Vorrei porre una domanda precisa.
Se cambia il medico competente all'interno di un'azienda, la stessa è tenuta ad aggiornare il DVR alla data della nuova nomina o basterebbe allegare al DVR esistente una lettera di disdetta e nuova nomina del medico nuovo? O è importante che il nuovo medico apponda la sua firma sul DVR esistente per presa visione accanto a quella di quello vecchio.
Spero di essere stato chiaro, gradirei una risposta precisa e in base a che articolo del T.U. basarmi.
Saluti
Meleambari il 03/11/2011 05:19 ha scritto:
Vorrei porre una domanda precisa.
Se cambia il medico competente all'interno di un'azienda, la stessa è tenuta ad aggiornare il DVR alla data della nuova nomina o basterebbe allegare al DVR esistente una lettera di disdetta e nuova nomina del medico nuovo? O è importante che il nuovo medico apponda la sua firma sul DVR esistente per presa visione accanto a quella di quello vecchio.
Spero di essere stato chiaro, gradirei una risposta precisa e in base a che articolo del T.U. basarmi.
Saluti
non credo proprio non essendo questo il caso in cui cambia l'organizzazione del lavoro (art 29 3°comma del Dlgs.81) dunque non c'è da apporre nuove firme né da rifare il DVR.
Dunque perché complicarsi la vita ?
carlpam il 08/12/2011 07:51 ha scritto:
non credo proprio non essendo questo il caso in cui cambia l'organizzazione del lavoro (art 29 3°comma del Dlgs.81) dunque non c'è da apporre nuove firme né da rifare il DVR.
Dunque perché complicarsi la vita ?
Da un punto di vista formale l'approccio è corretto (non è cambiata l'organizzazione del lavoro e non è cambiato il nominativo del medico che ha partecipato alla valutazione dei rischi, quindi il documento potrebbe rimanere così com'è).
Da un punto di vista pratico c'è da considerare che il nuovo medico competente deve comunque ottemperare ad un obbligo, che è quello previsto dall'art.25 comma 1 lett.a) ("collabora con il ddl e con il spp alla vdr anche ai fini della programmazione della ss"); occorrerebbe, quindi, quanto meno una dichiarazione del nuovo MC con la quale egli attesta che il nuovo (o confermato) protocollo sanitario è stato redatto "presa visione" del DVR redatto in data ...).
carlpam il 08/12/2011 07:51 ha scritto:
non credo proprio non essendo questo il caso in cui cambia l'organizzazione del lavoro (art 29 3°comma del Dlgs.81) dunque non c'è da apporre nuove firme né da rifare il DVR.
Dunque perché complicarsi la vita ?
Da un punto di vista formale l'approccio è corretto (non è cambiata l'organizzazione del lavoro e non è cambiato il nominativo del medico che ha partecipato alla valutazione dei rischi, quindi il documento potrebbe rimanere così com'è).
Da un punto di vista pratico c'è da considerare che il nuovo medico competente deve comunque ottemperare ad un obbligo, che è quello previsto dall'art.25 comma 1 lett.a) ("collabora con il ddl e con il spp alla vdr anche ai fini della programmazione della ss"); occorrerebbe, quindi, quanto meno una dichiarazione del nuovo MC con la quale egli attesta che il nuovo (o confermato) protocollo sanitario è stato redatto "presa visione" del DVR redatto in data ...).
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