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ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!

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CONAMECO

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  • ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (08/05/2011 11:03)

Riportiamo il commento del nostro legale di riferimento, Avv. Marco Rivalta, alla sentenza di condanna del Tribunale di Pisa che ha raggiunto un nostro collega MC.

Grazie per l'ospitalità.



ho letto con molto interesse la sentenza del Tribunale di Pisa, benchè non mi sia stato possibile esaminare gli atti processuali, per cui Ti dirò inmodo molto generico ciò che penso, essendomi impossibile una valutazione oggettiva della fattispecie.
L'aspetto più rilevante della vicenda è che la sentenza de qua sembrerebbe essere la prima, o comunque la prima a me nota, sull'argomento della collaborazione del MC nella redazione del DVR e delle attività connesse; la parte che mi più mi preoccupa è invece il contenuto, sia in parte motiva sia per quanto attiene al dispositivo di condanna.
Quest'ultima, infatti, benchè mitigata dai benefici di legge e dal ricorso alla valutazione ex artt. 62 bis (attenuanti generiche) e 133 (valutazione della gravità del reato ai fini della comminazione della pena) del codice penale, resta pur sempre una pena detentiva, e ciò a conferma che, nonostante tutte le amenità che ho potuto leggere in materia di sanzioni amministrative applicabili al MC, di fatto, qualora il MC non adempia alle prescrizioni e faccia opposizione al decreto penale di condanna, riemerge con estrema chiarezza la originaria natura penale delle sanzioni, esattamente come ho sempre cercato di spiegare ai soggetti privati ed istituzionali con cui sono venuto in contatto; sicuramente però una sentenza è più esplicita ed efficace di tante parole e soprattutto costituisce un precedente.
Come anticipato, senza poter esaminare gli atti processuali, mi limiterò a brevi e generiche considerazioni;
a) il presupposto della condanna sembrerebbe l'accertamento da parte degli UPG di alcune incongruenze tra quanto risulta nel DVR rispetto al protocollo sanitario;
b) la conferma della responsabilità del MC sembrerebbe desumersi dalla circostanza che la ditta abbia provveduto ad inviare un documento che teneva conto delle indicazioni degli UPG;
c) nessun rilievo sembrerebbe essere stato attribuito all'attività svolta dal MC a tutela dei lavoratori e confermata dal teste della difesa;
d) sembrerebbe essere stata presa come punto di riferimento per la condanna, e quindi come presupposto giuridico e di fatto della stessa, la prevalenza del DVR rispetto al protocollo sanitario, con conseguente prevalenza della valutazione effettuata da parte degli UPG accertatori, che normalmente medici non sono, rispetto a quella del MC;
e) sarebbe interessante valutare se l'accertamento delle incongruenze sia basato solo su aspetti di natura formale, senza alcuna valutazione concreta relativamente a casi specifici, ovvero se possano derivare concreti rischi per i lavoratori.
Il condizionale, per quanto fastidioso, è d'obbligo in questo caso, proprio per l'ignoranza da parte mia dei dettagli del fascicolo processuale, ma, qualora le considerazioni di cui ai precedenti punti fossero vere, conseguirebbero le seguenti osservazioni:
a) è errato far prevalere il DVR sul protocollo sanitario, perchè solo quest'ultimo indica le prescrizioni che si rendono necessarie a fronte dei rischi concretamente descritti nel DVR da parte del datore di Lavoro (nel seguito DL), che comunque resta l'unico soggetto responsabile in ordine alla stesura del DVR;
b) non esiste alcuna descrizione specifica della fattispecie punita ex art. 25, comma 1 lett. a) D. Lgvo 81/2008 nè risulta in concreto che il MC abbia rifiutato di collaborare, nè può considerarsi prova a carico dell'imputato la circostanza che il DL abbia inviato un documento che teneva conto delle indicazioni degli UPG, in quanto si tratta di aspetti del tutto privi di correlazione logica e realtivi a soggetti differenti;
c) il teste della difesa cofnerma che il MC si è attivato per la salute dei lavoratori;
d) è sempre necessario verificare che l'accertamento delle violazioni inerenti al protocollo sanitario sia stata effetuta da UPG aventi la qualifica di medici, e ciò per ovvii motivi di competenza specifica;
e) il reato del MC non può consistere in una incongruenza formale, in cui peraltro vi è prevalenza del DVR sul protocollo sanitario, ma deve costituire una effettiva omissione rispetto a obblighi precisi indicati dalla norma incriminatrice, come ad esempio l'ipotesi del MC che si rifiuta di esaminare il DVR o di predisporre il protocollo sanitario.
La sentenza in esame costituisce in ogni caso un importante precedente in materia, che per quanto a mio avviso non condivisibile nel merito, deve suggerire a MC e Spresal che l'irrogazione di sanzioni, che vengono millantate per come meramente amministrative, di fatto possono poi condurre ad una pena detentiva, sebbene, e tuttavia solo nei limiti previsti dalla legge, mitigata da attenuanti e benefici di legge; da qui, e sempre previo esame del fascicolo processuale, la necessità di valutare con estrema cura l'opportunità di trasformare detta sentenza in un precedente definitivo.

