Buongiorno.
Seguo una impresa edile la quale ha necessità di visitare un dipendente con contratto a termine che opera in un cantiere (e lavorerà solo lì) in una città diversa da dove esercito io e dove non ho la disponibilità di uno studio per effettuare la visita. La ditta dice di non poter far venire la persona nel mio studio. A questo punto mi chiedo: posso delegare la visita e gli esami (audio, spiro etc) ad un medico di fiducia che opera in quella città e poi io formulerò il giudizio di idoneità? Mi pare di ricordare che la sorveglianza sanitaria non sia delegabile ma la nomina di medico competente si, senza limiti minimi di tempo (anche un giorno), ma potrei sbagliarmi.
Voi che dite?
Grazie
Ai sensi dell'art. 39, comma 6, del decreto 81/08 il datore di lavoro può nominare più medici competenti, individuando tra essi un coordinatore.
Si, ma il giudizio di idoneità non lo farai tu, ma il secondo medico competente.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
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