Essendo stato parecchio assente dai vari forum, potrebbe essermi sfuggito qualche dibattito che attualmente non riesco a trovare, (nel qual caso mi scuso di eventuali ripetizioni), ma nessuno ha avuto notizia di una sentenza del 1 dicembre 2011 (n. 1756/11) con la quale si condannava una Collega per mancata collaborazione con il DDL? Al di là di commenti circa la situazione in sé, resta il fatto che viene comminata una condanna sulla base di un articolo di Legge estremamente vago ed indefinito. Con lo stesso principio il MC potrà essere sanzionato se un domani non segnalerà al DDL l'assenza o la malposizione di cartelli segnaletici degli estintori, assumendo la stessa responsabilità "indelegabile" del DDL a redigere il DVR! O sbaglio?
Sembra che la cosa non interessi nessuno, e' incredibile,ma neppure l'egoistica difesa della categoria riesce a controbattere i comportamenti autodistruttivi dei medici del lavoro.
Se vai sul sito del Conameco ne stanno dibattendo da qualche giorno. personalmente l'avevo vista qualche giorno fa, ma me la sono poi riletta con calma. Parere personale: siamo al delirio. Ormai qualunque rogna capiti, noi ne possiamo essere responsabili penalmente. Il problema è che siamo i soggetti più deboli della catena e quindi i più facilmente massacrabili, soprattutto se non abbiamo nomi altisonanti o titoli importanti da "far valere".
sermed il 15/02/2012 02:46 ha scritto:
Essendo stato parecchio assente dai vari forum, potrebbe essermi sfuggito qualche dibattito che attualmente non riesco a trovare, (nel qual caso mi scuso di eventuali ripetizioni), ma nessuno ha avuto notizia di una sentenza del 1 dicembre 2011 (n. 1756/11) con la quale si condannava una Collega per mancata collaborazione con il DDL? Al di là di commenti circa la situazione in sé, resta il fatto che viene comminata una condanna sulla base di un articolo di Legge estremamente vago ed indefinito. Con lo stesso principio il MC potrà essere sanzionato se un domani non segnalerà al DDL l'assenza o la malposizione di cartelli segnaletici degli estintori, assumendo la stessa responsabilità "indelegabile" del DDL a redigere il DVR! O sbaglio?
Sul piano meramente formale sbagli. La collega non è stata condannata per omessa valutazione del rischio (compito indelegabile del Datore di Lavoro) ma per omessa collaborazione alla stessa (che è un obbligo del MC). Al di la del caso in esame (che tuttavia è già il secondo caso) sono anni che il sottoscritto sottolinea in tutte le occasioni che il MC deve interessarsi attivamente della VDR, deve pretendere di entrare nel merito, non deve assolutamente delegare ad altri il proprio ruolo di protagonista della valutazione, non deve mai accettare la VDR a scatola chiusa o firmarla per "presa visione".
bernardo il 15/02/2012 10:02 ha scritto:
Sul piano meramente formale sbagli. La collega non è stata condannata per omessa valutazione del rischio (compito indelegabile del Datore di Lavoro) ma per omessa collaborazione alla stessa (che è un obbligo del MC). Al di la del caso in esame (che tuttavia è già il secondo caso) sono anni che il sottoscritto sottolinea in tutte le occasioni che il MC deve interessarsi attivamente della VDR, deve pretendere di entrare nel merito, non deve assolutamente delegare ad altri il proprio ruolo di protagonista della valutazione, non deve mai accettare la VDR a scatola chiusa o firmarla per "presa visione".
Le cose non stanno propriamente così...riporto dalla sentenza: "...secondo un principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di omessa valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro (per il quale assume rilievo penale "non soltanto l'omessa redazione del documento di vaslutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento o adeguamento"-Cass. 28.1.2008 n. 4063),principio chiaramente estensibile, per identità di presupposti, anche alla figura del medico competente...".
Ed è qui che non ci siamo: viene equiparato l'obbligo della valutazione del rischio (obbligo indelegabile del DL) anche al MC, con tutte le prevedibili coinseguenze del caso.
Concludo qui il mio intervento e non ne aggiumgerò altri: informo solamente chi fosse interessato a recarsi sul sito del Co.Na.Me.Co. dove è in atto una vivace discussione sull'argomento, con significativi interventi, anche di tipo finemente giuridico.
Grazie per l'ospitalità
"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton
guido_rossi il 15/02/2012 04:33 ha scritto:
Sembra che la cosa non interessi nessuno, e' incredibile,ma neppure l'egoistica difesa della categoria riesce a controbattere i comportamenti autodistruttivi dei medici del lavoro.
Come volevasi dimostrare: abbiamo tempo per dissertare sui formalismi di una sentenza aberrante, ma non spendiamo una parola su un aspetto terribile che e' quello della responsabilita' penale su un atto indisponibile quale la valutazione del rischio. Giusto Bernardo: non bisogna delegare la nostra competenza sulla valutazione! E se poi il DDL non lo fa, per non beccarmi la sanzione penale lo obbligo a calci? E perche' una sanzione penale al MC su cui nessun MC ha niente da dire, siamo contenti? Perche' i valutarori di professione sono esenti? Tutti i "tuoi" medici della tua struttura partecipano attivamente al DVR? Complimenti per la difesa della categoria!
guido_rossi il 16/02/2012 07:17 ha scritto:
Come volevasi dimostrare: abbiamo tempo per dissertare sui formalismi di una sentenza aberrante, ma non spendiamo una parola su un aspetto terribile che e' quello della responsabilita' penale su un atto indisponibile quale la valutazione del rischio. Giusto Bernardo: non bisogna delegare la nostra competenza sulla valutazione! E se poi il DDL non lo fa, per non beccarmi la sanzione penale lo obbligo a calci? E perche' una sanzione penale al MC su cui nessun MC ha niente da dire, siamo contenti? Perche' i valutarori di professione sono esenti? Tutti i "tuoi" medici della tua struttura partecipano attivamente al DVR? Complimenti per la difesa della categoria!
