Valutazione sulla scelta delle scarpe antifortunistiche con il Ddl:
- quando sceglierle alte ?
- quando sceglierle basse (sottomalleolari)?
Al di là delle caratterisiche relative a suola, puntale, tomaia, vi risulta ci siano regole, indicazioni e/o controindicazioni nell'optare per l'una o l'altra ?
torretta il 04/10/2011 10:20 ha scritto:
Valutazione sulla scelta delle scarpe antifortunistiche con il Ddl:
- quando sceglierle alte ?
- quando sceglierle basse (sottomalleolari)?
Al di là delle caratterisiche relative a suola, puntale, tomaia, vi risulta ci siano regole, indicazioni e/o controindicazioni nell'optare per l'una o l'altra ?
Ascolta, io sono tra i fautori del massimo coinvolgimento del MC in tutte le questioni relative alla tutela della salute e sicurezza del lavoro, compreso l'aspetto antinfortunistico....ma in quella azienda lì il RSPP è in vacanza?
Il DdL ha semplicemente chiesto ... anche il mio parere alla luce dell'art. 18, comma 1, lettera D del sempre benedetto D.lgs. 81/08
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
...
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
Non è il mio primo desiderio quello di essere coinvolto a tutto campo, ma così è ... e se qualcuno ha qualche idea in proposito da suggerire, fa piacere sentirla, tutto qui.
Apprezzo comunque lo spirito della risposta che condivido in pieno.
Ok, era solo per dire che un parere di questo tipo è strettamente legato alla tipologia di rischio infortunistico cui il lavoratore è soggetto. Ad esempio per gli addetti alle pulizie è di solito sufficiente la scarpa bassa con puntale rigido (e resto anche in tela, ma anche qui dipende che agenti usano, ad esempio se acidi o basi forti occorre una tomaia resistente ai corrosivi) e suole antiscivolo, per un muratore occorrerà la scarpa alta, con puntale rigido e tomaia robusta, suole "carrarmato" con intercapedine metallica, per un metalmeccanico addetto all'assemblaggio sarà sufficiente nella maggior parte dei casi la suola bassa, tomaia robusta ma traspirante, ovviamente puntale rigido, intercapedine dipende (normalmente in una azienda pulita e ordinata non serve) ecc. ecc. Tiravo in ballo il RSPP perché questa in primis è materia sua. Ciao.
il problema ci interessa allorchè il dipendente ci fa pervenire un certificato del medico di base che per svariati motivi asserisce che il propio assistinto deve essere esentato dal portarle. premesso che spesso sono certificati di comodo fatti sotto assillo dai dependenti presso i propri medici, ma come comportarsi quando capita? Spesso consiglio di acquistare scarpe meno pesanti con l'aiuto di qualche soletta in quanto comunque rimane l'obbligo di calzarle.
L'esenzione non esiste, e i certificati di altri specialisti, di comodo o meno, non hanno alcun valore "esimente". Una volta accertata la necessita di DPI, e una volta che il DL abbia scelto il modello più idoneo, compresa l'adattabilità al lavoratore, il lavoratore deve utilizzarli. Nella mia ormai 32ennale esperienza non ho mai, dico mai, trovato un lavoratore che non potesse realmente indossare calzature antinfortunistiche, anche se in un paio di casi gliele abbiamo letteralmente "costruite addosso". Ma se dovesse realmente esistere, allora il MC dovrebbe esprimere un giudizio di non idoneità alla mansione che prevede l'uso dei DPI.
geremia17 il 05/10/2011 06:51 ha scritto:
il problema ci interessa allorchè il dipendente ci fa pervenire un certificato del medico di base che per svariati motivi asserisce che il propio assistinto deve essere esentato dal portarle. premesso che spesso sono certificati di comodo fatti sotto assillo dai dependenti presso i propri medici, ma come comportarsi quando capita? Spesso consiglio di acquistare scarpe meno pesanti con l'aiuto di qualche soletta in quanto comunque rimane l'obbligo di calzarle.