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La Redazione

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (08/05/2011 13:10)

Ci sembra importante richiamare a questo proposito il pensiero del Procuratore Capo Dott. Deidda :
Sembra dunque che il legislatore voglia valorizzare la funzione di consulente del datore di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda il processo di valutazione dei rischi, piuttosto che la funzione tecnica del medico che provvede al rilascio dei giudizi di idoneità.
Ci si sarebbe aspettati, coerentemente con la tradizionale costruzione in ordine alla responsabilità del collaboratore consulente del datore di lavoro che, per questa sua funzione di consulente, il medico ompetente non fosse esposto ad alcuna sanzione penale. E invece, e questa è la novità più dirompente, la norma contenuta nell'art. 58 del T.U. punisce il medico competente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 25 comma 1 lett. a) con riferimento esplcito alla mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi.
È difficile capire a quale esigenza risponda questa scelta del legislatore. Si potrebbe superficialmente pensare che la sanzione debba servire a responsabilizzare maggiormente il medico nella fase della valutazione dei rischi.
Ma si tratterebbe di una scelta legislativa assai rozza dal momento che si tratta di professionisti per i quali non dovrebbe essere necessaria la prospettazione della sanzione penale per ottenere prestazioni professionali qualificate.
In realtà il legislatore ha realizzato un grave strappo rispetto all'armonia della costruzione giuridica precedente. La quale prevedeva che in nessun caso potesse essere sanzionato penalmente il consulente del datore di lavoro su cui grava l'obbligo giuridico di adempiere. E così dell'adempimebnto della valutazione dei rischi rispondeva il datore di lavoro e non certo il responsabile del servizio di prevenzione o il medico competente che erano esonerati da responsabilità proprio in quanto consulenti del soggetto obbligato. Questo schema di distribuzione delle responsabilità è stato mantenuto nel nuovo testo per la sicurezza del lavoro solo per quanto riguarda il RSPP, ma è stato improvvidamente abbandonato per quanto riguarda il medico competente.
E così il nuovo testo di legge finisce per colpire il medico competente per una responsabilità che non può essergli ragionevolmente attribuita. Infatti la gestione dell'intero processo di valutazione del rischio sfugge al medico competente, il quale non può prendere l'iniziativa di dare corso alla valutazione dei rischi prescindendo dal datore di lavoro, né può obbligare il datore di lavoro a consultarlo.
È vero però il contrario: che il datore di lavoro può "obbligare" il medico competente a partecipare alla valutazione dei rischi dal momento che egli ha in mano l'arma formidabile della minaccia di sostituirlo. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della personalità della responsabilità penale, ci si chiede quale obbligo proprio il medico competente abbia in materia di valutazione dei rischi che non è, come è noto, obbligo rivolto principalmente al medico competente, ma al datore di lavoro.
Con la stessa logica distorta, ed a maggior ragione, si sarebbe dovuto sanzionare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale in caso di omessa o insufficiente o errata valutazione dei rischi.
Si dirà che il legislatore ha preso atto di una realtà che vedeva il medico competente spesso assente nel processo di valutazione dei rischi ed ha inteso dare un deciso segnale di svolta. Si può anche ragionevolmente aggiungere che qualche censura si potrebbe rivolgere anche al medico competente che rifiuti di partecipare alla valutazione dei rischi. Si tratta certo di osservazioni tutte ispirate al buon senso.
Ma, dal punto di vista strettamente giuridico, va precisato che l'eventuale mancata risposta del medico alla richiesta collaborazione in materia di valutazione dei rischi comporta una responsabilità deontologica o morale, ma, certo, non sanzionabile penalmente in mancanza di uno specifico obbligo di adempimento. In questo caso il legislatore si adatta a sanzionare il medico per la mancata collaborazione nell'adempimento di un obbligo altrui. Nella realtà effettuale manca al medico competente ogni potere di iniziativa ed ogni strumento giuridico per costringere il datore di lavoro a farlo partecipare al processo di valutazione.
Poiché il datore di lavoro continua, anche nel nuovo ordinamento, ad essere sanzionato, la logica giuridica sottesa a questa previsione vorrebbe che fosse il datore di lavoro a dover chiedere l'adempimento da parte del medico e ad essere sanzionato se la valutazione dei rischi non vede la partecipazione del medico competente. Tanto più che, in mancanza di adempimento da parte del medico, egli può certamente procedere alla sua sostituzione.

