contratto non prevede vincolo di orario, ma solo vincolo di risultato).Per cui, posto che da me non utilizzano il pc per venti ore non sono soggetti a sorveglianza sanitaria. Nel tuo caso i soggetti, ancorché cococo, sono ai sensi dell'art. 2 lavoratori ("indipendentemente dalla tipologia contrattuale") ed esercitano l'attività propria della Azienda in orari specifci (notturni) e secondo le direttive impartite dal datore di lavoro. Quindi per loro si applica pienamente il D.Lgs.vo 81/08.
walxer78 il 19/04/2011 09:29 ha scritto:
il Dlgs 66/03 ( ne la circolare 8/3/2005 )non esclude assolutamente dal campo di applicazione le guardie di vigilanza privata che quindi devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria obbligatoria per lavoro notturno.
In questo caso è assolutamente corretto il comportamento della ASL
Dirò di più, secondo l'aggiornamento del Dlgs 66/2003, riguardo il lavoro notturno, esso non si applica ai lavoratori addetti ai servizi di vigilanza privata, che non risultano quindi essere soggetti a sorveglianza sanitaria per il lavoro notturno.
Di bene in meglio!! :)
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