Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Come si interpreta?
La domanda è : se un medico è in possesso di tutti i requisiti dei commi precedenti ma non è iscritto nell'elenco può svolgere l'attività di medico competente ? E se no, sta compiendo un abuso di professione?
Oppure: è automaticamente iscritto nell'elenco?
giancarlo il 16/09/2011 08:59 ha scritto:
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Come si interpreta?
La domanda è : se un medico è in possesso di tutti i requisiti dei commi precedenti ma non è iscritto nell'elenco può svolgere l'attività di medico competente ? E se no, sta compiendo un abuso di professione?
Oppure: è automaticamente iscritto nell'elenco?
Bisogna scrivere al ministero ed alla regione (solo alcune hanno chiesto di ricevere queste comunicazioni). Poi ultimamente anche il mio ordine dei medici mi ha chiesto di compilare una richiesta per l'elenco provinciale.
Se non sei iscritto nell'elenco teoricamente non potresti esercitare, ma, se hai i titoli, è solo un passaggio formale.
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Simuliamo che un datore di lavoro ha nominato un medico in possesso di tutti i titoli ma che non è iscritto nelle liste del ministero,potrebbe essere sanzionato per mancata nomina del medico competente?
L'idea di un elenco ufficiale di tutti i possibili Medici Competenti nominabili è ragionevole ed utile.
Lo proporrei anche per i "Consulenti della sicurezza" e per tanti "Certificatori" (magari con obbligo di laurea e percorsi formativi adeguati) in modo da fare un pò di ordine ed eliminare un pò di improvvisazione e pure per i Titolari/Gestori di qualsiasi attività di Medicina del Lavoro nell'ambito di un Centro Servizi (eliminerei ad es. la possibilità di farlo a tanti ragionieri, salumieri, infermieri, geometri...) perchè oggi si vede di tutto e per ritrovare un pò di sana etica professionale.
Detto ciò, in merito all'elenco di cui all'art. 38...forse sarebbe opportuno perfezionare qualche dettaglio. Di fatto sono presenti in elenco nominativi di persone che a rigore al momento non potrebbero esercitare, vuoi perchè UPG in qualche asl, vuoi perchè magari con la specializzazione in Igiene o Medicina Legale senza aver effettuato i previsti percorsi formativi integrativi. E poi mi chiedo se uno prima lavora come MC libero professionista, poi viene assunto in una asl con funzioni di vigilanza, incappando nella prevista esplicita incompatibilità deve restare in elenco o è previsto che lo stesso elenco venga aggiornato diciamo annualmente, con invio di tempestiva comunicazione da parte dell'interessato? Perchè altrimenti che senso ha l'elenco? Presso gli Ordini c'è già la notifica dei medici in possesso delle specializzazioni abilitanti. Altra riflessione. La normativa vieta espressamente di svolgere attività di MC e contemporaneamente di avere un ruolo di Vigilanza alla stessa persona, anche in asl diverse. Mi chiedo non c'è un conflitto di interesse anche qualora ad es. nella stessa famiglia, il marito sia UPG e nella stessa asl la moglie svolga attività di sorveglianza sanitaria come MC? E aggiungo se uno per 20 anni svolge attività di MC aziendale poi va a lavorare in uno SPSAL o viceversa, per un certo numero di anni non sarebbe meglio facessse vigilanza/attività altrove ovvero in altre asl...Perchè la normativa tanto spesso cavilla su dettagli irrilevanti, ma poi si perde nella sostanza delle cose? Perchè il conflitto di interesse ha diverse forme e non possiamo chiuderci gli occhi di fronte a tante palesi incongruenze.
Caro Giancarlo,
per com'e' stato formulato e concepito quel famigerato elenco ministeriale, direi che l'unico uso possibile resti "in fondo a destra" (purche' si abbia l'accortezza di stamparlo su carta morbida).
Dopo il commento coprologico, sappi che l'elenco nazionale dei medici competenti e, soprattutto, la sua tenuta ed il suo aggiornamento sono regolati da apposito decreto ministeriale (DM 4 marzo 2009, lo trovi qui - http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf...-sui-luoghi-di-lavoro-4388443.pdf -).
Buona lettura, e a te trarne le logiche conclusioni.
Per mia parte, una sola notazione: trovo risibile che la conseguenza di una "dichiarazione menzognera" sia soltanto la cancellazione d'ufficio dall'elenco... d'altra parte, mi sovviene di non aver comunicato "la cessazione dello svolgimento della attivita'".