La redazione di MedicoCompetente.it

ramses

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (09/05/2011 00:04)

Trovo in buona parte condivisibile il commento della Redazione, ma mi pare corra l'obbligo di precisare che il problema delle sanzioni al Medico Competente non riguarda solo la questione della collaborazione alla VdR.
Fra l'altro, sarebbe interessante, nell'ottica da cui derivano le sanzioni e questa sentenza, capire cosa si debba fare ove il MC subentri ad un altro collega: si dovrebbe rifare le VdR ? Perchè altrimenti è certa la non collaborazione ad un documento presistente alla nomina del MC, ergo sarebbe possibile (e forse "normale") la sanzione e, come in questo caso, la condanna penale. E quindi il MC dovrebbe porre come condizione per accettare l'incarico l'esecuzione di una nuova VdR ?
Mi pare follia pura, ma il principio è lo stesso di questa situazione.
Noterei anche che la sentenza non cita affatto comportamenti omissivi del datore di lavoro, e su questo bisognerebbe capire perchè, in quanto anch'egli ha evidentemente violato delle norme cogenti, quale ad esempio l'art. 18 comma 1 lett. g e l'art. 29 comma 1, pur se non specificamente sanzionate.
La questione delle sanzioni non può essere affrontata per singoli aspetti, anche perchè la contestazione della legittimità di specifici aspetti mette in evidenza la mancata contestazione di tutti gli altri, che quindi si darebbero per legittimi ed accettati.
E sopratutto non vedo l'utilità di discutere di questi aspetti con chi ha solo il compito di applicare (per quanto lo faccia in modo discutibile) le norme: se un articolo del Codice della Strada è sbagliato, non si va a discuterne con il Comandante della locale Polizia Stradale, perchè lui non può farci nulla.
Ed è la stessa situazione.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

armando

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (09/05/2011 01:36)

Prima di commentare la sentenza, bisognerebbe conoscere i fatti e cosa è stato dimostrato in sede processuale.
Ma la cosa più interessante sarebbe conoscere la strategia difensiva complessiva e le motivazioni in base alle quali il MC alla fine ha deciso di affrontare il processo e, forse ancora più interessante, sarebbe conoscere cosa gli ha consigliato, o sconsigliato, l'avvocato.
Se avesse ottemperato alla prescrizione, come giustamente ricordato, la faccenda sarebbe finita in sede amministrativa, così invece no.
Sarebbe interessante sapere se aveva chiesto di essere ascoltato dal PM e/o se gli aveva mandato una memoria difensiva chiedendo l'archiviazione, se il Pm gli aveva risposto, etc..
E se aveva mandato le proprie controdeduzioni all'UPG ed alla ASL.
Staremo a vedere come andrà in appello...

andrea b

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (09/05/2011 16:21)

Senti, secondo me, se ha deciso di affrontare un processo penale anzichè pagare, la motivazione può essere una sola: era convinto di essere nel giusto e si sentiva la coscienza a posto. Se così non fosse, avrebbe sicuramente chiuso la cosa sborsando quanto comminatogli. Non penso che qualcuno si diverta a farsi processare penalmente se non è assolutamente sicuro e se ha la scappatoia "amministrativa" disponibile.
Poi, per carità, di pazzi è pieno il mondo, però...

armando

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (10/05/2011 15:42)

Ciò che in un processo conta è la verità quale viene accertata nel corso del dibattimento; essa non necessariamente corrisponde a quella degli accadimenti reali.
Che il collega fosse convinto delle sue buone ragioni non è da mettere in dubbio, così come della sua buonafede, chè altrimenti avrebbe ottemperato alla prescrizione e pagato in sede amministrativa e la questione sarebbe finita lì.
Ma gli avvocati ci stanno anche per dare consigli e se dalle "carte" emerge che la verità processuale non corrisponde o potrebbe non corrispondere a quella dei fatti, devono avvertire il loro cliente.
Dalla sentenza pubblicata emerge un elemento documentato di incoerenza nel comportamento del collega, che per tale motivo è partito già con un handicap: aveva firmato un DVR da cui non risultava la MMC, ma per tale rischio egli effettuava la SS.
Dobbiamo poi presupporre che nel corso del dibattimento sia stato dimostrato che egli non aveva collaborato al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze.
Mi riesce invece difficile ipotizzare incongruenze del DVR rispetto a rumore e vibrazioni: la valutazione dell'esposizione in questo ambito poco si avvale del supporto del medico. A meno che, a fronte del superamento dei livelli di azione, il MC abbia omesso di attivare la SS, ma francamente mi sembra improbabile.
La redazione di MC ha detto che due sono stati i casi di condanna di MC a Pisa, di cui uno per disguidi dovuti all'avvocato.
Non vorrei che i casi di disguido fossero due: in realtà, per i reati prescrivibili ai sensi del 758/94, la partita si chiude nella stragrande maggioranza dei casi in sede amministrativa senza necessità del supporto dell'avvocato e la casistica in sede penale è minima.
Non vorrei che l'avvocato abbia ritenuto che la sanzione del 758/94 fosse di natura penale e quindi ha consigliato il suo cliente, penale per penale, di andare a processo.
Comunque, aspettiamo le motivazioni estese della sentenza, per capire meglio.

andrea b

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (10/05/2011 16:40)

armando il 10/05/2011 03:42 ha scritto:
Comunque, aspettiamo le motivazioni estese della sentenza, per capire meglio.

Questo sicuramente, ma mi sono riletto la cosa con calma e, a prescindere dalle motivazioni estese e dalla effettiva colpevolezza o meno del collega, mi pare che emerga chiaramente che in certi passaggi...non sanno di cosa parlano!
Da quando il MC deve "...individuare esattamente il grado di rischio connesso alla MMC, all'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni..."? Non era mica obbligo del DL? Il MC deve "collaborare" al DVR (parola che significa tutto e niente), cioè potrebbe fargli la valutazione oppure leggere le conclusioni e firmarle per approvazione se in accordo con le stesse, e in entrambi i casi avrebbe "collaborato". Se hai mai lavorato sul territorio come MC prima di fare l'UPG, sai bene che non abbiamo nessun potere di imporre al DL la nostra visione del DVR: possiamo solo fargli notare cosa manca o è incompleto (e mi pare una collaborazione pure questa), ma se non fa nulla, possiamo solo continuare così o mollare la ditta. Sarei anche curioso di vederla, questa seconda valutazione della MMC che è stata accettata come verità processuale, per capire che conclusioni ha raggiunto e come: se non risulta MMC (in un'azienda che monta ponteggi) credo sia ridicola, se risulta MMC (come è probabile) il MC ha fatto bene il suo lavoro, non potendo imporre alcunchè al DL, lo ha bypassato e ha fatto prevenzione.
Sono curioso di vedere gli sviluppi.

armando

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (10/05/2011 17:57)

andrea b il 10/05/2011 04:40 ha scritto:
.....cioè potrebbe fargli la valutazione oppure leggere le conclusioni e firmarle per approvazione se in accordo con le stesse, e in entrambi i casi avrebbe "collaborato". .....sai bene che non abbiamo nessun potere di imporre al DL la nostra visione del DVR: possiamo solo fargli notare cosa manca o è incompleto (e mi pare una collaborazione pure questa), ma se non fa nulla, possiamo solo continuare così o mollare la ditta. .

Fatto questo sei a posto: hai collaborato! Da lì in poi sono affari dal DdL. L'importante è che tu lasci traccia scritta della tua collaborazione o che tu sia in grado comunque di dimostrarlo, chè altrimenti, la verità processuale potrebbe essere diversa da quella fattuale.
Se però lasci tracce contradditorie, come sembrerebbe nel aso del collega, la situazione si fa più difficile: e se l'avvocato non è esperto di 758/94 (e ce ne sono molto pochi...) e non ti consiglia per il verso giusto, c'è il rischio di fare il kamikaze invano.

ramses

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (10/05/2011 19:31)

armando il 10/05/2011 05:57 ha scritto:

Fatto questo sei a posto: hai collaborato! Da lì in poi sono affari dal DdL. L'importante è che tu lasci traccia scritta della tua collaborazione o che tu sia in grado comunque di dimostrarlo, chè altrimenti, la verità processuale potrebbe essere diversa da quella fattuale.
Se però lasci tracce contradditorie, come sembrerebbe nel aso del collega, la situazione si fa più difficile: e se l'avvocato non è esperto di 758/94 (e ce ne sono molto pochi...) e non ti consiglia per il verso giusto, c'è il rischio di fare il kamikaze invano.

