Il portale del Medico del Lavoro Competente

Sezioni del portale

Ricerca

Login

Informazioni

Permesso di lettura:
Tutti gli utenti
Permesso di scrittura:
Utenti registrati

Network

Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni

Questo argomento ha avuto 4 risposte ed è stato letto 15944 volte.

giannipalass

giannipalass
Provenienza
Sassari
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
8
  • Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni
  • (03/09/2011 10:43)

Un lavoratore per cui non sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria deve essere sottoposto alla visita al rientro dalla malattia superiore ai 60 giorni? Io credo di no. E se te lo manda espressamente l'INAIL?

Gianni

faggiano.danilo

faggiano.danilo
Provenienza
Lecce
Professione
Medico Competente
Messaggi
690
  • Re: Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni
  • (04/09/2011 08:06)

giannipalass il 03/09/2011 10:43 ha scritto:
Un lavoratore per cui non sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria deve essere sottoposto alla visita al rientro dalla malattia superiore ai 60 giorni? Io credo di no. E se te lo manda espressamente l'INAIL?

Gianni

Anche secondo me non si può mandare a visita dal MC. Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, gli altri non c'entrano.

Se proprio il DdL vuole faarlo visitare, lo mandi a visita ex art. 5 legge del 1970

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

ariale9699

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Bolzano
Professione
Medico del Lavoro
Messaggi
163
  • Re: Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni
  • (05/09/2011 12:22)

Direi proprio di no. La visita al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute è finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione. Ma se il lavoratore non è sottoposto a sorv sanit. obbligatoria, non compete certo al mc di valutare l'idoneità, ma il ddl può richiedere ( se vuole) una visita ex art. 5 . Non credo che neanche l'Inail sia autorizzata a richiederla al mc.

docm

docm
Provenienza
Bari
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
57
  • Re: Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni
  • (06/09/2011 17:27)

ariale9699 il 05/09/2011 12:22 ha scritto:
Direi proprio di no. La visita al rientro dopo 60 gg di assenza per motivi di salute è finalizzata a verificare l'idoneità alla mansione. Ma se il lavoratore non è sottoposto a sorv sanit. obbligatoria, non compete certo al mc di valutare l'idoneità, ma il ddl può richiedere ( se vuole) una visita ex art. 5 . Non credo che neanche l'Inail sia autorizzata a richiederla al mc.

Giusto!

dorianocastellano

Nessun avatar per questo utente
Provenienza
Taranto
Professione
Medico del Lavoro Competente
Messaggi
70
  • Re: Visite mediche dopo assenza per malattia superiore ai 60 giorni
  • (07/09/2011 23:26)

L'INAIL lo ha come prestampato il fatto di mandare comunque il lavoratore all'attenzione del Medico Competente. Non verifica se lo stesso sia stato nominato oppure no o se il lavoratore sia dentro o fuori dalla SS. In ogni caso, secondo me, se la notizia arriva al Medico Competente, vale sempre la pena informarsi sul caso per escludere l'insorgenza di soggetti suscettibili a condizioni di rischio prima assenti, in altre parole basta una telefonata tra MC e lavoratore per capire quanto meno di che cosa si tratti. Nel caso il Medico Competente non sia proprio in azienda è un bel quesito. Penso che il lavoratore debba rientrare al cessare della prognosi ed il DDL, anche in base all'entità dei postumi, debba riconsiderare la valutazione del rischio per stabilire se ora serva il MC, diversamente si potrà avvalere dello Statuto dei Lavoratori, anche se l'idoneità espressa in base a tale norma dirà semplicemente che quel lavoratore è fisicamente in grado di lavorare, ma non avrà valore nel dire che il lavoro svolto potrebbe costituire un pregiudizio alla sua salute. Di certo è un argomento che merita un chiarimento, nonché una linea chiara ed inequivocabile sui comportamenti da tenere.

Doriano

MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507

Privacy | Contatti