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Parere di Deidda e della Simli

Questo argomento ha avuto 8 risposte ed è stato letto 3703 volte.

Piuiteaczz

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  • Parere di Deidda e della Simli
  • (18/06/2011 23:01)

L'articolo sostiene che non è censurabile l'errore del medico competente nella valutazione dei rischi. Ma c'è bisogno di dirlo?
Tale non punibilità della valutazione del rischio è da 15 anni ribadita con forza addirittura alla pag. 29 dalle «Linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94» della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome: “... Non viene al contrario, sanzionato l’errore di merito che possa essere commesso nell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro non risponderà, quindi sotto il profilo penale per avere commesso errori od omissioni nella valutazione ma se, in conseguenza di tale errore valutativo, avrà omesso le misure necessarie a tutela dei suoi dipendenti. A tale principio si richiama l’attenzione dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende USL che dovranno utilizzare questo documento a peculiari fini di assistenza alle procedure di valutazione e non già come indicazioni per contestare inadempienze relative a modalità o conclusioni della valutazione in merito alle quali il datore di lavoro si assume la responsabilità della correttezza degli atti compiuti e delle azioni programmate”.
Il reato del datore di lavoro, in caso di sinistro o tecnopatia, non consiste mai, dunque, nell’errore di valutazione, ma nella mancata o inadeguata adozione di misure preventive che derivino dall’errore di valutazione del rischio. Errori, omissioni, modalità e conclusioni contenute nel documento non possono essere di per sè sanzionabili: nessun ispettore può dunque entrare nel merito della valutazione del rischio né appaiono applicabili alle “modalità di redazione” del documento l’istituto della prescrizione, previsto dall’art.20 del D.Lgs 758/94, né quello della disposizione previsto dall’art.20 del DPR 520/55.
Allo stesso modo anche gli errori di valutazione dei rischi fatti dal medico competente non sonos mai sanzionabili, pena una macroscopica violazione degli art. 25 e 70 della Costituzione

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (21/06/2011 20:40)

Piuiteaczz il 18/06/2011 11:01 ha scritto:
L'articolo sostiene che non è censurabile l'errore del medico competente nella valutazione dei rischi. Ma c'è bisogno di dirlo?
Tale non punibilità della valutazione del rischio è da 15 anni ribadita con forza addirittura alla pag. 29 dalle «Linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94» della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome: “... Non viene al contrario, sanzionato l’errore di merito che possa essere commesso nell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro non risponderà, quindi sotto il profilo penale per avere commesso errori od omissioni nella valutazione ma se, in conseguenza di tale errore valutativo, avrà omesso le misure necessarie a tutela dei suoi dipendenti. A tale principio si richiama l’attenzione dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende USL che dovranno utilizzare questo documento a peculiari fini di assistenza alle procedure di valutazione e non già come indicazioni per contestare inadempienze relative a modalità o conclusioni della valutazione in merito alle quali il datore di lavoro si assume la responsabilità della correttezza degli atti compiuti e delle azioni programmate”.
Il reato del datore di lavoro, in caso di sinistro o tecnopatia, non consiste mai, dunque, nell’errore di valutazione, ma nella mancata o inadeguata adozione di misure preventive che derivino dall’errore di valutazione del rischio. Errori, omissioni, modalità e conclusioni contenute nel documento non possono essere di per sè sanzionabili: nessun ispettore può dunque entrare nel merito della valutazione del rischio né appaiono applicabili alle “modalità di redazione” del documento l’istituto della prescrizione, previsto dall’art.20 del D.Lgs 758/94, né quello della disposizione previsto dall’art.20 del DPR 520/55.
Allo stesso modo anche gli errori di valutazione dei rischi fatti dal medico competente non sonos mai sanzionabili, pena una macroscopica violazione degli art. 25 e 70 della Costituzione

Visto che c'e stata una sentenza che ha detto una cosa diversa evidentemente significa che occorre parlarne e prendere posizione.

La redazione di MedicoCompetente.it

Piuiteaczz

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (21/06/2011 23:57)

Mica volevo essere polemico con la redazione ...
Mi stupisce che abbia dovuto dirlo Deidda e neanche in maniera tanto perntoria
Le multe le fanno gli ispettori che però non leggono neppure il manuale base che dovrebbero leggere (c'è tutto scritto lì da più di 15 anni)
Pensavo ma perchè come medici competenti - qualunque associazione sia - non cerchiamo di ottenere un diritto all'interpello ex art.12 D.Lgs 81/2008?

giancarlo

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (22/06/2011 17:12)

Art. 29.
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

Piuiteaczz

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (22/06/2011 19:11)

giancarlo il 22/06/2011 05:12 ha scritto:
Art. 29.
(Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