Si vede che non c'è nel collega una grande esperienza come MC "sul campo".
Le cose che scrive andrea sono la sacrosanta verità che ognuno di noi vive in certi momenti.
Quanto ai casi proposti da armando, direi che manca un caso, che potrebbe essere proprio quello in discussione.
"...Potrebbe fargli la valutazione" : OK
"...potrebbe firmare se d'accordo" : OK anche qui (ma in realtà non ha collaborato, se vogliamo essere pignoli, se si limita ad una presa d'atto, quantunque di un DVR anche ben fatto)
"...potrebbe NON essere d'accordo in parte o in toto" : questo caso non lo hai considerato, ma succede, e spesso, ad esempio con documenti formato "mattone" nei quali l'80 % del testo sono riferimenti normativi, oppure frasi del tipo "la ditta deve fare..."
Spiegaci in questo caso il MC che deve fare.
E posto che comunque il fine del nostro lavoro è la tutela del lavoratore ( e non dovrebbe essere quello di difendere noi stessi da norme stupide ! ), spiega perchè è censurabile, nell'ultimo caso, un protocollo che non sia conforme ad un DvR che fa schifo.
Già che ci siamo, spiegaci anche perchè non può essere un segnale dal MC all'OdV perchè vada un po' a fondo sulla situazione.
Grazie.

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armando

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  • Re: ATTENZIONE! COMMENTO LEGALE SENTENZA DI CONDANNA!
  • (10/05/2011 19:59)

ramses il 10/05/2011 07:31 ha scritto:
Si vede che non c'è nel collega una grande esperienza come MC "sul campo".
Le cose che scrive andrea sono la sacrosanta verità che ognuno di noi vive in certi momenti.
Quanto ai casi proposti da armando, direi che manca un caso, che potrebbe essere proprio quello in discussione.
"...Potrebbe fargli la valutazione" : OK
"...potrebbe firmare se d'accordo" : OK anche qui (ma in realtà non ha collaborato, se vogliamo essere pignoli, se si limita ad una presa d'atto, quantunque di un DVR anche ben fatto)
"...potrebbe NON essere d'accordo in parte o in toto" : questo caso non lo hai considerato, ma succede, e spesso, ad esempio con documenti formato "mattone" nei quali l'80 % del testo sono riferimenti normativi, oppure frasi del tipo "la ditta deve fare..."
Spiegaci in questo caso il MC che deve fare.
E posto che comunque il fine del nostro lavoro è la tutela del lavoratore ( e non dovrebbe essere quello di difendere noi stessi da norme stupide ! ), spiega perchè è censurabile, nell'ultimo caso, un protocollo che non sia conforme ad un DvR che fa schifo.
Già che ci siamo, spiegaci anche perchè non può essere un segnale dal MC all'OdV perchè vada un po' a fondo sulla situazione.
Grazie.

Possibile che sia sempre necessario fare polemica? Potrei risponderti: si vede che non hai esperienza di quanti DVR schifezze girano in riferimento ai rischi per la salute...e non vado oltre....
Facciamo piuttosto ragionamenti sensati e non portiamo esempi come quello della firma di un DVR fatto bene che ad essere pignoli non significa collaborare...dai!
Certo che il MC potrebbe non essere d'accordo; basta che lo metta nero su bianco al ddL, poi sono cacchi di quest'ultimo che ha fatto un dvr sbagliato nonostante le puntuali osservazioni del MdL.
Quando mai qualcuno ha detto che un protocollo, solo perchè non conforme a un DVR schifoso, deve essere sanzionato?
Dimmi nome e cognome, ha detto una grande castroneria.
In questo caso il MC è stato sanzionato non per un protocollo non conforme, ma per la mancata collaborazione; il fatto che il protocollo non fosse conforme al DVR firmato dal MC che era sbagliato, ha fatto emergere il dubbio che il MC non aveva collaborato al DVR.
In sede processuale, poi, non sappiamo ancora in base a quali elementi probatori, il giudice deve aver raggiunto la convinzione che effettivamente collaborazione non c'era stata.
Su queste teamtiche occorre ragioanre in termini molto precisi, perchè sennò poi si corrono rischi in tribunale.

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