Dubbio condiviso dal consulente del lavoro che mi ha contattato per una consulenza riguardo alla obbligatorietà della sorveglianza sanitaria in un agriturismo che intende assumere solo per cinque giorni due lavoratori con mansione di camerieri.
Esiste un limite temporale (NORMATO)al di sotto del quale non vi è obbligo si SS? In cinque giorni quale patologia professionale si può sviluppare in un cameriere?
Grazie a quanti vorranno rispondere. Ciao
L'obbligo di sorveglianza sanitaria è già in dubbio per la stessa mansione di cameriere (non penso si raggiungano indici di rischio per MMC o altro tali da renderla necessaria...),figuriamoci se viene svolta per 5 giorni...Io non lo visiterei (VR confermando...). Il problema SS e brevi periodi di lavoro merita approfondimenti, perchè molti sono i casi e notevoli le ripercussioni. Generalmente pochi giorni mi possono esporre ad un rischio infortunistico, per cui obbligo di formazione-informazione etc ...ma difficilmente contrarrò una MP. Poi una visita in più non fa male a nessuno, però deve essere chiaro cosa è obbligatorio e cosa invece solo facoltativo-benefit. Aggiungo una considerazione. Molte malattie un tempo non venivano riconosciute dall'INAIL anche a fronte di alti livelli di esposizione, ora sembra che si riconosca tutto. Mi hanno detto recentemente di una STC riconosciuta sulla base di un'esposizione da MR (livello giallo-verde) per 1 mese globale di lavoro...Non riesco a capire la logica.
scusate visto che si parla di assunzione di pochi giorni, pongo un quesito: un lavoratore interinale può essere adibito a manipolare cancerogeni?
questo decreto lo vietava ora non riesco a capire se è ancora in vigore!!!!DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (Pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999)
serenix il 07/07/2011 02:48 ha scritto:
L'obbligo di sorveglianza sanitaria è già in dubbio per la stessa mansione di cameriere (non penso si raggiungano indici di rischio per MMC o altro tali da renderla necessaria...),figuriamoci se viene svolta per 5 giorni...Io non lo visiterei (VR confermando...). Il problema SS e brevi periodi di lavoro merita approfondimenti, perchè molti sono i casi e notevoli le ripercussioni. Generalmente pochi giorni mi possono esporre ad un rischio infortunistico, per cui obbligo di formazione-informazione etc ...ma difficilmente contrarrò una MP. Poi una visita in più non fa male a nessuno, però deve essere chiaro cosa è obbligatorio e cosa invece solo facoltativo-benefit. Aggiungo una considerazione. Molte malattie un tempo non venivano riconosciute dall'INAIL anche a fronte di alti livelli di esposizione, ora sembra che si riconosca tutto. Mi hanno detto recentemente di una STC riconosciuta sulla base di un'esposizione da MR (livello giallo-verde) per 1 mese globale di lavoro...Non riesco a capire la logica.
Grazie della tua risposta, concordo pienamente. Il problema è che l'assunzione per pochi giorni spesso ha la finalità di far fronte ad incrementi lavorativi in occasione, per esempio di ricevimenti, in cui il carico di lavoro, lo stress psico-fisico, il servizio ai tavoli con trasporto di posate a ritmi frenetici , e comunque tali da non escludere un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, la MMC che viene richiesta in alcuni compiti, ecc. sono tali da non poter escludere la SS.
Il problema è proprio la estrema brevità della durata del rapporto di lavoro che non dovrebbe incidere sullo sviluppo di una MP. Ma se il lavoratore ha già una predisposizione individuale? (tenosinovite, ecc.)come escludere una responsabilità del DL e del MC per non avere attuato una SS?
Bisognerebbe intervenire sulla normativa affinchè chiarisca questa questione.
Gli articoli della Legge 196/97 relativa al lavoro interinale sono stati abrogati dal D.Lgs. 276/2003, che ha introdotto il cosiddetto "contratto di somministrazione". In questo decreto è scomparso il divieto di impiegare questi lavoratori in mansioni con esposizione a sostanze cancerogene, mentre si parla di divieto di impiego per quelle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
sosi il 07/07/2011 04:35 ha scritto:
scusate visto che si parla di assunzione di pochi giorni, pongo un quesito: un lavoratore interinale può essere adibito a manipolare cancerogeni?
questo decreto lo vietava ora non riesco a capire se è ancora in vigore!!!!DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (Pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999)
sosi il 07/07/2011 04:35 ha scritto:
scusate visto che si parla di assunzione di pochi giorni, pongo un quesito: un lavoratore interinale può essere adibito a manipolare cancerogeni?
questo decreto lo vietava ora non riesco a capire se è ancora in vigore!!!!DECRETO 31 maggio 1999 - Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196. (Pubbilcato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999)
il decreto sul lavoro interinale è stato abrogato dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e con qs anche le mansioni vietate, quindi non esiste più il lavoro interinale ma bensì il lavoro somministrato
Vorrei ricordare ai gentili Colleghi che la diagnosi di sospetta malattia professionale non è l'unico scopo della sorveglianza sanitaria: volendo un po' semplificare ritengo che il primo obiettivo della stessa debba essere la tutela della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi professionali.
Uno di questi lavoratori stagionali potrebbe GIA' essere affetto da una patologia in grado di controindicare in assoluto lo svolgimento di quella specifica mansione, anche per un solo giorno di lavoro...
__________________________________________________________________
Decreto 81/2008
Articolo 41 Sorveglianza sanitaria:
[...]
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
[...]
______________________________________________________________________
Detto questo è condivisibilissima la difficoltà nel riuscire a far fronte a certe richieste di alcuni DL al limite del ridicolo...
Un cordiale saluto a tutti
Tonelli
Stiamo parlando della mansione di cameriere...per 5 gg...una visita in più di sicuro non fa male mai...quanto però all'obbligatorietà della stessa, per far fronte a fantomatici rischi sulla salute il mio buon senso avanza forti dubbi. Quali potrebbero essere secondo te questi rischi (visto che non sappiamo il DVR cosa dica esattamente...nel qual caso ovvio farebbe fede il DVR...) e quali le possibili patologie controindicanti?
Salve
Non so se sbaglio, mi comporterei in questo modo:
Tenendo in considerazione il comma c dell'articolo 18 del D.lgs 81/08, che obbliga il datore di lavoro a:
"nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
effettuerei una visita medica in qualità di medico comopetente, se dalla valutazione del rischio si evidenzia un rischio per la salute del lavoratore anche per brevi periodi di esposizione, altrimenti consiglerei al datore di lavoro di ricorrere all'articolo 5 dello statuto dei lavoratori
Saluti
Gennaro Bilancio
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti