nel caso in cui un lavoratore non completi gli esami o non si sottoponga alle visite specialistiche richieste in corso di visita medica periodica o straordinaria, voi come vi comportate:
1. chiudete la visita con la dicitura "non valutabile"?
2. esprimete in ogni un giudizio sulla scorta dell'anamnesi e del'esame obiettivo?
3. rimanete la cartella aperta fino alla successiva visita?
Esistono riferimenti normativi in merito o prassi consolidate?
Grazie per il vostro contributo.
sukan il 01/02/2012 02:48 ha scritto:
nel caso in cui un lavoratore non completi gli esami o non si sottoponga alle visite specialistiche richieste in corso di visita medica periodica o straordinaria, voi come vi comportate:
1. chiudete la visita con la dicitura "non valutabile"?
2. esprimete in ogni un giudizio sulla scorta dell'anamnesi e del'esame obiettivo?
3. rimanete la cartella aperta fino alla successiva visita?
Esistono riferimenti normativi in merito o prassi consolidate?
Non vorrei apparire troppo semplicistico ma..........."sensi dell’Art. 20, comma 2 lettera i) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore “deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente” e che l’Art. 59 del citato UTN prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per i lavoratori che violano l’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i)..."
Io non darei idoneità alla mansione e lo proporrei per art.5 legge 300
Ciao
Mario
dr.alesiani il 01/02/2012 05:17 ha scritto:
Non vorrei apparire troppo semplicistico ma..........."sensi dell’Art. 20, comma 2 lettera i) del D. Lgs 81/2008, il lavoratore “deve sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente” e che l’Art. 59 del citato UTN prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro per i lavoratori che violano l’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i)..."
Io non darei idoneità alla mansione e lo proporrei per art.5 legge 300
Ciao
Condivido la non concessione della idoneità "per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti". Non condivido invece la commissione art. 5, che non ha voce in proposito, e che comunque non vedo perché debba essere attivata dal MC. Sarà casomai il datore di lavoro, qualora non intenda licenziare il lavoratore: il lavoratore che non si sottopone alla visita medica, oltrechè contravvenzionabile dall'asl, è anche licenziabile dal datore di lavoro, perché viene meno agli obblighi contrattuali.
bernardo il 01/02/2012 10:10 ha scritto:
Condivido la non concessione della idoneità "per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti". Non condivido invece la commissione art. 5, che non ha voce in proposito, e che comunque non vedo perché debba essere attivata dal MC. Sarà casomai il datore di lavoro, qualora non intenda licenziare il lavoratore: il lavoratore che non si sottopone alla visita medica, oltrechè contravvenzionabile dall'asl, è anche licenziabile dal datore di lavoro, perché viene meno agli obblighi contrattuali.
Bernardo si, posso essere daccordo ma il DL con quale motivo invia a visita collegiale se il MC non"apre" per cosi dire la pratica?
e alla visita collegiale il lavoratore non deve essere accompagnato dalla cartella? quindi il MC c'entra con l'invio alla commissione.
ciao
Mario
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