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visite mediche art. 41????

Questo argomento ha avuto 24 risposte ed è stato letto 3610 volte.

grispi

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  • visite mediche art. 41????
  • (24/05/2011 16:11)

"Venuto a sapere (in qualunque modo) di modificazioni che riguardino lo stato di salute del lavoratore, un medico competente deve sempre obbligatoriamente valutare se questo nuovo elemento clinico appreso può comportare una variazione del giudizio di idoneità fino a quel momento espresso ..., quindi, se tale elemento sarà giudicato rilevante il medico potrà cambiare il proprio giudizio" attraverso la via obbligata della visita medica.
Data questa premessa, sono possibili visite mediche al di fuori dei casi previsti dall'art. 41?
Questo perchè vi possono essere dei contenziosi con i servizi di sorveglianza delle aziende sanitarie.
Nel caso in cui il medico competente dovesse attenersi scrupolosamente e burocraticamnte all'articolo 41 viene di fatto imposto lo stop. Il lavoratore non fa alcuna richiesta di visita perchè questo potrebbe andare contro il suo tornaconto, il medico non può comunicare con il DL se non violando il segreto professionale (fatto di una certa gravità),...e dunque non se ne fa nulla!

In questo ultimo caso però il medico potrebbe trovarsi a dover rispondere per lesioni personali gravi se non peggio ...(una condizione di non idoneità potrebbe portare ad un aggravamento di una patologia o addiritura procurare veri e propri disastri per quanto riguarda mansioni particolari come ad es. autisti, piloti, manovratori di macchine,.. ect). Pur essendo venuto a conoscenza di una situazione di rischio il medico non si è attivato. Situazione penalmente pesantissima. Roba da imputazione per omicidio volontario. Questo in base al principio cardine che così come il datore di lavoro, il medico competente deve "attivarsi per la tutela del lavoratore e dei terzi di fronte ad ogni evento pericoloso conoscibile". Questo concetto è il fondamento della sorveglianza sanitaria e viene ben prima dell'articolo 41, che non è altro che una procedura operativa. Servirebbe a qualcosa in una simile situazione, davanti ad un giudice o ancor peggio di fronte a familiari di eventuali vittime, fare appello al suddetto articolo?
Grispi

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (24/05/2011 16:37)

grispi il 24/05/2011 04:11 ha scritto:
"Venuto a sapere (in qualunque modo) di modificazioni che riguardino lo stato di salute del lavoratore, un medico competente deve sempre obbligatoriamente valutare se questo nuovo elemento clinico appreso può comportare una variazione del giudizio di idoneità fino a quel momento espresso ..., quindi, se tale elemento sarà giudicato rilevante il medico potrà cambiare il proprio giudizio" ......

Scusa, puoi dirmi di chi è questo virgolettato?

grispi

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (24/05/2011 19:36)

Si tratta del dr. Maurizio Del Nevo dell'Istituto Superiore di Formazione alla Sicurezza(ISFoP Milano)
saluti Grispi

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (24/05/2011 20:03)

Ho visto qualcosa scritto da lui sul tema della SS; mi puoi dare l'indirizzo web da cui hai tratto il brano?
saluti

grispi

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (24/05/2011 23:48)

www.medicocompetente.it/mese/17/Non-liceit-agrave-del-giudizio-di-idoneit -agrave-per.htm -
ciao Grispi

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (25/05/2011 10:35)

Vediamo cosa dice Guariniello:
"Venuto a sapere (in qualunque modo) ......un medico competente, deve sempre e obbligatoriamente valutare se questo nuovo elemento clinico appreso può comportare una variazione del giudizio di idoneità fino a quel momento espresso: se l'elemento clinico sarà giudicato irrilevante, il medico confermerà (anche implicitamente) il precedente giudizio di idoneità, mentre se tale elemento sarà giudicato rilevante, il medico potrà cambiare il proprio giudizio dandone comunicazione al datore di lavoro o al lavoratore. .... in tutti i casi, comunque, quello che deve essere comunicato al datore di lavoro e al lavoratore, resta solo il giudizio di idoneità e giammai la dolenzia o qualunque altro elemento clinico, in quanto qualunque notizia medica rilevata in sede di qualsivoglia visita fatta dal medico competente è inderogabilmente coperta da segreto medico in forza degli art.622 c.p"
Quindi il discorso del segreto professionale sembra superato; peraltro nello stesso articolo Guariniello dice che al MC transita l'obbligo del 2087 posto in capo al DdL.
Nel caso non sia previsto obbligo di SS, attivare l'art 5 dello statuto lavoratori.

sosi

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 17:33)

guariniello può dire quello che vuole la legge dice a richiesta del lavoratore o superati 60 giorni di assenza per motivi di salute.

armando

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 17:39)

..eh già, ma è lui che interpreta la legge e magari ti fa condannare......

nofertiri9

nofertiri9
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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 18:15)

io ritengo in fede, scienza e coscienza che sia arrivato il momento di applicare le leggi, smettendola una buona volta di "interpretarle": per chiunque, da guariniello ad alfano, senza dimenticare assolutamente nessuno dei cittadini italiani.

Nofer
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sosi

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  • Re: visite mediche art. 41????
  • (26/05/2011 18:20)

armando il 26/05/2011 05:39 ha scritto:
..eh già, ma è lui che interpreta la legge e magari ti fa condannare......

in italia le richieste di condanna sono tante, cosa ben diversa è essere condannato.

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