Secondo la legge italiana, se una persona si presenta chiaramente ubriaca al lavoro (partendo dal presupposto che la sua non è tra le mansioni a rischio elevato infortuni o salute terzi), che prevede?
Il datore di lavoro, vedendo il lavoratore in stato di ebrezza, lo deve far lavorare comunque? Lo può rimandare a casa?
Ammetto la mia ignoranza in merito
Indicazioni operative sulle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza. (D.Lgs 81/2008 – L. 125/2001 - bozza di documento Regione Veneto del 26 giugno 2009).
Il preposto è prevalentemente la figura chiamata ad intervenire nell’immediatezza del riscontro di un caso di stato di ebbrezza in un lavoratore; suggeriamo un protocollo esemplificativo di intervento (NOTA 1).
NOTA 1.
Esempio di procedura aziendale e formazione del preposto.
Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose.
• Non farlo lavorare.
• Non permettere che usi la propria auto.
• Farlo riposare in un luogo adeguato.
• Avvisare il diretto superiore.
Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale, il quale provvederà a:
• accompagnarlo a casa.
• chiamare il 118.
• Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze dell’ordine.
Nel caso particolare che il lavoratore sia soggetto a sorveglianza sanitaria ma non esista un rischio alcol correlato, e venga segnalato un sospetto consumo problematico di alcolici con problemi comportamentali, il medico competente potrà comunque valutare la situazione, con il consenso del lavoratore, ed eventualmente dare indicazioni al datore di lavoro sull’opportunità dell’invio alla commissione art. 5 L. 300/1970.
Nel caso particolare che il lavoratore non sia soggetto a sorveglianza sanitaria ma la mansione rientra tra quelle per le quali è previsto il divieto, se viene segnalato un sospetto consumo problematico di alcolici con problemi comportamentali, il datore di lavoro ha l’opportunità dell’invio alla commissione art. 5 L. 300/1970.
walxer78 il 02/05/2011 09:59 ha scritto:
Secondo la legge italiana, se una persona si presenta chiaramente ubriaca al lavoro (partendo dal presupposto che la sua non è tra le mansioni a rischio elevato infortuni o salute terzi), che prevede?
Il datore di lavoro, vedendo il lavoratore in stato di ebrezza, lo deve far lavorare comunque? Lo può rimandare a casa?
Ammetto la mia ignoranza in merito
D.Lgs.vo 81/08, art. 18 comma 1c. "nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza".
In caso di evidente ubriachezza (come in caso di evidente malore) il Datore di Lavoro allontana il lavoratore dalla mansione a rischio per se' e per gli altri. Se bisognoso di soccorso lo soccorre e chiama il 118. Non c'è bisogno del Medico Competente ne' di certificati.
bernardo il 02/05/2011 09:10 ha scritto:
D.Lgs.vo 81/08, art. 18 comma 1c. "nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza".
In caso di evidente ubriachezza (come in caso di evidente malore) il Datore di Lavoro allontana il lavoratore dalla mansione a rischio per se' e per gli altri. Se bisognoso di soccorso lo soccorre e chiama il 118. Non c'è bisogno del Medico Competente ne' di certificati.
Ma se la mansione non mette a rischio sè o chi gli sta attorno (mettiamo faccia l'impiegato), si può comunque procedere in questo modo?
Assolutamente.
Il datore di lavoro (o il preposto, in caso di assenza di questi) dovrebbe far tornare a casa un lavoratore che si presenti in stato psico-fisico alterato.
Ai sensi dell'articolo citato da Frigeri il ddl potrebbe essere ritenuto respondsabile qualora il lavoratore dovesse avere un infortunio.
Tutto ciò a prescindere dalla mansione svolta, in quanto il citato articolo non si riferisce ad una specifica lavorazione ma ad un obbligo del ddl. Per quanto riguarda gli obblighi normati (quindi le cd "mansioni a rischio") si fa meglio riferimento alla lettera f.
In ogni caso, sia la lettera c che f sono sanzionati allo stesso modo dall'art. 55 comma 5 lettera c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro.
Cordialità
Vi ringrazio per la disponibilità
maxmd il 04/05/2011 10:46 ha scritto:
Assolutamente.
Il datore di lavoro (o il preposto, in caso di assenza di questi) dovrebbe far tornare a casa un lavoratore che si presenti in stato psico-fisico alterato.
Ai sensi dell'articolo citato da Frigeri il ddl potrebbe essere ritenuto respondsabile qualora il lavoratore dovesse avere un infortunio.
Tutto ciò a prescindere dalla mansione svolta, in quanto il citato articolo non si riferisce ad una specifica lavorazione ma ad un obbligo del ddl. Per quanto riguarda gli obblighi normati (quindi le cd "mansioni a rischio") si fa meglio riferimento alla lettera f.
In ogni caso, sia la lettera c che f sono sanzionati allo stesso modo dall'art. 55 comma 5 lettera c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro.
Cordialità
Non lo deve mandare a casa o al PS....... lo deve ACCOMPAGNARE !!
Mario
dr.alesiani il 05/05/2011 07:35 ha scritto:
Non lo deve mandare a casa o al PS....... lo deve ACCOMPAGNARE !!
