I quesiti sul decreto 81: l’idoneità per i lavoratori autonomi
http://www.puntosicuro.it/it/ps/v...ampaign=Numero%20del%202011-06-01
Argeo Maviglia
La sintesi è questa:
il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori”.
Come spesso accade, norme non coerenti tra loro, generano interpretazioni varie: art. 21 81/08 e allegato XVII.
Argeo Maviglia
La sintesi è questa:
il tenore dell’Allegato XVII porta a ritenere vincolante l’esibizione della relativa documentazione al committente ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. Con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori”.
Come spesso accade, norme non coerenti tra loro, generano interpretazioni varie: art. 21 81/08 e allegato XVII.
Argeo Maviglia
ipotesi interpretativa: i lavoratori autonomi continueranno a fare come adesso, cioè facendo finta che il D.Lgs 81/2008 non esista, salvo "svegliarsi" e fare il giro delle 7 chiese (= di tutti i MC a loro conoscenza e non) al primo cantiere bloccato od alla prima ispezione AUSL mazzuolante...
premetto che se io fossi "committente" e vedessi in casa mia un vecchio falegname artrosico arrampicarsi su uno scaletto per andare a sistemare qualcosa sul soffitto mi sentirei mancare il fiato e mi si chiuderebbe lo stomaco fino a che non lo vedrei ridiscendere a terra tutto sano.
Bene, detto questo io ritengo che l'idoneità "tecnico -professionale " sia cosa assolutamente diversa dalla "idoneità alla mansione specifica" che è una idoneità di tipo squisitamente sanitario, e che per quanto concettualmente condivisibile non mi pare giuridicamente lecito chiedere tale certificazione ai LA nei cantieri edili, che addirittura si può configurare come violazione della privacy su dati sensibili come quelli sanitari individuali.
Ed aggiungo che se il legislatore avesse voluto tale adempimento affianco ad idoneità tecnico professionale avrebbe scritto anche "idoneità alla mansione specifica", e non solo "ove previsto".
Poi, come dico spesso, il mio pensiero è che a maggior ragione i LA -rispetto ai lavoratori dipendenti- dovrebbero essere sottoposti a "visita preassuntiva" nel senso che prima di essere "autorizzati" dalla CCIAA a svolgere una certa attività con possibili rischi professionali dovrebbero essere all'uopo sottoposti a visita preventiva, magari presso la ASL di competenza territoriale della futura bottega; e anche ad essi si dovrebbe quindi rendere obbligatoria la SS. Ma come evidente la L. 833/78 per quanto più volte "riformata" è ancora da applicare nella sua essenza ad oltre 33 anni dalla sua nascita. E speriamo che "33" non le porti sfiga come ad altri in passato !
Nofer
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