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Nuova normativa europea su esposizione a rumore (DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003)

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bordini

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Milano
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Medico del Lavoro
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  • Nuova normativa europea su esposizione a rumore (DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003)
  • (22/02/2003 22:34)

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva, che è la diciassettesima direttiva particolare a norma dell 'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei
lavoratori contro i rischi per la loro salute e sicurezza che derivano, o possono derivare, dall 'esposizione al rumore e, segnatamente, contro il rischio per l 'udito.
2. Le prescrizioni della presente direttiva si applicano alle attività in cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti dal rumore durante il lavoro.
3. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all 'insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2
Definizioni
A fini della presente direttiva, i parametri fisici utilizzati quali indicatori del rischio sono definiti nel modo seguente:
a) pressione acustica di picco (Ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata con frequenza «C»;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) re.20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3, paragrafo 6 (nota 2).


Articolo 3
Valori limite di esposizione e valori di esposizione che fanno scattare l 'azione
1. Ai fini della presente direttiva i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l 'azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono fissati a:
a) Valori limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (1) rispettivamente;
b) Valori superiori di esposizione che fanno scattare l 'azione: LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (2) rispettivamente;
c) Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l 'azione: LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112 Pa (3) rispettivamente.
2. Nell 'applicare i valori limite di esposizione, la determinazione dell 'effettiva esposizione del lavoratore tiene conto dell 'attenuazione prodotta dai dispositivi individuali di protezione dell 'udito indossati dal lavoratore. I valori di esposizione che fanno scattare l 'azione non tengono conto dell 'effetto dei suddetti dispositivi.
3. In circostanze debitamente giustificate, per le attività in cui l 'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all 'altra, gli Stati membri possono
permettere che, ai fini dell 'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di esposizione che fanno scattare l 'azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore sia sostituito dal livello di esposizione settimanale al rumore per valutare i livelli di rumore cui sono esposti i lavoratori, a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); e
b) siano adottate adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

(1) 140 dB(A) 20 µPa.
(2) 137 dB(A) 20 µPa.
(3) 135 dB(A) 20 µPa.


SEZIONE II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO


Articolo 4
Identificazione e valutazione dei rischi
1. Nell 'assolvere gli obblighi di cui all 'articolo 6, paragrafo 3, e all 'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
2. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell 'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell 'apparecchio di misurazione. Tali metodi ed apparecchiature consentono di determinare i parametri di cui all 'articolo 2 e di decidere se, nel caso specifico, siano stati superati i valori fissati all 'articolo 3.
3. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, che sarà rappresentativa dell 'esposizione del lavoratore.
4. La valutazione e la misurazione di cui al paragrafo 1 devono essere programmate ed effettuate dai servizi competenti a intervalli idonei tenendo conto, segnatamente, delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all 'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione e/o misurazione del livello di esposizione al rumore sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.
5. Nell 'applicare il presente articolo la valutazione dei risultati delle misurazioni tiene conto delle imprecisioni delle misurazione stesse determinate secondo la prassi metrologica.
6. In applicazione delle disposizioni dell 'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell 'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l 'azione e di cui all 'articolo 3 della presente direttiva;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente esposti;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l 'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull 'emissione di rumore fornite dai costruttori dell 'attrezzatura di lavoro in conformità delle direttive comunitarie in materia;
g) l 'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l 'emissione di rumore;
h) l 'estensione del periodo di esposizione al rumore oltre l 'orario di lavoro normale, sotto la responsabilità del datore di lavoro;
i) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte dal controllo sanitario, comprese le informazioni pubblicate;
j) la disponibilità di dispositivi di protezione dell 'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell 'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati del controllo sanitario lo rendano necessario.


