oggi casualmente leggo che :
"Con l’entrata in vigore del decreto taglia leggi (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213) sono oggi abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, a meno che non siano contenute in uno specifico elenco, allegato al decreto stesso.
In materia di sicurezza del lavoro, erano previste una serie di vaccinazioni obbligatorie per determinate categorie di lavoratori ed in particolare: antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, DPR 1301 del 7.9.65, DM 22.3.75 o quella antitubercolare (L.1088/70) in ambito sanitario.
Le norme che istituiscono l’obbligatorietà della vaccinazione di cui sopra, antecedenti al 1970, non sono comprese nell’elenco delle esclusioni pertanto sono abrogate ad opera del D.Lgs 213/2010.
Viene meno quindi l’obbligo di vaccinazione antitetanica per importanti settori come l’edilizia e l’agricoltura:
• lavoratori agricoli,
• operai e manovali addetti all’edilizia,
• cantonieri, asfaltisti
• operatori ecologici (netturbini e addetti alla manipolazione delle immondizie)
• operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
• pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori all’interno di ippodromi"
vi risulta pertanto che non è più obbligatorio sottoporre a vaccinazione i lavoratori che prima il datore di lavoro doveva sottoppore a vaccinazione antitetanica? Fatta salva ovviamente la possibilità di inserire le opportune categorie vaccinali nel documento di valutazione dei rischi.
mi interesserebbe sentire qualche parere..
VAJRA_CLAUDIO il 08/05/2011 07:44 ha scritto:
oggi casualmente leggo che :
"Con l’entrata in vigore del decreto taglia leggi (DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 213) sono oggi abrogate tutte le disposizioni legislative antecedenti al 01/01/1970, a meno che non siano contenute in uno specifico elenco, allegato al decreto stesso.
In materia di sicurezza del lavoro, erano previste una serie di vaccinazioni obbligatorie per determinate categorie di lavoratori ed in particolare: antitetanica per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 292, Legge 20 marzo 1968 n. 419, D.M. 16 settembre 1975, DPR 1301 del 7.9.65, DM 22.3.75 o quella antitubercolare (L.1088/70) in ambito sanitario.
Le norme che istituiscono l’obbligatorietà della vaccinazione di cui sopra, antecedenti al 1970, non sono comprese nell’elenco delle esclusioni pertanto sono abrogate ad opera del D.Lgs 213/2010.
Viene meno quindi l’obbligo di vaccinazione antitetanica per importanti settori come l’edilizia e l’agricoltura:
• lavoratori agricoli,
• operai e manovali addetti all’edilizia,
• cantonieri, asfaltisti
• operatori ecologici (netturbini e addetti alla manipolazione delle immondizie)
• operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
• pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, operatori all’interno di ippodromi"
vi risulta pertanto che non è più obbligatorio sottoporre a vaccinazione i lavoratori che prima il datore di lavoro doveva sottoppore a vaccinazione antitetanica? Fatta salva ovviamente la possibilità di inserire le opportune categorie vaccinali nel documento di valutazione dei rischi.
mi interesserebbe sentire qualche parere..
Tema ampiamente già trattato in altro thread..la vaccinazione è formalmente ancora obbligatoria (andare a vedere il thread).
bernardo il 09/05/2011 06:17 ha scritto:
Tema ampiamente già trattato in altro thread..la vaccinazione è formalmente ancora obbligatoria (andare a vedere il thread).
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti