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La firma del Medico Competente sul DVR

Questo argomento ha avuto 27 risposte ed è stato letto 26278 volte.

AlessandroP

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Tecnico della Prevenzione
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3
  • La firma del Medico Competente sul DVR
  • (10/08/2011 19:36)

Perdonate l'intromissione di un ingegnere "tecnico sicurezza" da quasi 20 anni nel vostro bel forum che leggo più che volentieri (senza intervenire in quanto non medico), ma l'argomento riguarda il Medico Competente.

Sempre più spesso ultimamente mi ritrovo in disaccordo con vostri colleghi sulla questione della firma del Medico Competente (MC) nel Documento Valutazione dei Rischi (DVR).

Secondo il D.Lgs 81/08 è vero che il MC collabora al DVR (lasciando da parte la questione sul come attuare questa collaborazione)
"Art. 29. - Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41."

ma è anche vero che la realizzazione del DVR è compito ESCLUSIVO del datore di lavoro:
"Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non puo' delegare le seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;"
"Art. 28. - Oggetto della valutazione dei rischi"

pertanto un tecnico, un RSPP, un MC può collaborare quanto vuole, ma il DVR lo scrive sempre e solo il datore di lavoro il quale è liberissimo di scrivere il contrario di quanto emerso dalle collaborazioni, essendo l'unico responsabile
[un MC o un RSPP non sarà mai sanzionato per errata valutazione dei rischi (la sanzione non esiste nel Testo Unico) al massimo per mancata collaborazione]

Pertanto le firme nel DVR sono in teoria tutte totalmente inutili, sia quella del datore di lavoro (non può averlo scritto nessun altro) sia del RSPP sia del MC (non l'hanno scritto loro)

Queste considerazioni sono ulteriormente ribadite dal Testo Unico nell'art.28 c.3:
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ... deve essere munito ... di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,"

Pertanto le eventuali firme di RSPP, MC, RLS sono "AL SOLO FINE DELLA PROVA DELLA DATA"
escludendo qualsiasi altra funzione, in particolare con la firma nel DVR
- non si "attesta" la collaborazione al DVR
- non si assumono responsabilità sul contenuto
Queste cose si possono fare sia di fatto sia con documenti a parte, come RSPP io redigo un documento a parte che chiamo “Segnalazioni del RSPP al datore di lavoro”.

Queste considerazioni sono state oggetto di vari confronti nel corso degli anni, vorrei avere anche il vostro parere, specie se diverso.

La Redazione

La Redazione
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1662
  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (10/08/2011 20:53)

Hai pienamente ragione in tutto. La norma prevede proprio quello che affermi tu.
Purtroppo alcuni organi di vigilanza utilizzano invece proprio il contenuto del DVR per sanzionare il mc, senza neppure fare un'indagine sulla mancata ( non errata bada bene) collaborazione alla VdR

La redazione di MedicoCompetente.it

bernardo

bernardo
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1018
  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (10/08/2011 21:46)

Condivido. La firma del MC, dal punto di vista legale, ha il solo valore di certificare, insieme agli altri, la data. Non attesta, in se', la collaborazione, ne' la sua assenza depone per mancata collaborazione.
Gli organi di vigilanza se vogliono sanzionare il MC devono dimostrarne la mancata collaborazione, che non c'entra nulla con la firma.
Naturalmente nulla vieta di scrivere sul DVR che il medico competente ha collaborato alla VDR, il che taglia la testa al toro sul piano formale.

Salvatore51

Salvatore51
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15
  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 01:34)

La questione sollevata dall'Ingegnere Tecnico della Sicurezza è, a mio parere di notevole importanza, e non sono d'accordo com i pareri fin qui espressi. Da grande Dizionario Italiano di Gabrielli Aldo: sottoscrivere " apporre la propria firma in calce ad uno scritto per dichiararsene autore o per approvarne, accettarne il contenuto: sottoscrivere un contratto, un verbale " . Il MC, che è un professionista, per la " discutibile " data certa,( ma lo era anche con la 626 ) si trova quindi costretto ad " approvare " un documento ( e che documento: un DVR! ) prodotto da altro professionista soddisfacendo un vecchio desiderio dei Tecnici Competenti ( risalente ai tempi della 626 ), candidamente confessatomi da alcuni di essi, di una " condivisione " di responsabilità da parte del MC ( evidentemente ritenendo così di sgravarsi delle loro nei confronti del DDL perchè " c'è la firma del Medico " ) . Non saremmo tanto lontani, a mio parere, dal prestanomismo da parte del MC e nel contempo esercizio abusivo della professione medica da parte di altri, in quanto se un documento necessita dell'approvazione del MC evidentemente ci sono alcuni suoi contenuti di competenza medica ( o no? ) . Inoltre attenzione alle responsabilità in quanto la " sottoscrizione " da parte del MC che è un professionista, a differenza del RLS per esempio, comporta una assunzione di responsabilità, sia sul piano penale che civile,per quanto di sua competenza; per esempio errata od omessa valutazione di un rischio, alla valutazione del quale avrebbe dovuto collaborare il MC, sia nei confronti del DDL che del Lavoratore se ad essi ne derivasse un danno, di qualsiasi natura, Questo non me lo sono inventato, ma è il " pensiero " di qualche SPSAL. A proposito Colleghi, siete assicurati oltre che per danni a terzi ( i Lavoratori ) anche per danni verso il Cliente ( il DDL ) ? Ed ancora fra le pieghe dell'81 non ricordo quale articolo , comma e lettera richiede che il MC collabori alla " stesura " del DVR; pensate che ancora prima dell'81 qualche DVR sottopostomi alla " firmetta " riportava candidamente che il MC aveva partecipato alla stesura del DVR ( credo che sia capitato anche ad altri) . A mio parere il MC deve necessariamente collaborare alla valutazione dei rischi per quanto di sua competenza ( i rischi per la salute ): la relazione di sopralluogo fatta da lui ( e non " per lui " da altri ), la relazione sanitaria annuale, i certificati di idoneità ecc sono allegati del DVR in quanto strumento peculiare del MC per contribuire alla valutazione dei rischi, si pensi alle informazioni che vengono dalla SS, che solo il MC può fare , che sono esposti in relazione annuale ed in sede di Riunione periodica, in forma anonima, ovvio. Il protocollo sanitario , che deve essere parte integrante del DVR! Quello che ritengo importante è di individuare cosa compete al MC scrivere nel DVR, che ciò che venga scritto dal MC sia chiaramente individuabile con la sua firma in calce alla pagina o al paragrafo, proprio per un motivo di responsabilità ( mi assumo le responsabilità di ciò che faccio io, non di ciò che è fatto da altri! ) ; a questo punto la firma in calce a tutto il documento, al di là della " discutibile" data certa , varrebbe per sottoscrizione di quanto elaborato dal MC all'interno del DVR ed individuabile con certezza , non per quanto elaborato da altri. In conclusione , in attesa che qualcuno metta ordine e faccia giustizia di questa ingiustizia attuale, mi comporto così: prima di firmare un DVR , sottopostomi alla " firmetta " sempre alla fine del lavoro, prima di andare via, magari anche dopo avere consegnato la parcella, richiedo di avere il tempo di leggerlo, ovviamente per le sezioni di interesse del MC, scrivo le eventuali mie osservazioni, da qualche parte, sul documento, allego miei elaborati personali riguardo i rischi per la salute dei Lavoratori per singoli rischi con la mia firma in calce, mi accerto che venga inserito il protocollo ASP, firmo scrivendo per presa visione ed allegati firmati; in questo modo cerco di apportare una collaborazione documentata, sia alla valutazione dei rischi, che alla stesura del DVR e ne fatturo la prestazione, assumendomi le mie responsabilità e non quelle di altri ( almeno spero! ) . Cordialità.

salvatore51

armando

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 08:06)

Caro Salvatore,
il tuo modo di comportarti mi sembra corretto, sia nella sostanza che nella forma e ti mette al riparo da ogni eventuale contestazione.
Per quanto riguarda la firma per la data certa l'art. 28 comma 2 dell'81 è chiaro: "nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione .......e del medico competente".
Ha inoltre ragione la redazione: il contenuto di un DVR non può comportare automaticamente una sanzione per il MC, occorre dimostrare la mancata collaborazione, come nel caso della sentenza di Pisa dove in sede di giudizio dovrebbe essere emerso (uso il condizionale perchè non ho preso visione dei documenti originali prodotti in tribunale) anche qualcosa in più e cioè che il MC aveva chiesto al DdL di attestargli in forma scritta di aver svolto attività collaborative in realtà mai fatte!
Saluti
a.m.

ramiste

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 10:01)

Riprendo le considerazioni già svolte dai colleghi che hanno partecipato al thread per ricordare che il gruppo di lavoro "Medici del Lavoro Competenti", già alla fine del 2010, ha elaborato un documento sull'argomento in questione, proprio al fine di tentare di chiarire alcuni punti fondamentali e fugare - laddove possibile - i principali dubbi.
Il documento in questione è stato diffuso tra i medici competenti e gli altri colleghi interessati e presentato a vari convegni pubblici; per chi fosse interessato, il testo completo è reperibile anche su questo sito, sezione Documentazione/Applicazione del D.Lgs 81/08 (link diretto: http://www.medicocompetente.it/do...a-parte-del-medico-competente.htm ).

nofertiri9

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 11:06)

annosissima questione.
il neo-iscritto Alessandro butta un discreto macigno nei quieti stagni agostani della MdL, con il suo quesito, trovando naturalmente condivisione alle sue perplessità.
Ritengo di poter personalmente solo concordare - persino con mattioli! - con l'evidenza ex-lege del valore "con limitazioni" :) della firma del MC il calce al DVR, ed anche io ritengo come salvatore che il MC sia in grado ed in condizioni di "collaborare" (redazione, ma non si potrebbe inserire anche il sistema di editare il corsivo?) alla VdR con modalità ben lontane ma soprattutto ben diverse dalla pura "firmetta".
E qui veniamo a quella che secondo il mio modo di vedere è la madre di tutte le questioni collaborative.
Allora, il DVR è il documento - quindi carta, al più CD- che il DdL o chi da lui DELEGATO emette alla fine della VdR, ma non è la VdR, al più ne rappresenta le conclusioni che il DdL (o chi da lui delegato ai sensi dell'art. 16) ne ha tratto. E questa mania sull'anglosassone di impiegare acronimi ad ogni piè sospinto, con l'ausilio della improvvida coincidenza anagrammatica delle singole lettere, "D", V" e "R", induce moltissimi a ritenere che il DVR sia in sè la valutazione, ed io già su questo non mi trovo concorde, sin dai tempi del 626, quasi buonanima.
L'elaborazione del Documento, infatti, non è la valutazione, altrimenti la normativa previgente ed attuale non prevederebbe anche la sua non stesura (sia pure per realtà con addetti < 10). E però, però troppi, mi verrebbe da dire tutti, si adagiano pigramente sul Documento come se quella fosse la panacea dei rischi e la prova di tutte le prove, ma così non è. La legge infatti pone in capo al DdL l'obbligo personale ed indelegabile della Valutazione, che in uno alla nomina del RSPP è sua precipua ed esclusiva competenza.
Saranno credo più di 15 anni che io attribuisco l'origine di questi equivoci di competenze, e conseguente "appropriazione indebita" di alcune di esse da parte di millantatori venditori di fumo, all'inciso malefico che prima era nell'art.4 comma 6 del 626/94 ed ora è stato copiaincollato pari pari nell'art. 29 commillo 1: e in base ad entrambi sembrerebbe che la valutazione debba prevedere la "collaborazione" del MC solo nei casi in cui vi sia necessità di SS. Testualmente,

scritto da D.Lgs.626 art. 4 c. 6
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

nonché

scritto da D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi19
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

Il che lascia intendere, ma diciamo meglio: detta!, che non sia per nulla obbligo del DdL chiedere collaborazione alcuna ad un MC, nè che lo stesso debba essere comunque nominato al fine di valutare anche i rischi di natura sanitaria presenti sui luoghi di lavoro o comunque afferenti le modalità di disimpegno delle mansioni lavorative di alcun chi."
Dal che discende la macroscopica antinomia giuridica (veramente, io di solito la chiamo "stronzata") tutta interna all'81 stesso,dove il MC è obbligato per at. 25 commillo 1 letterilla a) a "collaborare" alla valutazione "anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria", MA nella elaborazione del documento il DdL può non tener conto di ciò che dice il MC se ha autonomamente valutato in collaborazione con il RSPP che per un certo rischio non si ricada nell'obbligo di SS che è effettuata

"a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

.

Dunque, partiamo malissimo di nuovo perchè - secondo la mia opinione storica - un DdL si deve sempre e comunque avvalere della CONSULENZA PROFESSIONALE DI UN MC, a maggior ragione visto che la norma, così come la dobbiamo applicare oggi, lo obbliga a valutare tutti i rischi tra cui anche quelli

sempre coso 81, art. 28 c.1compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Ora, dico io, caro il mio Legislatore ameno e zuzzerellone, che senso ha ritenere sanzionabile il MC per "mancata collaborazione" se poi non obblighi il DdL a dover tener conto delle valutazioni squisitamente sanitarie che può fare solo un MC ?
La mia opinione personalissima è che quando il pesce puzza, e questo fete decisamente assai!, puzza sempre dalla testa. Che intendo dire? Eh, una cosa che solo una vecchia "zoccola di saittella" come me, che ama questo lavoro dai tempi dei soli 303 + 547 ha avuto modo di apprezzare (direi meglio, disprezzare) sin dai tempi di emanazione del 626, che già mi fece rimpiangere da subito il 303, che era di concezione antiquata (ti ordino così, ti controllo e se non lo fai ti picchio") ma almeno dava delle indicazioni tcniche di merito assai precise, per quanto obsolete e dopo 40 anni certo da rivedere/integrare.
Infatti, la Direttiva CE "madre", la 89/391, dice espressamente

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Ora, sfido chiunque a dirmi che nelle benedette tabelle del 303/56 non ci fossero in linea di massima già tutte le indicazioni più "favorevoli alla protezione della salute", al più c'erano da aggiungerci i VDT che nel 1956 non c'erano ancora e i vari acchiacchi da MMC e sovraccarico biomeccanico che nel 1956 non erano ancora stati pienamente correlati per insorgenza a determinati parametri obiettivi, ovvero che nel 547/55 non ci fossero già tutte le indicazioni necessarie per ridurre al minimo gli infortuni, di natura elettrica, meccanica, fisica, chimica etc. etc. etc. Persino in merito ai cancerogeni, la voce 47 della tabella del 303, e quindi parliamo di 55 anni fa, dava delle indicazioni piuttosto precise nella loro genericità; non c'è scritto IPA, ma c'è la fuliggine, olii minerali e pece, e prima ancora troviamo persino i coloranti azoici (voce 19, sia pur per il solo ossido nitrico) le ammine aromatiche in voce 35, gli organo-clorurati in più voci, etc. etc.
Rispetto alla nostra normazione nazionale, erano pochi gli adeguamenti da regolamentare per rispondere allo spirito europeo: l'obbligo di valutazione da parte del DdL, che non c'era, l'obbligo dei lavoratori ad essere formati ed informati sui rischi in modo da DOVERE avere in prima persona cura della PROPRIA E ALTRUI sicurezza - smettendola di considerare come ancora oggi avviene il DdL come una balia asciutta dei lavoratori - e l'obbligo alla riduzione dei rischi alla fonte, che era solo indirettamente sancita dal 2087 CC.
PUNTO.
Ebbene, visto che l'Italia è stata la patria storica della MdL, visto che il nostro ordinamento scolastico già prevedeva da tempi immemori la specialità della MdL, non riuscirò MAI, se non guardando le firme in calce al 626 stesso, a capire perchè all'improvviso si è ben deciso che la figura di quello che già con il 277/91 era stato ormai definito MC potesse diventare "ausiliaria e opzionale". Così come non riuscirò MAI a capire, sempre se non verificando che le firme in calce sono le stesse di quelle del 626, come possa essere venuto in mente al sempre più ameno, zuzzerellone e bungabunghista di un Legislatore sin dal 2002 recepire la direttiva europea sul Rischio chimico, che chiedeva di estendere queste valutazioni non solo alle fabbriche chimiche ma a tutte le attività che comportassero l'uso volontario o l'esposizione indiretta ad agenti chimici dicendo "se però voi DdL ritenete che sia un'esposizione moderata, fate pure a meno del medico...". Che è poi ciò che non io personalmente non perdonerò assolutamente MAI.
Il mio sempre personale pensiero nel merito, suffragato dal fatto che sino al 1996 -periodo in cui la 626 è stata "in regime di proroga applicativa" dal 94- in moltissime realtà produttive le "visite" quando non c'erano problemi di Pb, Amianto e Rumore hanno continuato ad essere fatte da chi si trovava, è che sin da allora si è inteso favorire, stimolare, oserei quasi dire privilegiare i "visitifici" in un'ottica infernale che ci ha portati ad oggi.
A chiederci oggi se, caso mai, non potesse essere comodo farsi dire da un MC se ci sono dei rischi particolari per la saute, e magari anche dove e perchè e, visto che ci troviamo, magari anche per chi.
A chiederci oggi quasi con meraviglia com'è che non ci siano segnalazioni all'INAIL di patologie che sono internazionalmente riconosciute di origine lavorativa.
A chiederci oggi se una firma è o non è "segno di collaborazione", è o non è l'equivalente di un timbro postale o dell'iscrizione nel repertorio di un notaio.
A chiederci oggi com'è che solo i MC percepiscano per le visite che fanno assai meno persino dei ticket che si pagano negli ambulatori.

Piuttosto, io mi chiedo ma non da oggi: ma siamo propri certi che sia questo il miglior sistema di fare prevenzione ?

Nofer
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armando

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 11:34)

nofertiri9 il 12/08/2011 11:06 ha scritto:

Ritengo di poter personalmente solo concordare - persino con mattioli! -

Cara Nofer,
ti ringrazio perchè questa volta ti sei limitata a concordare con le mie convizioni, invece di cercare di spiegarmele.
Mi sono risparmiato una lettura un po' lunghetta, anche se sono sicuro che i contenuti saranno stati interessanti.
a.m.

faggiano.danilo

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 12:14)

Io sono concorde rispetto alla interpretazione data della norma. In realtà c'è poco da interpretare, la firma del MC sul DVR è richiesta solo ai fini della data certa.

Se poi il MC vuole dire la sua, ci sono un sacco di modi già ricordati: relazione di sopralluogo, protocollo sanitario (all'interno del quale specificare ciò che interessa), lettera ufficiale di integrazione del DVR (se il DVR è stato redatto prima della nomina del MC).

Saluti

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

nofertiri9

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  • Re: La firma del Medico Competente sul DVR
  • (12/08/2011 13:04)

armando il 12/08/2011 11:34 ha scritto:

Cara Nofer,
ti ringrazio perchè questa volta ti sei limitata a concordare con le mie convizioni, invece di cercare di spiegarmele.
Mi sono risparmiato una lettura un po' lunghetta, anche se sono sicuro che i contenuti saranno stati interessanti.
a.m.

Può capitare a chiunque di avere ragione, no?
Comunque, la lettura è senza dubbio lunghetta, ma potrebbe risultare d'interesse per le motivazioni aggiunte che ho ritenuto utile porre a base di ulteriori riflessioni per i frequentatori del forum. Se trovi il tempo, e la voglia ovviamente, di leggerle, te ne potrai fare un'idea.

Nofer
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