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prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio

Questo argomento ha avuto 16 risposte ed è stato letto 7370 volte.
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armando

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  • prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (24/02/2012 08:04)

C'è un interessante caso studio che può fornire utili spunti di riflessione ai MdL; mi riferisco a quello di Torino che riguarda l'opposizione ad una diffida, una disposizione ed una prescrizione irrogate ad un MC.
La situazione “incriminata” è oggettivamente a rischio per il MC e/o il DdL, dato che Sorveglianza Sanitaria e DVR non sono coerenti fra loro: uno dei due certamente ha sbagliato.
Ci mancano troppi elementi di conoscenza per entrare nel merito, ma alcuni elementi di certezza di carattere generale li abbiamo: la sentenza di Pisa ha definitivamente chiarito che al MC non può essere imputata la inadeguatezza del DVR, nè gli si può prescrivere di modificarlo, essendo questo esclusivo adempimento del DdL.
Per quanto riguarda la mancata collaborazione, essa va dimostrata in sede dibattimentale e l'onere spetta alla accusa, non essendo sufficiente da sola l'accertata incoerenza tra SS e DVR; allo stato pertanto il collega va considerato innocente.
Sugli aspetti formali e procedurali delle specifiche modalità di opposizione a ciascuno dei tre verbali possiamo invece ragionare sin da ora.

1) Verbale di diffida: correttamente al punto 1) della memoria alla ASL in difesa del MC, si evidenzia che richiamare l’art. 86 del d.lgs 81/2008 è sbagliato, anche se il richiamato punto 1 del verbale di sopralluogo 80/V/11 ed il contenuto di merito chiariscono che si contesta la violazione amministrativa dell'art. 41 comma 5 all. 3a. La strategia difensiva adottata suscita invece perplessità: invece di presentare i previsti ricorsi al Presidente della Giunte Regionale per la diffida ed all'ufficio legale della ASL per la sanzione ex689/94, si è chiesto alla ASL una modifica del verbale in regime di autotutela.
Questa omissione potrebbe trovare una spiegazione al punto 2 della memoria difensiva: la sanzione amministrativa irrogata è stata erroneamente scambiata con una prescrizione ex 758/94, non ricorribile gerarchicamente. Per lo stesso motivo, è infondata anche la contestazione agli UPG di aver indicato in modo errato la possibilità di commettere reato da parte del MC.

2) Verbale di prescrizione: non si comprende il motivo per cui non sia stata inviata la memoria difensiva anche al PM, che potrebbe ritenere valide le argomentazioni del sindacato e chiedere autonomamente l'archiviazione del reato. Peraltro questo passaggio formale tramite il PM è necessario anche nel caso in cui gli UPG ritirino la prescrizione: infatti egli potrebbe non concordare con gli UPG e, ritenendo ancora sussistente il reato, chiedere il rinvio a giudizio. Paradossalmente, pertanto, ottenuta la revoca della prescrizione il MC si sarebbe precluso la definizione in via amministrativa e sarebbe costretto a subire un processo.

3) Verbale di disposizione: è condivisibile la posizione secondo la quale spetta in primis al DdL mettere a disposizione un locale adeguato per effettuare la SS; al MC spetta giudicarne l’adeguatezza. Anche avverso questa disposizione non si comprende il motivo del mancato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, e non anche all'ufficio contenzioso della ASL, perchè non trattasi di sanzione di cui al 689/81.

Come si vede la normativa è di grande complessità, ma va conosciuta per poter affrontare al meglio la difesa dei propri diritti.
Saluti

ramses

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (24/02/2012 19:45)