Appunto: pena la violazione dei principi di determinatezza della fattispecie penale, principio di tipizzazione degli illeciti penali e principio di legalità (art.25 della Costituzione) e principio di riserva di legge (art. 70 della Costituzione) il manuale che viene dato agli ispettori fin dal primo capitolo ricorda agli ispettori che gli errori di merito dei documenti di valutazione non rappresentano reati.
E' un documento ufficiale della Conferenza Stato-Regioni: "Non viene al contrario, sanzionato l’errore di merito che possa essere commesso nell’individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro non risponderà, quindi sotto il profilo penale per avere commesso errori od omissioni nella valutazione ma se, in conseguenza di tale errore valutativo, avrà omesso le misure necessarie a tutela dei suoi dipendenti. A tale principio si richiama l’attenzione dei Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende USL che dovranno utilizzare questo documento a peculiari fini di assistenza alle procedure di valutazione e non già come indicazioni per contestare inadempienze relative a modalità o conclusioni della valutazione in merito alle quali il datore di lavoro si assume la responsabilità della correttezza degli atti compiuti e delle azioni programmate”.Più chiaro di così! Il manuale è stato scritto nel 1995

giancarlo

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (23/06/2011 07:25)

Mi spiego meglio!
Sono d'accordo con la Redazione circa il fatto che se c'è stata una sentenza non è poi tanto chiara la norma però , a mio parere , circa
il comportamento nei riguardi del medico competente nella collaborazione alla valutazione dei rischi.
Diversamente credo gli articoli di una legge ( nel caso il 17 , 18 , 28 e 29 e tutti queli dei singoli titoli rigurdo alla valutazione dei rischi e alla modalità di effettuazione inseriti nella 81 )non possono essere sostituiti da un documento della conferenza stato -regioni pure antecedente alla legge

andrea b

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (23/06/2011 09:14)

Si, ma dalla sentenza, senza poter meglio leggere tutto il resto delle carte processulai, emerge secondo me una cosa particolarmente grave: provate a rileggerla, non sembra anche a voi che tutti quelli che sono intervenuti, fra giudici, avvocati, UPG e quant'altro non abbiano la più pallida idea di quello di cui stanno parlando? Secondo tutti questi la vdr è qualcosa di statico e esatto, come fosse matematica, non qualcosa di dinamico, sempre in discussione e sicuramente non definibile in maniera precisa. Secondo me questi pensano che un NIOSH di 0,95 e uno di 1,05 siano diversi. Come si fa a giudicare qualcosa con queste basi? Poi, ripeto, sarebbe utile conoscere tutte le "carte processuali", che magari mi farebbero cambiare idea, per ora resto della mia idea che sia una sentenza di una superficialità spaventosa. E pericolosa, aggiungerei.

armando

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (24/06/2011 10:29)

Come dice andrea b, giudicare una sentenza senza conoscere gli atti processuali è sbagliato.
In sintesi, da quello che so, le cose sarebbero andate così: dopo la prescrizione a DdL e MC per rifare la VdR, al momento della verifica dell'ottemperanza, il MC non sarebbe stato reperito ed il DdL avrebbe riferito che il MC non aveva collaborato nemmeno dopo la prescrizione, anzi gli aveva chiesto di attestare una serie di attività di collaborazione che in realtà non aveva mai svolto!
Evidentemente i giudici hanno ritenuto attendibile la testimonianza del DdL.

ramses

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  • Re: Parere di Deidda e della Simli
  • (29/06/2011 15:27)

Piuiteaczz il 21/06/2011 11:57 ha scritto:
Mica volevo essere polemico con la redazione ...
Mi stupisce che abbia dovuto dirlo Deidda e neanche in maniera tanto perntoria
Le multe le fanno gli ispettori che però non leggono neppure il manuale base che dovrebbero leggere (c'è tutto scritto lì da più di 15 anni)
Pensavo ma perchè come medici competenti - qualunque associazione sia - non cerchiamo di ottenere un diritto all'interpello ex art.12 D.Lgs 81/2008?

Ti informo che per quanto relativo agli interpelli esiste la previsione normativa ma pare che manchi la Commissione ex art. 12 comma 2 che dovrebbe rispondere a tali richieste, due tentativi in questa direzione sono già stati posti in essere dal CoNaMeCo, ma appunto per mancanza di detta commissione non hanno avuto esito.
L'art. 12 dice:
"Art. 12.
(Interpello)
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro."

Ora, posto che il Consiglio Nazionale dell'Ordine non se ne è occupato, e che tanti altri soggetti erano, fino alla sentenza di Pisa, impegnatissimi a spiegare che si doveva trovare un modo per adeguarsi alle norme così come erano (per tanti motivi, su cui si può essere o meno d'accordo, ma qui non c'entra), magari cercando soluzioni "di quartiere", ci abbiamo provato noi, ma a fronte di uno Stato inadempiente persino verso le proprie Leggi.....

Sono comunque lieto che ora si smuova l'attenzione su questo aspetto, ma faccio presente che questa è solo una delle conseguenze della pessima norma che ci hanno imposto, e ce ne sono altre possibili (e tutti lo sappiamo).
Ma se non si comincia almeno a credere che si possa fare qualcosa di serio ci si troverà, prima o poi, ancora (e solo) a scandalizzarci come ora quando qualche altro guaio sarà già fatto.
Cordialità. :)

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

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