Il problema è proprio questo: il DdL ha ritenuto più adatta, per esigenze aziendali, la scarpa alta, il dipendente, per particolari caratteristiche del suo piede (per farla breve "piatto") sostiene che la scarpa alta gli provoca "fastidi e dolori", non essendo adattabile, a suo dire, un'adeguata soletta, mentre la stessa renderebbe confortevole la calzata con la scarpa bassa : sono in attesa di vedere un certificato ortopedico che mi possa chiarire il quadro e confortarmi in merito.
Nel frattempo, se qualche Collega si è imbattuto in casi simili, potrebbero arrivare suggerimenti.
La mia perplessità nasce dal fatto che il dipendente possa "forzare" una scelta (scarpa bassa), vedi i certificati di comodo citati da Geremia 17, piuttosto che l'altra: vai a dimostrare, magari anche a ragione, che invece le cose non stanno così ...
Ecco da cosa nascono le considerazioni con il DdL sulla scelta delle scarpe.
Il medico competente incappa anche in queste ... divertenti disquisizioni ... e senza volerlo ...
Aspetto il certificato ortopedico e poi si vedrà!
bernardo il 05/10/2011 08:40 ha scritto:
L'esenzione non esiste, e i certificati di altri specialisti, di comodo o meno, non hanno alcun valore "esimente". Una volta accertata la necessita di DPI, e una volta che il DL abbia scelto il modello più idoneo, compresa l'adattabilità al lavoratore, il lavoratore deve utilizzarli. Nella mia ormai 32ennale esperienza non ho mai, dico mai, trovato un lavoratore che non potesse realmente indossare calzature antinfortunistiche, anche se in un paio di casi gliele abbiamo letteralmente "costruite addosso". Ma se dovesse realmente esistere, allora il MC dovrebbe esprimere un giudizio di non idoneità alla mansione che prevede l'uso dei DPI.
Sono perfettamente d’accordo. Il DPI può essere “adattato” o “costruito” sul lavoratore per esigenze ergonomiche o sanitarie ma non può ridurre i livelli di sicurezza. Per essere espliciti: se la lavorazione prevede l’uso della scarpa alta per la protezione della caviglia (rischio valutato) non può esistere alcun esonero o certificato dello specialista che prescriva scarpe basse. Al limite il lavoratore è non idoneo alla mansione , ammesso che realmente non possa indossare il DPI prescritto
[cite]annuscor il 06/10/2011 10:41 ha scritto:
Perfettamente d'accordo sull'ampia scelta dei DPI disponibili. In particolare di scarpe ce ne sono tantissime bellissime e comodissime, oltre ad esserci sempre la possibilità di costruirle ad ok sul lavoratore. Ricordiamoci però che, pur scegliendo il DPI più efficace, appropriato e confortevole, le condizioni di lavoro ideali sono quelle in cui i DPI necessari sono pochi o nessuno. In particolare coprire malleolo-caviglia-dorso del piede sarà utile in pochissimi casi. Talora a fronte di improbabili danni, magari a bassissima magnitudo, rendiamo il lavoro quotidiano più scomodo e faticoso gravando inutilmente sul lavoratore che li deve indossare per 8 ore tutti i giorni. Mi piacerebbe vedere aziende, che magari in sede di certificazione-ottica di SGS, magari anche per ottenere sgravi del premio INAIL...non si limitino a riempire moduli su moduli, ma affrontino il discorso salute e sicurezza concretamente e alla radice operando anche in modo da rendere inutili tanti DPI...il costo potrebbe essere maggiore inizialmente, ma forse ampiamente recuperato sul lungo termine...in fondo anche quello dei DPI è un bel business...
sono perfettamente cosciente che sto per gettare una pietra piuttosto grossicella in uno stagno immoto da tempo, dove sulla voce "calzature antinfortinistiche" negli anni sono cresciute piante inviluppanti tra i cui rami hanno fatto il nido rane, serpenti e quant'altro.
Ed ancora oggi vedo commercializzate e quindi acquistate "calzature antinfortunistiche" sulla cui confezione leggo "conforme alla norma UNI EN 347".
Ok.
Cominciamo con il dire che è dal 2004 che la UNI EN 347 è stata ritirata e sostituita dalla UNI EN ISO 20347:2004, appunto. I requisiti sono grosso modo quasi sovrapponibili e la sostituzione molto risente dell'evoluzione delle tecnologie produttive anche per le calzature dagli anni 90 ad ogii.