La sentenza è aberrante come del resto una precedente scia di verbali simili, che sembra per fortuna da tempo interrotta. Un commento vorremo farlo alla diffusione a pioggia che qualche interessato ha fatto della sentenza senza rispettare l'anonimato della collega che si trova sbattuta con nome e indirizzo di casa su molti siti.
Del problema del cluster dei verbali di Pisa erano da tempo a conoscenza molti (comprese le realtà locali di Simlii, Anma e il Conameco, che hanno partecipato molti mesi orsono ad un incontro con l'ASL pisana proprio su questi verbali) e il dibattito è stato acceso ma le posizioni dei rappresentanti dei mc sono state concordi nel rigettare una visione demoniaca dei mc, accusati di colpe che sono chiaramente e soprattutto di altri. Addirittura in un Convegno Simlii a Firenze dello scorso anno il Procuratore Deidda aveva criticato una precedente simile sentenza del Tribunale di Pisa e nel dispositivo dell'ultima sentenza questa cosa viene anche citata.
Da un lato è quindi necessario che si rafforzi sempre più il ruolo del mc come consulente globale del datore di lavoro, anche per la collaborazione alla valutazione dei rischi e agli aspetti preventivi, ma dall'altro non è possibile incolpare il mc quando il datore di lavoro, i consulenti, gli RSPP non lo coinvolgono, anzi spesso lo escludono dal coinvolgimento in questi aspetti.
La redazione di MedicoCompetente.it
bernardo il 15/02/2012 10:02 ha scritto:
Sul piano meramente formale sbagli. La collega non è stata condannata per omessa valutazione del rischio (compito indelegabile del Datore di Lavoro) ma per omessa collaborazione alla stessa (che è un obbligo del MC). Al di la del caso in esame (che tuttavia è già il secondo caso) sono anni che il sottoscritto sottolinea in tutte le occasioni che il MC deve interessarsi attivamente della VDR, deve pretendere di entrare nel merito, non deve assolutamente delegare ad altri il proprio ruolo di protagonista della valutazione, non deve mai accettare la VDR a scatola chiusa o firmarla per "presa visione".
Concordo con ciò che in maniera chiara e sintetica dice Graziano.
Mi sono letto la sentenza che è di estremo interesse anche per le considerazioni di carattere generale su alcune delle criticità che in questi anni sono state poste in evidenza rispetto agli adempimenti obbligatori del MC. C'è molta materia su cui riflettere con molta attenzione.
Nello specifico emerge con chiarezza che da parte della collega rispetto ai suoi obblighi c'è stato un comportamento colposo, che è quello per il quale OGNI MEDICO può essere condannato; peraltro, se avesse adempiuto nei termini previsti dalla prescrizione della ASL, invece che tardivamente, si sarebbe risparmaita il processo.
Al di là dello specifico contenuto, emerge chiaramente che la colpa del MC non scatta per un qualche automatismo che prescinda dalle situazioni che concretamente si sono realizzate, ma deve essere esaurientemente DIMOSTRATA (per imperizia, imprudenza, negligenza), come è stato fatto in questo caso.
Una ulteriore riflessione: la condanna è stata lieve, ma poniamo il caso che a seguito del comportamento colposo del MC un lavoratore avesse subito un danno, la pena sarebbe stata ben maggiore, quella prevista dal 589 o 590 del codice penale.
E con le recenti sentenze Thyssen Krupp ed Eternit, anche più severa.
Saluti
a.m.
Condivido la valutazione della redazione,pacata e serena, mentre mi astengo dal commentare quella del personaggio che si firma Armando, che gia' in passato si e' divertito a denigrare, aggredire e deridere, forte del suo ruolo di di controllore " al di sopra" delle parti, i suoi EX colleghi medici competenti. Gia' perche' non mi reputo collega di uno che spara queste sentenze. E mi fermo qui, non vale neanche la pena di offendere perche' a discutere con questi ci si perde d'immagine, anche perche' sono ospite in un sito pubblico. Ma storicamente queste figure non esistevano gia'? li ho visti descritti
in qualche libro.. gli auguro tanta felicita' e tante sedute nelle aule di tribunale,
Sarebbe auspicabile ragionare su questa sentenza nel merito evitando puerili polemiche astiose, perchè offre molti spunti utili a tutti.
Da quello che emerge, la responsabilità ce l'ha l'avvocato che ha suggerito una linea difensiva suicida.
L'unica linea che a mio parere avrebbe potuto avere un qualche successo, tenuto anche conto che sembrerebbe che l'UPG non era un medico, sarebbe stata quella di sostenere, in modo ovviamente argomentato, la insussistenza di un reale rischio biologico per cui fosse necessaria ed efficace la vaccinazione (quale?). Analogo discorso per il carrello.
Poichè la valutazione del rischio è affetta tipicamente da differenze di valutazione e spesso si svolge su terreni scivolosi, io avrei sostenuto di aver effettuato in scienza e coscienza una buona valutazione del rischio.
Ottemperando tardivamente le prescrizioni senza contestarle nel merito è stata semplicemente una ammissione di colpa.
E il giudice non aveva altra scelta.
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