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UN BUON ARGOMENTO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO

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tcam

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Provenienza
Firenze
Professione
Medico Competente
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  • UN BUON ARGOMENTO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
  • (20/05/2011 23:15)

Il Decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto in Italia la disciplina normativa in materia di responsabilità amministrativo – penale d’impresa. Sulla scorta del medesimo Decreto, le Società potrebbero essere ritenute responsabili, in sede penale, della commissione dei seguenti reati realizzati da amministratori o dipendenti a vantaggio o nell’interesse della struttura aziendale in cui risultano occupati: reati ..................OMISSIS..........incidenti ed infortuni sul lavoro ....................


A seconda del reato commesso, le sanzioni previste in caso di riconoscimento di responsabilità della società in sede giudiziaria risultano essere anche di particolare gravità: fino a un milione e mezzo di Euro di sanzione pecuniaria, unitamente, in alcuni casi, alla sospensione (anche in via cautelare) dell’attività aziendale.


INOLTRE


Norma basilare per il riconoscimento della responsabilità è l’articolo 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sul contenuto di detta norma si è molto parlato e molto discusso, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si è detto che in tale disposizione trovano giustificazione ed origine le successive speciali norme che prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro, che da tale norma trae anche origine la responsabilità penale del datore di lavoro in base all’art.40 codice Penale per non aver impedito l’evento; si è, inoltre, detto che in base ai principi in tale norma enunciati, è giustificata l’azione di regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Basti ora dire che la norma appare, per così dire, a contenuto aperto. Infatti, la citata disposizione del Codice Civile si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da adottare.

Ne consegue che vi è ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le misure di sicurezza adottate.


Altra disposizione del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049 c.c.


In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.


L’Inail è ora legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 10 del TU 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile.


Occorre far cenno al perché l’Inail potrebbe partecipare al processo penale e costituirsi parte civile.

L’ interesse potrebbe ritenersi derivante dal diritto di regresso riconosciuto all’Inail nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato.

http://www.laprevidenza.it/news/d...nti/responsabilita_pignataro/4754

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