giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti
Relativamente al rishio biologico non mi pare che il D.L.gs 81/08 dica esplicitamente che si debba fare una visita a fine rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli accertamenti aggiuntivi alla visita medica, io mi comporto come per una visita periodica, esami di laboratorio e/o strumentali compresi, secondo il mio protocollo (a meno che non siano stati fatti molto di recente).
Piccolofalco il 09/02/2012 12:32 ha scritto:
giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti
Il decreto 81 prevede la visita "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" solo per il rischio chimico e per gli esposti all'amianto (se iscritti almeno una volta nel registro degli esposti); il 230/95 prevede la visita medica "prima della cessazione del rapporto di lavoro". Non sono previste visite di fine rapporto per cancerogeni e biologico.
Piccolofalco il 09/02/2012 12:32 ha scritto:
giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti
Il decreto 81 prevede la visita "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" solo per il rischio chimico e per gli esposti all'amianto (se iscritti almeno una volta nel registro degli esposti); il 230/95 prevede la visita medica "prima della cessazione del rapporto di lavoro". Non sono previste visite di fine rapporto per cancerogeni e biologico.
il problema è ... in una galvanica per definizione tutti sono stati considerati "a rischio chimico" ... ora gli addetti al carico scarico dei telai, che non rientrano nell'attività prevista di conduzione e controllo delle vasche galvaniche per la zincatura a barre, tra i rischi elencati risulta "zinco - leghe e composti > inferiore al TLV ( senza altra indicazione ) tale da essere considerato irrilevante
Nei reparti "produttivi" la misurazione per l'esposizione è di 0,003 mg/mc e di 0,001 mg/mc per il nickel solfato
come mi devo ocmportare in attesa che venga definito irrilevante il rischio chimico per questa mansione ?
faccio la visita di fine rapporto lavorativo o no ai sensi del DL 81/2008 ?
grazie
Piccolofalco il 10/02/2012 03:23 ha scritto:
il problema è ... in una galvanica per definizione tutti sono stati considerati "a rischio chimico" ... ora gli addetti al carico scarico dei telai, che non rientrano nell'attività prevista di conduzione e controllo delle vasche galvaniche per la zincatura a barre, tra i rischi elencati risulta "zinco - leghe e composti > inferiore al TLV ( senza altra indicazione ) tale da essere considerato irrilevante
Nei reparti "produttivi" la misurazione per l'esposizione è di 0,003 mg/mc e di 0,001 mg/mc per il nickel solfato
come mi devo ocmportare in attesa che venga definito irrilevante il rischio chimico per questa mansione ?
faccio la visita di fine rapporto lavorativo o no ai sensi del DL 81/2008 ?
grazie
La valutazione del rischio chimico può anche prescindere dal dato ambientale, quindi se questi lavoratori sono stati fino ad ora "considerati a rischio chimico" evidentemente sono stati anche cautelativamente "visitati per il rischio chimico". Logico, dunque, completare il percorso con la visita di fine rapporto.
Le cartelle vanno inviate ancora alla sede ISPESL di Monteporzio Catone?
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