La normativa in oggetto non prevede alcun termine entro il quale il Datore di Lavoro - nel caso di specie Pubblica Amministrazione S.p.a. - deve provvedere ad avviare dal MC il dipendente che richiede di essere sottoposto a visita.
In particolare, tengo a precisare che il predetto, colpito da infarto in occasione del lavoro, rimane assente dal servizio ininterrottamente per otto mesi.
Avendo intenzione di riprendere servizio dopo tale periodo e non intendendo correre rischi per la propria salute, trasmette al proprio datore di lavoro istanza di visita preventiva ai sensi della citata norma. A distanza di un mese - 30 gg.- il datore non provvede ad attivare il medico competente; quest'ultimo, peraltro, all'uopo interpellato, conferma formalmente di non aver ricevuto richiesta alcuna.
Ritenendo che il datore di lavoro, gravato degli obblighi di legge, potrebbe incorrere in responsabilità penale derivante dal d. lgs. 231/2001 nonché dall'art. 328, co. 2, c.p., al 30° giorno dalla richiesta di visita rassegna le dimissioni (per giusta causa); con la stessa istanza revoca la richiesta di visita, in quanto l'addetto al personale insinua (verbalmente) che il dipendente, per poter esser avviato a visita dal MC deve necessariamente riprendere servizio.
Il dilemma è proprio qui: riterrei una facultas agendi attribuita al dipendente che vuole decidere - previo responso del M.C. - se continuare a svolgere la mansione specifica svolta prima dell'episodio infartuale o altra, suggerita dallo stesso sanitario al Datore di lavoro; non andrebbe neppure esclusa la possibilità che il M.C. dichiarasse l’inidoneità permanente del dipendente. Ma il Datore di Lavoro mirava ad evitare proprio questo.
Tanto premesso, desidererei conoscere se:
- tale interpretazione è attendibile;
- la revoca della richiesta di visita è stata formulata dopo un termine ragionevole - 30 gg.- senza che l'azienda abbia risposto " [...] in forma scritta[...] per esporre le ragioni del ritardo [...] " , come prevede la norma penale citata.
Grato per il contributo che mi sarà fornito.
dimissioni il 15/12/2011 06:02 ha scritto:
La normativa in oggetto non prevede alcun termine entro il quale il Datore di Lavoro - nel caso di specie Pubblica Amministrazione S.p.a. - deve provvedere ad avviare dal MC il dipendente che richiede di essere sottoposto a visita.
In particolare, tengo a precisare che il predetto, colpito da infarto in occasione del lavoro, rimane assente dal servizio ininterrottamente per otto mesi.
Avendo intenzione di riprendere servizio dopo tale periodo e non intendendo correre rischi per la propria salute, trasmette al proprio datore di lavoro istanza di visita preventiva ai sensi della citata norma. A distanza di un mese - 30 gg.- il datore non provvede ad attivare il medico competente; quest'ultimo, peraltro, all'uopo interpellato, conferma formalmente di non aver ricevuto richiesta alcuna.
Ritenendo che il datore di lavoro, gravato degli obblighi di legge, potrebbe incorrere in responsabilità penale derivante dal d. lgs. 231/2001 nonché dall'art. 328, co. 2, c.p., al 30° giorno dalla richiesta di visita rassegna le dimissioni (per giusta causa); con la stessa istanza revoca la richiesta di visita, in quanto l'addetto al personale insinua (verbalmente) che il dipendente, per poter esser avviato a visita dal MC deve necessariamente riprendere servizio.
Il dilemma è proprio qui: riterrei una facultas agendi attribuita al dipendente che vuole decidere - previo responso del M.C. - se continuare a svolgere la mansione specifica svolta prima dell'episodio infartuale o altra, suggerita dallo stesso sanitario al Datore di lavoro; non andrebbe neppure esclusa la possibilità che il M.C. dichiarasse l’inidoneità permanente del dipendente. Ma il Datore di Lavoro mirava ad evitare proprio questo.
Tanto premesso, desidererei conoscere se:
- tale interpretazione è attendibile;
- la revoca della richiesta di visita è stata formulata dopo un termine ragionevole - 30 gg.- senza che l'azienda abbia risposto " [...] in forma scritta[...] per esporre le ragioni del ritardo [...] " , come prevede la norma penale citata.
Grato per il contributo che mi sarà fornito.
Non c'è bisogno di alcuna richiesta da parte del lavoratore. L'art. 41 comma 2 lettera e-ter del D.Lgs. 81/08 rende obbligatoria la visita "precedente la ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi". L'omessa visita configura la contravvenzione, per il datore di lavoro, al disposto dell'art. 18 comma 1 lettera bb, sanzionata con sanzione amministrativa da 1000 a 4500 euro.
Desidero ringraziarLa per il Suo contributo. Tengo, però, a precisare che l’istanza di visita preventiva è stata presentata in data 27 aprile 2009 (n.b.: il d. lgs. 106, che ha introdotto la lettera e-ter, è del 3 agosto 2009); la stessa, poi, in data 27 maggio 2009 - al 30° giorno successivo – è stata revocata dal lavoratore contestualmente alla lettera di dimissioni (per giusta causa) rassegnate a fronte dell’inerzia (inadempimento) della parte datoriale. L’obiettivo di quest’ultima era proprio quello di “costringere” il lavoratore a lasciare il lavoro. Ciò che desidererei conoscere riguarda l’esistenza o meno di un termine entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto proseguire l’istanza al medico competente; ove la legge (81/2008) non lo preveda, subentrerebbe il termine - di 30 gg. – contemplato dall’art. 328 c.p. anche perché in presenza, nella fattispecie, di una parte datoriale Pubblica Amministrazione.
dimissioni il 24/12/2011 03:59 ha scritto:
Desidero ringraziarLa per il Suo contributo. Tengo, però, a precisare che l’istanza di visita preventiva è stata presentata in data 27 aprile 2009 (n.b.: il d. lgs. 106, che ha introdotto la lettera e-ter, è del 3 agosto 2009); la stessa, poi, in data 27 maggio 2009 - al 30° giorno successivo – è stata revocata dal lavoratore contestualmente alla lettera di dimissioni (per giusta causa) rassegnate a fronte dell’inerzia (inadempimento) della parte datoriale. L’obiettivo di quest’ultima era proprio quello di “costringere” il lavoratore a lasciare il lavoro. Ciò che desidererei conoscere riguarda l’esistenza o meno di un termine entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto proseguire l’istanza al medico competente; ove la legge (81/2008) non lo preveda, subentrerebbe il termine - di 30 gg. – contemplato dall’art. 328 c.p. anche perché in presenza, nella fattispecie, di una parte datoriale Pubblica Amministrazione.
Non c'è nessun termine stabilito dalla legge.
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