1)Secondo voi in entrambi i casi sottoriportati si può sostenere che il mc abbia collaborato alla VDR?
2)La modalità di collaborazione del mc alla VDR può essere decisa dal DDL che ne può determinare la caratteristiche secondo le due ipotesi seguenti?
prenda visione dei rischi valutati come riportati nel documento di valutazione del rischio disponibile in azienda e, sulla base di tali dati, programmi la sorveglianza sanitaria, predisponga l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e l’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Per tale attività vi sarà esplicita convocazione.
prenda visione dei rischi valutati come riportati nella bozza del documento di valutazione del rischio disponibile in azienda integrandolo con le valutazioni complementari per le quali è necessaria la sua competenza (delle quali farà pervenire documentazione integrante da allegare al Documento di Valutazione del rischio) e sulla base di tali dati programmi la sorveglianza sanitaria, predisponga l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e l’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Per tale attività vi sarà esplicita convocazione.
Tcam
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tcam il 07/05/2011 12:57 ha scritto:
1)Secondo voi in entrambi i casi sottoriportati si può sostenere che il mc abbia collaborato alla VDR?
PER ME LA SECONDA: CIOE'
" prenda visione dei rischi valutati come riportati nella bozza del documento di valutazione del rischio disponibile in azienda integrandolo con le valutazioni complementari per le quali è necessaria la sua competenza (delle quali farà pervenire documentazione integrante da allegare al Documento di Valutazione del rischio) e sulla base di tali dati programmi la sorveglianza sanitaria, predisponga l’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e l’ organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Per tale attività vi sarà esplicita convocazione."
COLLABORAZIONE SIGNIFICA LAVORARE AD UNA BOZZA E NON ACCONTENTARSI DI "PRENDERE VISIONE "
2)La modalità di collaborazione del mc alla VDR può essere decisa dal DDL che ne può determinare la caratteristiche secondo le due ipotesi seguenti?
LA COLLABORAZIONE RICHIESTA AL MEDICO COMPETENTE DEVE APPUNTO RISPETTARNE LA COMPETENZA ! COSA SIGNIFICA DETERMINARNE L'AMBITO E LE CARATTERISTICHE ?
Tcam
Sullo specifico argomento è stato preparato a suo tempo un documento da parte di un gruppo di lavoro del GdL MeLC (disponibile su questo stesso sito, nella sezione Documentazione/Applicazione del D.Lgs. 81/08 - link diretto: http://www.medicocompetente.it/do...a-parte-del-medico-competente.htm ) che è stato già portato all'attenzione dei colleghi medici competenti e medici dei servizi in varie occasioni: un convegno a Pisa, il congresso nazionale etc. Alcune delle considerazioni espresse nel documento stesso possono andare incontro all'assolvimento dell'obbligo di "collaborazione" alla VdR da parte del MC previsto dalla normativa.
carlpam il 07/05/2011 03:56 ha scritto:
2)La modalità di collaborazione del mc alla VDR può essere decisa dal DDL che ne può determinare la caratteristiche secondo le due ipotesi seguenti?
LA COLLABORAZIONE RICHIESTA AL MEDICO COMPETENTE DEVE APPUNTO RISPETTARNE LA COMPETENZA ! COSA SIGNIFICA DETERMINARNE L'AMBITO E LE CARATTERISTICHE ?
Cosa significa?
Significa che vi sono due mondi: uno teorico ed uno reale.
Quello teorico è delineato da norme, quello reale da prassi.
E' esperienza di molti, non di tutti fortunatamente o fortunosamente, che la "buona" prassi, in barba alla norma, riduca i ruolo del mc a quello di "revisore" (ed è pursempre una ipotesi favorevole perchè almeno il mc ha la possibilità, volendo e tappandosi il naso, di adeguare i proprio protocollo a quello che il DDL ha valutato).
Altrimenti, esperienza del tutto non infrequente, la valutazioni avvengono nonostante il mc....
Dopo aver riflettuto su questo "marginale" aspetto della cosiddetta e normata collaborazione,e soprattutto dopo aver notato che la magistratura non va tanto per il sottile quando si tratta di condannare il mc (vedi ultima sentenza di condanna per mancata collaborazione di pochi giorni orsono), ho cercato di individuare una prassi "difensiva", pur debole ed oppugnabile, di coinvolgimento del DDL (anche in relazione al fatto che nella sentenza citata il DDL sembra entità solo spirituale).
Insomma, per quello che può valere ho pensato di somministrare al DDL i due quesiti che ho posto nel 3D, lo invito a dare la risposta che crede e a firmare il documento /quesito.
Se risponde a o b, mi comporto di conseguenza e in particolare nel caso b gli annuncio quello che farò e quanto gli costerà (perchè il tempo delle mele selvatiche che si colgono a costo zero deve finire).
Per ora nessuno "mi ha mandato", qualcuno è rimasto perplesso e sorpreso, tutti si sono finalmente chiariti le idee.
Avevo già anni orsono mandato richiami al rispetto degli art 28 e 29, ma salvo la risposta "letto" ben poco avevo ottenuto.
Ora, poichè mi debbono rimandare il documento firmato, cominciano a voler capire.
Non è la soluzione ma è meglio che niente
Tcam
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ramiste il 07/05/2011 07:45 ha scritto:
Sullo specifico argomento è stato preparato a suo tempo un documento da parte di un gruppo di lavoro del GdL MeLC (disponibile su questo stesso sito, nella sezione Documentazione/Applicazione del D.Lgs. 81/08 - link diretto: http://www.medicocompetente.it/do...a-parte-del-medico-competente.htm ) che è stato già portato all'attenzione dei colleghi medici competenti e medici dei servizi in varie occasioni: un convegno a Pisa, il congresso nazionale etc. Alcune delle considerazioni espresse nel documento stesso possono andare incontro all'assolvimento dell'obbligo di "collaborazione" alla VdR da parte del MC previsto dalla normativa.
Ho letto e riporto:
"Appare evidente che l’apposizione della firma, da parte del medico competente, sul documento di valutazione dei rischi non può di per sé dimostrare l’attività di collaborazione del professionista alla
stessa valutazione. Ai sensi dell’art. 28, infatti, il soggetto responsabile della redazione del documento di valutazione dei rischi è il datore di lavoro mentre la firma del medico competente sul
documento ha solo il valore di attestazione della “data certa” della sua redazione".
Non pare che l'organo giudicante nel recente caso di condanna ad un nostro collega abbia letto la norma così. Infatti nella motivazione della sentenza di condanna si afferma:
“Della contravvenzione di cui all’art 25, 1, a………perché in qualità di medico competente……..ometteva di collaborare ATTIVAMENTE. Alla valutazione dei rischi aziendali, infatti il DVR……datato e SOTTOSCRITTO DALL’IMPUTATO…………”
E allora cosa intendeva il Giudice con quel sottoscritto?
Solo che la data era quella?
Non sembrerebbe proprio!
Tcam
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