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Visita di fine rapporto di lavoro

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 4782 volte.

magonzadino

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  • Visita di fine rapporto di lavoro
  • (23/02/2012 12:16)

Buongiorno,

sono un lavoratore del settore metalmeccanico e tra un mese andrò in pensione.

Mi è stato comunicato dall'azienda (e ieri confermato dal medico che ha effettuato la visita periodica annuale) che alla fine del periodo lavorativo, prima della pensione, dovrò sottopormi ad una ulteriore visita.
Alla mia domanda sulla finalità della visita, mi è stato detto che è necessaria in quanto essa serve a confermare il mio stato di salute in quella data.
Inoltre mi è stato detto che dopo sei mesi dalla visita la ditta in cui ho lavorato non sarà più responsabile di eventuali problemi di salute anche se riconducibili ai prodotti usati nelle mie mansioni.
Faccio presente che durante il mio percorso lavorativo presso questa azienda (21 anni) ho utilizzato sia prodotti chimici sia altri prodotti (come ad esempio la polvere di carburo di silicio).

Le mie domande:
1) questa visita "finale" è davvero obbligatoria?
2) c'è effettivamente una legge che prevede la completa deresponsabilizzazione dell'azienda dopo sei mesi dalla visita di cui ho parlato sopra.
3) l'azienda, anche durante le normali visite periodiche, ha comunicato al medico del lavoro che mi visitava l'utilizzo di alcuni prodotti chimici, trascurandone però altri come ad esempio il carburo di silicio in polvere o il cemento alluminoso. Per questo motivo vi chiedo, se in futuro (e non subito, ma magari tra alcuni anni) dovessi presentare patologie riconducibili al mio precedente lavoro, come e in quali termini potrò essere tutelato? Potrò ad esempio collegare una certa patologia al carburo di silicio in polvere se l'utilizzo di questo prodotto non è mai comparso nei verbali delle visite del lavoro annuali (preciso che nei verbali è indicato semplicemente che ho svolto la mansione di lappatore, mansione che però implica l'utilizzo di carburo di silicio in polvere)?

bernardo

bernardo
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  • Re: Visita di fine rapporto di lavoro
  • (23/02/2012 21:16)

magonzadino il 23/02/2012 12:16 ha scritto:
Buongiorno,

sono un lavoratore del settore metalmeccanico e tra un mese andrò in pensione.

Mi è stato comunicato dall'azienda (e ieri confermato dal medico che ha effettuato la visita periodica annuale) che alla fine del periodo lavorativo, prima della pensione, dovrò sottopormi ad una ulteriore visita.
Alla mia domanda sulla finalità della visita, mi è stato detto che è necessaria in quanto essa serve a confermare il mio stato di salute in quella data.
Inoltre mi è stato detto che dopo sei mesi dalla visita la ditta in cui ho lavorato non sarà più responsabile di eventuali problemi di salute anche se riconducibili ai prodotti usati nelle mie mansioni.
Faccio presente che durante il mio percorso lavorativo presso questa azienda (21 anni) ho utilizzato sia prodotti chimici sia altri prodotti (come ad esempio la polvere di carburo di silicio).

Le mie domande:
1) questa visita "finale" è davvero obbligatoria?
2) c'è effettivamente una legge che prevede la completa deresponsabilizzazione dell'azienda dopo sei mesi dalla visita di cui ho parlato sopra.
3) l'azienda, anche durante le normali visite periodiche, ha comunicato al medico del lavoro che mi visitava l'utilizzo di alcuni prodotti chimici, trascurandone però altri come ad esempio il carburo di silicio in polvere o il cemento alluminoso. Per questo motivo vi chiedo, se in futuro (e non subito, ma magari tra alcuni anni) dovessi presentare patologie riconducibili al mio precedente lavoro, come e in quali termini potrò essere tutelato? Potrò ad esempio collegare una certa patologia al carburo di silicio in polvere se l'utilizzo di questo prodotto non è mai comparso nei verbali delle visite del lavoro annuali (preciso che nei verbali è indicato semplicemente che ho svolto la mansione di lappatore, mansione che però implica l'utilizzo di carburo di silicio in polvere)?

Se lei è esposto ad agenti chimici pericolosi la visita di cessazione è obbligatoria, ma per il motivo esattamente contrario a quello che lei riferisce: per constatare lo stato di salute e darle indicazioni sulla opportunità di effettuare, anche per conto proprio, controlli periodici se è stato esposto a sostanze che possono provocare effetti nocivi nel tempo.
Quella che l'azienda dopo sei mesi è esonerata da una eventuale responsabilità è una bufala colossale.

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