Se un lavoratore ha subito un intervento chirurgico importante alla colonna vertebrale ed in seguito è stato dichiarato invalido civile al 100% ed inabile totale per almeno 6 mesi, può essere licenziato per giusta causa (se è già assente dal lavoro da un anno per la suddetta patologia?)
ambrosia4 il 09/02/2012 01:29 ha scritto:
Se un lavoratore ha subito un intervento chirurgico importante alla colonna vertebrale ed in seguito è stato dichiarato invalido civile al 100% ed inabile totale per almeno 6 mesi, può essere licenziato per giusta causa (se è già assente dal lavoro da un anno per la suddetta patologia?)
Bisogna vedere quanto è il "periodo di comporto" previsto dal contratto di lavoro, che non può essere superato. Oltre ciò si deve considerare che con l'invalidità civile si valuta la capacità lavorativa semispecifica, che è altra cosa rispetto alla valutazione dell'idoneità specifica alla mansione ex 81. Ad esempio un lavoratore può essere in carrozzella e IC al 100% (anche con con necessità di accompagnamento per la deambulazione) per una paraplegia ed essere idoneo alla mansione di Videoterminalista
Sì, la differenza tra invalidità civile ed idoneità alla mansione la conosco.. la paziente in questione è totalmente inabile anche per il lavoro perché non riesce a mantenere la posizione eretta né quella seduta per più di un quarto d'ora. Quindi, nel caso in cui superi il periodo di comporto, non può far altro che essere licenziata? Non può ottenere il pre-pensionamento dato che le manca poco alla pensione?
Copio-incollo dal sito https://www.handylex.org:
INPS – Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.
La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa
La condizione sanitaria prevista è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’assegno non spetta non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.
La domanda per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile va inoltrata alla sede INPS competente. Si consiglia, per queste pratiche e per una valutazione preliminare, di appoggiarsi ad un patronato sindacale che potrà anche effettuare un calcolo della possibile pensione.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.
silgen il 09/02/2012 03:16 ha scritto:
Copio-incollo dal sito https://www.handylex.org:
INPS – Pensione di inabilità lavorativa
La pensione di inabilità lavorativa viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi iscritti all’assicurazione generale INPS.
I lavoratori devono essere affetti da una infermità o una patologia che sia causa della permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro. Tale condizione può essere anche preesistente all’assunzione.
La pensione può essere soggetta a revisione. Se viene accertato il recupero della capacità lavorativa, la pensione può essere revocata.
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa è necessario essere assicurati presso l’INPS da almeno 5 anni, contare su un’anzianità contributiva pari ad almeno 5 anni (260 contributi settimanali), dei quali almeno tre anni (156 contributi settimanali) siano stati versati negli ultimi cinque anni.
Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente nonché con l’iscrizione agli albi professionali, o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. La pensione non è, inoltre, cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali.
A chi è stato riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, può essere concesso, su richiesta, l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa
La condizione sanitaria prevista è l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’assegno non spetta non viene erogato nel caso di ricovero in istituto se la retta è a carico dello Stato o di enti pubblici.
La domanda per la pensione di inabilità e per l’assegno mensile va inoltrata alla sede INPS competente. Si consiglia, per queste pratiche e per una valutazione preliminare, di appoggiarsi ad un patronato sindacale che potrà anche effettuare un calcolo della possibile pensione.
Nei casi in cui le domande siano rigettate è possibile presentare ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione del rigetto. Il ricorso va presentato al Comitato Provinciale INPS; anche in questo caso si suggerisce di appoggiarsi ad un patronato sindacale.
Tutto OK quanto riportato, ma attenzione mi pareva si trattasse di un caso di invalidità civile al 100% e non di inabilità lavorativa INPS che è altra cosa; anche per il riconoscimento della IC la domanda si fa all'INPS e il ricoscimento è posto in carico allo stesso istituto.
Perche' dovrebbe continuare a lavorare un lavoratore totalmente inabile INPS? Se e' inabile al lavoro non puo' continuare a fare quel lavoro.La legge esistente tutela tutti gli aspetti previdenziali del lavoratore inabile, ivi compresi gli anni contributivi mancanti che vengono aggiunti e calcolati. Ben diverso e' il caso dell'assegno di invalidita' ove persiste un residuo di capacita' lavorativa.
ambrosia4 il 09/02/2012 01:29 ha scritto:
Se un lavoratore ha subito un intervento chirurgico importante alla colonna vertebrale ed in seguito è stato dichiarato invalido civile al 100% ed inabile totale per almeno 6 mesi, può essere licenziato per giusta causa (se è già assente dal lavoro da un anno per la suddetta patologia?)
L' inidoneità alla mansione può costituire giusta causa di licenziamento. Mai scordare di ricordarlo, tra l'altro, ai lavoratori che a volte "richiedono" la non idoneità.
Per risolvere la questione, paziente ha dovuto rivolgersi al sindacato.. pare sia compito del datore di lavoro attivarsi presso la CMV di Bologna per l'accertamento dell'idoneità fisica per riprendere il lavoro quando sarà terminato il periodo dell'inabilità permanente; essendo più che scontato che l'AUSL non lo avrebbe fatto, il patronato ha fatto sì che procedesse lei compilando una nuova richiesta.
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