Articolo 5
Disposizioni miranti ad escludere o a ridurre l 'esposizione
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall 'esposizione al rumore sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
La riduzione di tali rischi si basa sui principi generali di prevenzione di cui all 'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e tiene conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) della scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l 'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni comunitarie il cui obiettivo o effetto è di limitare l 'esposizione al rumore;
c) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
d) dell 'opportuna informazione e formazione, al fine di istruire i lavoratori, sull 'utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) delle misure tecniche per il contenimento del rumore:
i) contenimento dei rumori aerei, ad esempio mediante schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
ii) del contenimento del rumore strutturale, ad esempio mediante sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del posto di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) della riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro:
i) limitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione ;
ii) orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all 'articolo 4, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l 'azione sono superati, il datore di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l 'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al paragrafo 1.
3. In base alla valutazione del rischio di cui all 'articolo 4, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore ai valori superiori di esposizione che fanno
scattare l 'azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l 'accesso alle stesse sarà limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell 'attività, il lavoratore benefici dell 'utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il rumore in queste strutture è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le condizioni di utilizzo.
5. In applicazione delle disposizioni dell 'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo ai requisiti fissati per i lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibili.


Articolo 6
Protezione individuale
1. Qualora i rischi derivanti dall 'esposizione al rumore non possano essere evitati con altri mezzi, dispositivi individuali di protezione dell 'udito, appropriati e correttamente adottati, sono resi disponibili ai lavoratori e usati dagli stessi in base alle disposizioni della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l 'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell 'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (1), e dell 'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE e alle condizioni di seguito riportate:
a) nel caso in cui l 'esposizione al rumore superi i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l 'azione, il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali
di protezione dell 'udito;
b) nel caso in cui l 'esposizione al rumore sia pari o superiore ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l 'azione, vengono utilizzati dispositivi individuali di protezione dell 'udito;
c) sono scelti i dispositivi individuali di protezione dell 'udito che consentono di eliminare il rischio per l 'udito o di ridurlo al minimo.
2. Il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione dell 'udito ed è tenuto a verificare l 'efficacia delle misure adottate in applicazione
del presente articolo.

(1) GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.


Articolo 7
Limitazione dell 'esposizione
1. In nessun caso l 'esposizione del lavoratore stabilita in conformità dell 'articolo 3, paragrafo 2, può superare i valori limite di esposizione.
2. Se, nonostante le misure prese in applicazione della presente direttiva, si individuano esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l 'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell 'esposizione eccessiva; e
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.


Articolo 8
Informazione e formazione dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti sul luogo di lavoro a rumore pari o superiore ai valori inferiori di esposizione che fanno scattare l 'azione ricevano informazioni e formazione in relazione ai rischi provenienti dall 'esposizione al rumore, con particolare riguardo:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di esposizione che fanno scattare l 'azione di cui all 'articolo 3 della presente direttiva;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell 'articolo 4 della presente direttiva insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all 'uso corretto dei dispositivi di protezione dell 'udito;
f) all 'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all 'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a un controllo sanitario e all 'obiettivo del controllo sanitario, ai sensi dell 'articolo 10 della presente direttiva;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l 'esposizione al rumore.


Articolo 9
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformità dell 'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva, in particolare:
— la valutazione dei rischi e la definizione delle misure da adottare, previste all 'articolo 4,
— le disposizioni volte a eliminare o a ridurre i rischi derivanti dall 'esposizione al rumore, previste all 'articolo 5,
— la scelta di dispositivi individuali di protezione dell 'udito,previsti all 'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).


SEZIONE III
DISPOSIZIONI VARIE


Articolo 10
Controllo sanitario
1. Fatto salvo l 'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l 'adeguato controllo sanitario dei lavoratori allorché dall 'esito della valutazione e misurazione di cui all 'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva risulti un rischio per la loro salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per la documentazione medica e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il lavoratore la cui esposizione al rumore supera i valori superiori di esposizione che fanno scattare l 'azione ha diritto a sottoporsi ad un controllo del proprio udito effettuato da un medico o da una persona debitamente qualificata sotto la responsabilità di un medico, in base alle legislazioni e/o prassi nazionali. Test audiometrici preventivi sono disponibili anche per i lavoratori la cui esposizione supera i valori inferiori di esposizione che fanno scattare l 'azione nel caso in cui la valutazione e la misurazione previste all 'articolo 4, paragrafo 1, rivelino un rischio per la salute. Detti controlli hanno quali obiettivi la diagnosi precoce di ogni diminuzione dell 'udito dovuta al rumore e la conservazione della funzione uditiva.
3. Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che, per ciascun lavoratore sottoposto a controllo a norma dei paragrafi 1 e 2, sia tenuta e aggiornata una documentazione medica individuale. La documentazione medica contiene un sommario dei risultati del controllo sanitario effettuato. Essa è conservata in una forma idonea, che ne consenta la successiva consultazione, nel rispetto del segreto medico. Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia della documentazione appropriata. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, alla documentazione medica che lo riguarda personalmente.
4. Nel caso in cui dal controllo sanitario della funzione uditiva risulti che un lavoratore soffre di un danno all 'udito identificabile, un medico o uno specialista, se il medico lo ritiene necessario, valuta se tale danno deriva dall 'esposizione al rumore sul luogo di lavoro. Se l 'esito è positivo:
a) il lavoratore è informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente;
b) il datore di lavoro:
i) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell 'articolo 4;
ii) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
iii) tiene conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di una persona debitamente qualificata, ovvero dell 'autorità competente, nell 'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio a norma degli articoli 5 e 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano rischio di ulteriore esposizione;
iv) pone in atto un controllo sanitario sistematico e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un 'esposizione simile.