Ma non è questa la "pietra".
La pietra è che le calzature si dividono in calzature di protezione, calzature di sicurezza e calzature da lavoro per uso professionale. Ebbene, quelle conformi alla ex UNI347 sono solo "calzature da lavoro". Quelle di protezione sono/erano dichiarate conformi alla ex 346 e quelle di sicurezza alla ex 345. Per farvi dare un'occhiata veloce alle differenze di base, invariate concettualmente, mi pare carino passarvi il link della ausl di piacenza che fece ancora in epoca 626 un bel librettino chiarificatore al pubblico :
http://www.ausl.pc.it/pubblicazio...ari/Libretto_informazione_DPI.pdf
E siccome ritengo che gli schizzi di acqua ex immota non siano ancora sufficienti, ci terrei a dire che nell'ormai lontano 2001, il 2 maggio per l'esattezza, venne promulgato un DM del min lav di soli 3 articoli, che vi riporto integralmente:
Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente art. 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Dopo, c'è l'allegato, che sono un'infinità di pagine ma tutte molto istruttive su diverse cose anche molto pratiche tipo come fare il calcolo di protezione reale dei DPI per l'udito o quali sono i DPI di 3^ classe anche per la protezione delle vie respiratorie che quindi richiedono una particolare formazione ed addestramento all'uso ai sensi anche del coso 81 (cfr. art. 77 c. 5). E c'è persino il dettaglio di cosa usare in quali casi... tutto ripreso da allegati di varie norme UNI o ISO.
In "normattiva" questo decreto non compare, eppure essendo coso 81 la evoluzione giuridica "in continuità" di 626 è evidente che esso - se pure è stato sacrificato nel falò di calderoli ma non credo o almeno non lo spero - è ancora valido. In ogni caso, contiene indicazioni già normative di "buona tecnica" dalle quali mi pare proprio non si possa prescindere, con l'indubbio vantaggio che mentre le norme UNI sono a pagamento un decreto anche se defunto (o, come temo sia avvenuto per questo, obsoleto per vari interessi di molteplici parti) in web lo trovi e pure gratis.
Ecco.
Naturalmente, stiamo ancora aspettando tutti quali calzature si devono usare quando, e non lo sapremo temo mai perchè il fu art. 45 c.2 di 626 che dettava
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
chissà com'è nel copiaincolla forsennato che ha generato coso 81 è stato sì trascritto nell'art. 79, ma dentro ci è comparsa anche la "commissione consultiva permanente ex art. 6" della cui nascita e successiva efficacia consultiva ormai dubitiamo in molti.
Siccome -per esperienza personale- di calzature marcate come di sicurezza o di protezione in giro ne vedo proprio poche, e molte sono delle semplici "calzature di lavoro ad uso professionale", secondo me in un DVR che sia un DVR scrivere "idonee calzature antinfortunistiche" oppure ad es. "calzature antiscivolo" senza indicare i requisiti prestazionali di riferimento ormai internazionali (appunto UNI EN ISO e non più solo UNI EN...) consente al lavoratore di presentarsi con le sue scarpe da ginnastica antiscivolo se le stess sono provviste di marcatura "UNI EN 347": e molte ce l'hanno.
Io faccio quindi appello a che anche voi MC vi facciate parte diligente e, tra le varie cose di cui chiedere opportuna informazione ai DdL e RSPP, chiediate anche che tipo di calzatura con riferimento a quale norma è stata scelta. In molti casi, specie nell'industria c.d. "leggera", si può magari scoprire che davvero basta una "scarpa da ginnastica" o poco più, e tutte queste storie ce le evitiamo a monte. Giusto per dirlo, anche i "sabots" ospedalieri o ambulatoriali sono conformi 347 ... eppure non vanno certo bene in un'officina meccanica o in una verniciatura o per degli elettricisti.
Parlatene, spargete voce: solo migliorando noi stessi, e confrontandoci per migliorarci ancora, potremo incidere sull'efficacia del nostro operato e sull'efficienza di sistema.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
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