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Visita medica di fine rapporto lavorativo

Questo argomento ha avuto 6 risposte ed è stato letto 10138 volte.

Piccolofalco

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  • Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (09/02/2012 12:32)

giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti

silgen

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (09/02/2012 13:17)

Relativamente al rishio biologico non mi pare che il D.L.gs 81/08 dica esplicitamente che si debba fare una visita a fine rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli accertamenti aggiuntivi alla visita medica, io mi comporto come per una visita periodica, esami di laboratorio e/o strumentali compresi, secondo il mio protocollo (a meno che non siano stati fatti molto di recente).

oigres

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (09/02/2012 16:50)

Piccolofalco il 09/02/2012 12:32 ha scritto:
giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti

Il decreto 81 prevede la visita "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" solo per il rischio chimico e per gli esposti all'amianto (se iscritti almeno una volta nel registro degli esposti); il 230/95 prevede la visita medica "prima della cessazione del rapporto di lavoro". Non sono previste visite di fine rapporto per cancerogeni e biologico.

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (09/02/2012 16:50)

Piccolofalco il 09/02/2012 12:32 ha scritto:
giusto per chiarire
quali sono i soggetti dipendenti lavoratori che devono per legge essere sottoposti a visita medica di fine rapporto lavorativo ? ( chimico, cancerogeni, radiaizioni e biologico ) oltre alla visita si devono fare anche esami di laboratorio e/o strumentali ( audiometria e spirometria ) perchè qui si sente "ognuno" dei soggetti deputati alla sicurezza dice la sua opinione ingenerante confusione ? vi ringrazio per il supporto e i dovuti chiarimenti

Il decreto 81 prevede la visita "all'atto della cessazione del rapporto di lavoro" solo per il rischio chimico e per gli esposti all'amianto (se iscritti almeno una volta nel registro degli esposti); il 230/95 prevede la visita medica "prima della cessazione del rapporto di lavoro". Non sono previste visite di fine rapporto per cancerogeni e biologico.

Piccolofalco

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (10/02/2012 15:23)

il problema è ... in una galvanica per definizione tutti sono stati considerati "a rischio chimico" ... ora gli addetti al carico scarico dei telai, che non rientrano nell'attività prevista di conduzione e controllo delle vasche galvaniche per la zincatura a barre, tra i rischi elencati risulta "zinco - leghe e composti > inferiore al TLV ( senza altra indicazione ) tale da essere considerato irrilevante
Nei reparti "produttivi" la misurazione per l'esposizione è di 0,003 mg/mc e di 0,001 mg/mc per il nickel solfato
come mi devo ocmportare in attesa che venga definito irrilevante il rischio chimico per questa mansione ?
faccio la visita di fine rapporto lavorativo o no ai sensi del DL 81/2008 ?
grazie

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (10/02/2012 17:04)

Piccolofalco il 10/02/2012 03:23 ha scritto:
il problema è ... in una galvanica per definizione tutti sono stati considerati "a rischio chimico" ... ora gli addetti al carico scarico dei telai, che non rientrano nell'attività prevista di conduzione e controllo delle vasche galvaniche per la zincatura a barre, tra i rischi elencati risulta "zinco - leghe e composti > inferiore al TLV ( senza altra indicazione ) tale da essere considerato irrilevante
Nei reparti "produttivi" la misurazione per l'esposizione è di 0,003 mg/mc e di 0,001 mg/mc per il nickel solfato
come mi devo ocmportare in attesa che venga definito irrilevante il rischio chimico per questa mansione ?
faccio la visita di fine rapporto lavorativo o no ai sensi del DL 81/2008 ?
grazie

La valutazione del rischio chimico può anche prescindere dal dato ambientale, quindi se questi lavoratori sono stati fino ad ora "considerati a rischio chimico" evidentemente sono stati anche cautelativamente "visitati per il rischio chimico". Logico, dunque, completare il percorso con la visita di fine rapporto.

fracchiolla

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  • Re: Visita medica di fine rapporto lavorativo
  • (05/11/2014 11:21)

Le cartelle vanno inviate ancora alla sede ISPESL di Monteporzio Catone?

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