e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute (malattia /infortunio ) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione ,
Premesso ciò qualcuno saprebbe meglio specificarmi se ciò è dovuto solo per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ,
oppure cio è esteso a tutti i lavoratori al loro rientro in servizio .
giampygpl il 12/01/2012 06:43 ha scritto:
e ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute (malattia /infortunio ) di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione ,
Premesso ciò qualcuno saprebbe meglio specificarmi se ciò è dovuto solo per i lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ,
oppure cio è esteso a tutti i lavoratori al loro rientro in servizio .
Solo per quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria. Infatti il comma e-ter fa parte dell'art. 41 comma 2 che inizia: "La sorveglianza sanitaria comprende: ..."ecc. ecc. Quindi il presupposto per la visita al rientro è che sia già instaurata la sorveglianza sanitaria. Al contrario della visita a richiesta del lavoratore, che essendo prevista dal comma 1, può essere effettuata anche per lavoratori normalmente non sottoposti a sorveglianza sanitaria, con la sola condizione che la richiesta del lavoratore sia "ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi"
Secondo alcune interpretazioni , invece , il soppracitato articolo integrerebbe le categorie di lavoratori da sottoporre a visita /sorveglianza sanitaria , propio a causa della loro entrata in quella categoria ..
Cioè , dato che normalmente tu ( il lavoratore non sottopoasto a sorveglianza sanitaria ) non eri incluso nell'elenco dei lavoratori essendo una categoria x , a seguito dell'assenza x malattia /infortunio che abbia comportato un assenza di oltre sessanta giornate , ti includo nei lavoratori da sottoporre a sorveglianza ,
come fanno riferimento ed integrazionbe anche le lettere e + e bis ...
giampygpl il 19/01/2012 06:14 ha scritto:
Secondo alcune interpretazioni , invece , il soppracitato articolo integrerebbe le categorie di lavoratori da sottoporre a visita /sorveglianza sanitaria , propio a causa della loro entrata in quella categoria ..
Cioè , dato che normalmente tu ( il lavoratore non sottopoasto a sorveglianza sanitaria ) non eri incluso nell'elenco dei lavoratori essendo una categoria x , a seguito dell'assenza x malattia /infortunio che abbia comportato un assenza di oltre sessanta giornate , ti includo nei lavoratori da sottoporre a sorveglianza ,
come fanno riferimento ed integrazionbe anche le lettere e + e bis ...
La creatività non ha limiti....ma la legge dice un'altra cosa,e cioè che si fa in due casi: quando espressamente prevista dal decreto e quando lo richiede il lavoratore. E nel primo caso, la sorveglianza si fa con visite preventive o preassuntive, periodiche, al cambio di mansione, al rientro sopo assenza per motivi di salute e in caso di cessazione se espressamente previsto. Così sta scritto. Poi lo so che c'è un sacco di gente in giro con l'hobby della "interpretazione" che spesso sconfina, come in questo caso, nell'inventarsi tout court delle norme inesistenti. E poi, chi sono gli autori di queste brillanti interpretazioni? Nomi e cognomi, perché la legge la possono "interpretare" solo 3 soggetti: il legislatore stesso (cosiddetta "interpretazione autentica"), la Cassazione, e la commissione di interpello (art.12). Tutti gli altri, anziché "interpretare", devono solo applicarla, soprattutto quando è chiara, come in questo caso.
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