PURO BUROCRATESE!!!
giancarlo il 17/09/2011 03:24 ha scritto:
Simuliamo che un datore di lavoro ha nominato un medico in possesso di tutti i titoli ma che non è iscritto nelle liste del ministero,potrebbe essere sanzionato per mancata nomina del medico competente?
Ti risulta che non sia stato nominato? O che il medico non avesse i requisiti richiesti?
Ti risulta che esista una sanzione prevista per la mancata autocertificazione/comunicazione al ministero?
giancarlo il 16/09/2011 08:59 ha scritto:
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
comma 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al
presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero della salute.
Come si interpreta?
La domanda è : se un medico è in possesso di tutti i requisiti dei commi precedenti ma non è iscritto nell'elenco può svolgere l'attività di medico competente ? E se no, sta compiendo un abuso di professione?
Oppure: è automaticamente iscritto nell'elenco?
Si interpreta come è scritto: "sono" iscritti (non "devono iscriversi") quindi l'obbligo è del Ministero della Salute, non del Medico Competente. L'obbligo per il MC è contenuto nell'art. 25 comma 1 lettera n, peraltro non sanzionato dall'art. 58 (del resto l'obbligo riguardava solo Medici in possesso dei requisiti al momento della emanazione del D.Lgs. 81/08, visto che l'obbligo era "entro sei mesi dalla dalla data di entrata in vigore del presente decreto"). Quindi: una volta che il Ministero ha reso noto le modalità con le quali i MC comunicano il possesso dei requisiti (DM 4/3/2009 art.2 comma 1) spetta al Ministero iscriverli. La mancata iscrizione di un medico in possesso dei requisiti non inficia la possibilità dello stesso di esercitare. D'altra parte l'iscrizione di per se non è sufficiente per esercitare la professione (DM 4/3/2009 art.4 comma 2). E ovviamente essendo un obbligo del Ministero e non del MC, non c'è sanzione in caso di mancata iscrizione. E come abbiamo visto non c'è sanzione nemmeno per la mancata comunicazione (a parte la questione di "entro sei mesi..."). Ciò premesso: perché non comunicare?
OK , quindi la interpreti come se fosse " automaticamente " iscritto,
ma tu lo vincoli alla comunicazione dei requisiti al Ministero !
E se il Nostro collega non ha mai inviato i dati al Ministero "non è iscritto".
Il motivo per cui non lo ha fatto non so dirtelo , bisognerebbe chiederlo a lui ( forse non conosceva questo " obbligo").
Comunque la situazione è sempre quella:
Laureato in medicina , specialista in medicina del lavoro , nominato medico competente dal DL , non ancora iscritto nelle liste del
Ministero.Quel DL rischia la sanzione per mancata nomina ? può rifarsi civilmente su quel MC ?
giancarlo il 20/09/2011 07:04 ha scritto:
OK , quindi la interpreti come se fosse " automaticamente " iscritto,
ma tu lo vincoli alla comunicazione dei requisiti al Ministero !
E se il Nostro collega non ha mai inviato i dati al Ministero "non è iscritto".
Il motivo per cui non lo ha fatto non so dirtelo , bisognerebbe chiederlo a lui ( forse non conosceva questo " obbligo").
Comunque la situazione è sempre quella:
Laureato in medicina , specialista in medicina del lavoro , nominato medico competente dal DL , non ancora iscritto nelle liste del
Ministero.Quel DL rischia la sanzione per mancata nomina ? può rifarsi civilmente su quel MC ?
Il DL non rischia nulla perché non spetta a lui verificare l'iscrizione (l'art, 18 comma 1 lettera a non di ce che deve nominare il medico competente tra quelli iscritti nell'elenco) e comunque l'iscrizione non è un requisito per fare il medico competente (non è tra i requisiti previsti dall'art. 38 comma 1) e, infatti il comma 4 dice che sono iscritti nell'elenco "i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo". Quindi, non essendoci sanzione per il DL,m non si pone nemmeno il problema della rivalsa. il MC ai sensi dell'art. 25 comma 1 lettera n è tenuto a comunicare mediante autocertificazione il possesso dei requisiti ma, come ho già detto, siccome l'obbligo aveva un scadenza di sei mesi dalla uscita del decreto evidentemente riguarda solo quelli che avevano i requisti al momento e, comunque, l'obbligo non è sanzionato. Quindi anche il MC, al momento e salvo adeguamenti legislativi, non rischia nulla.
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