Articolo 11
Deroghe
1. In situazioni eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l 'utilizzazione completa ed appropriata di dispositivi individuali di protezione dell 'udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza l 'utilizzazione di detti dispositivi, gli Stati membri possono concedere deroghe alle disposizioni dell 'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell 'articolo 7.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse dagli Stati membri in seguito alla consultazione delle parti sociali e, ove opportuno, delle autorità mediche competenti, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali deroghe devono essere affiancate da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti sono ridotti al minimo e che i lavoratori interessati sono sottoposti a un maggiore controllo sanitario. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni quattro anni un elenco delle deroghe di cui al paragrafo 1, indicando le ragioni e le circostanze precise che li hanno indotti a decidere la concessione di tali deroghe.


Articolo 12
Modifiche tecniche
Le modifiche di carattere strettamente tecnico sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all 'articolo 13, paragrafo 2, e conformemente:
a) all 'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) al progresso tecnico, all 'evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore.


Articolo 13
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato istituito a norma dell 'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio tenendo conto delle disposizioni dell 'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all 'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.


Articolo 14
Codice di condotta
Nel quadro dell 'applicazione della presente direttiva gli Stati membri, in consultazione con le parti sociali, redigono, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, un codice di condotta recante orientamenti pratici volti ad aiutare i lavoratori e i datori di lavoro dei settori della musica e delle attività ricreative ad adempiere i loro obblighi giuridici stabiliti dalla presente direttiva.


Articolo 15
Abrogazione
La direttiva 86/188/CEE è abrogata a decorrere dalla data prevista dall 'articolo 17, paragrafo 1, primo comma.


SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 16
Relazione
Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull 'applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. Essa contiene una descrizione delle migliori prassi volte a prevenire il rumore avente effetti dannosi sulla salute e di altre forme di organizzazione del lavoro, nonché dell 'azione intrapresa dagli Stati membri per diffondere la conoscenza di dette migliori prassi. Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell 'attuazione della presente direttiva, anche sulla scorta della ricerca e delle informazioni scientifiche, tenendo conto fra l 'altro delle implicazioni della presente direttiva per il settore della musica e dell 'intrattenimento. La Commissione informa in merito il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l 'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e, se necessario, propone modifiche.


Articolo 17
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 15 febbraio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all 'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di cinque anni supplementari, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di otto anni al massimo, per attuare le disposizioni dell 'articolo 7 relative al personale marittimo imbarcato.
Al fine di consentire l 'elaborazione di un codice di condotta recante orientamenti pratici volti all 'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri sono autorizzati ad usufruire di un periodo transitorio massimo di due anni, a partire dal 15 febbraio 2006, ovvero complessivamente di cinque anni dall 'entrata in vigore della direttiva, per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda i settori della musica e dell 'intrattenimento, a condizione che durante tale periodo siano mantenuti i livelli di protezione già raggiunti nei singoli Stati membri per il personale che lavora in tali settori.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.


Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell 'Unione europea.


Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.


Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX


Per il Consiglio
Il Presidente
G. EFTHYMIOU

"L’oro non è tutto. Ci sono anche i diamanti". (Paperon De’ Paperoni)

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