Se una persona è in difficoltà e ha bisogno di soccorso (qualsiasi persona, non solo i lavoratori)è sempre bene chiamare il 118, in assenza del Medico Competente. In ogni caso in azienda è sempre presente sempre (ci deve sempre essere!) un addetto al Primo Soccorso, che è in grado di valutare se la persona necessita di assistenza (e allora appunto si chiama il 118) o se semplicemente "non si sente bene" (ad esempio ha disturbi gastroenterici) ma è in grado di badare a se' stesso e di tornare a casa. Nel qual caso l'accompagnarlo o il farlo accompagnare è un gesto di premura e di cortesia. Se invece si ritiene che abbia bisogno di assistenza, è meglio non assumersi la repsonabilità ne' di mandalo a casa ne' di accompagnarlo, ma di chiamare il 118 (o il Medico Competente, se presente in Azienda).
bernardo il 05/05/2011 11:20 ha scritto:
Se una persona è in difficoltà e ha bisogno di soccorso (qualsiasi persona, non solo i lavoratori)è sempre bene chiamare il 118, in assenza del Medico Competente. In ogni caso in azienda è sempre presente sempre (ci deve sempre essere!) un addetto al Primo Soccorso, che è in grado di valutare se la persona necessita di assistenza (e allora appunto si chiama il 118) o se semplicemente "non si sente bene" (ad esempio ha disturbi gastroenterici) ma è in grado di badare a se' stesso e di tornare a casa. Nel qual caso l'accompagnarlo o il farlo accompagnare è un gesto di premura e di cortesia. Se invece si ritiene che abbia bisogno di assistenza, è meglio non assumersi la repsonabilità ne' di mandalo a casa ne' di accompagnarlo, ma di chiamare il 118 (o il Medico Competente, se presente in Azienda).
Bernà...stavolta non sei stato all'altezza dei tuoi soliti interventi!!
Il quesito era........se una persona si presenta chiaramente ubriaca al lavoro........
Quindi trattasi di persona che è arrivata sul posto di lavoro da sola e qui il DL ( o chi per lui) si accorge di uno stato di alterazione psicomotoria da alcol etilico..( per dirla in parolone)senza pericolo di vita.
Io la penso semplicemente cosi:
A- trattasi di lavoratore rientrante nelle cat. a rischio?... Bene.. lo accompagna al PS o direttamente al SERT. e applica la legge in essere.
B- trattasi di lavoratore non rientrante nelle categorie? Allora lo accompagna al PS e poi al limite chiama i parenti per riaccompagnarlo a casa.
Qui non siamo nello scenario che tu presupponi.......un addetto al Primo Soccorso, che è in grado di valutare se la persona necessita di assistenza (e allora appunto si chiama il 118) o se semplicemente "non si sente bene" (ad esempio ha disturbi gastroenterici) ma è in grado di badare a se' stesso e di tornare a casa. Nel qual caso l'accompagnarlo o il farlo accompagnare è un gesto di premura e di cortesia.......
Uno ubriaco che è arrivato in azienda con la sua macchina o altro non è da 118 ma neppure si può pensare di salvaguardarlo con ...un gesto di premura e di cortesia.......
DEVE essere ACCOMPAGNATO (ufficialmete) come da POS ( come mi auguro esista in ogni azienda in cui almeno noi "giornalisti" del sito operiamo) perché se quello incorresse in un incidente , non sarebbe solo un incidente in itinere ma al DL farebbero anche un c....o come un babbuino per ( qui la sparo grossa!!) abbandono di incapace psico-fisico.
Quindi ribadisco che quando un lavoratore debba allontanarsi dal posto di lavoro per raggiungere la casa o al limite, molto al limite, il PS.. un conto è che lo chieda lui (in piena consapevolezza di intendere e volere) ed un altro che sia in condizioni di altro tipo.
Poi se sbaglio ... mi corigerete.... ((((e cosi ci siamo presi anche la benedizione del mai dimenticato ed ora beato JP2)))
Ciao
Mario, buona serata
Mario
dr.alesiani il 05/05/2011 08:44 ha scritto:
Bernà...stavolta non sei stato all'altezza dei tuoi soliti interventi!!
Il quesito era........se una persona si presenta chiaramente ubriaca al lavoro........
Bah, sai, conservare la forma è sempre più dura (però stamattina in bici ho macellato un paio di giovinastri presuntuosi..)
Dunque: categorie a rischio? Immagino tu alluda alla lista delle mansioni in cui è vietato assumere e somministrare alcol durante lavoro,
ma lì il rischio valutato è quello di terzi, non del lavoratore. Quindi per me nessuna discriminazione: tutti gli ubriachi sono uguali davanti alla legge, e vanno tutti fermati (nel senso che vanno "stoppati" sul lavoro, per ragioni di sicurezza propria, dei terzi e anche di immagine dell'Azienda. Sul fatto che debba essere chiamato il 118, accompagnati a casa o affidati ad un familiare, dipende secondo me dalle condizioni in cui effettivamente si trovano, e penso non sia male coinvolgere gli addetti al primo soccorso. Però se tu hai previsto nel DVR (perché solo il POS? Gli ubriachi sono ubiquitari, non si trovano mica solo nei cantieri!)di accompagnarlo a casa, ok, allora accompagnalo pure in ogni caso. Ma sta sritto, appunto, nel tuo DVR (o POS), non sulla legge. Poi perché mai accompagarlo al SERT?
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