Al solo scopo di contribuire ad un doveroso chiarimento, va precisato intanto che si parla di una situazione che il Collega ed il suo consulente legale possono gestire come meglio credono, senza dover nè chiedere permessi nè coinvolgere alcun altro soggetto.
Quanto al discorso in generale, mi pare manchi anche quel minimo di informazioni che potrebbero consentire agli interlocutori di capire di cosa si parli.
Peraltro, la frase :
"Verbale di prescrizione: non si comprende il motivo per cui non sia stata inviata la memoria difensiva anche al PM, che potrebbe ritenere valide le argomentazioni del sindacato e chiedere autonomamente l'archiviazione del reato."
appare completamente fuori contesto, in quanto il Co.Na.Me.Co., a fronte di alcune parti del verbale che appaiono quanto meno di difficoltosa comprensione, ha chiesto all'OdV di chiarire tali aspetti, come è nostro preciso diritto dato che il Collega ci ha investito del problema, ma non ha, di sua iniziativa, ancora posto in essere alcuna altra azione. L'OdV si regola ovviamente come meglio crede.
Comunque, il PM dovrebbe aver ricevuto anche tale richiesta di chiarimenti ad opera dell'OdV, il quale ci comunica di avergliela inviata, oltre a darci altre informazioni, con un tono ed un intento che sicuramente non lo sono, ma potrebbero sembrare un tentativo di intimidazione.
Per affrontare un discorso è evidente che ci si debba documentare, se si vogliono fare affermazioni sui fatti, e in questa occasione pare si sia solo voluto far intendere che il Co.Na.Me.Co. si sia mosso in modo incongruo.
Interessante comunque il fatto che ad un palese strafalcione dell'OdV (art. 86) si cerchi di dare l'ennesima interpretazione salvifica.
Sarebbe interessante sapere se è previsto che anche chi opera nella Vigilanza possa sbagliare, o agisce sempre per scienza infusa dall'Altissimo.
Sarebbe altresì interessante sapere se il principio che "si può sbagliare" possa venire applicato, p.es., alla compilazione da parte del MC dell'All. 3A.

Non voglio ulteriormente dilungarmi, ringrazio dell'ospitalità, e ribadisco che non è mio intento, ora come per il passato, avere alcun contradditorio con l'estensore del primo post.

Buon WE a tutti.

Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)

armando

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (24/02/2012 21:43)

Il collega Ramses ha ragione, ma ho dato per scontato che chi frequenta questo forum legga anche l'altro e sappia di cosa sto parlando; il suo intervento ha colmato comunque la mia mancanza.
Per quanto riguarda l'errato riferimento degli UPG all'art. 86 è un dato di fatto: nessun intervento salvifico da parte mia, solo una oggettiva presa d'atto che poi gli UPG fanno esplicito riferimento all'art. 41, basta leggere, non ci sono margini per altre intepretazioni.
Il punto è comunque con tutta evidenza un altro: nel verbale c'è un palese errore e l'unica cosa che interessa è se esso può essere sufficiente per annullare la diffida e la sanzione amministrativa connessa. Onestamente non saprei, ma c'è un modo per scoprirlo: il collega fa ricorso al Presidente della Giunta regionale ed all'ufficio ASL che si occupa dei ricorsi per il 689/94 mettendo in evidenza anche questo aspetto, oltre che contestare nel merito l'atto della ASL.
Questa è la strada da percorrere per far valere i propri diritti; certo che se si confonde una sanzione amministrativa con una prescrizione ex 758/96, come sicuramente in buona fede i colleghi del conameco hanno fatto, non si danno i consigli giusti al collega, nel mentre si accusano gli UPG di inesistenti errori procedurali.
Per quanto riguarda l'invio al PM della nota difensiva, nel verbale di prescrizione della ASL non era riportato che essa si sarebbe fatta carico della trasmissione al PM, per cui in casi come questo ribadisco l'opportunità di un invio diretto al PM da parte del MC e dei suoi difensori, avvocati o sindacato che siano.
Infine, alla retorica domanda:"Sarebbe interessante sapere se è previsto che anche chi opera nella Vigilanza possa sbagliare, o agisce sempre per scienza infusa dall'Altissimo", la risposta è ovviamente si.
E proprio per questo è prevista la ricorribilità a Presidente Giunta Regionale, TAR ed ufficio ASL 689/94, strade percorribili per due dei tre verbali irrogati al collega MC; ma evidentemente Ramses non lo sapeva.
Saluti

ANTO1234NELLA

ANTO1234NELLA
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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (24/02/2012 23:17)

Dopo che si è dimostrato in modo incontrovertibile che Mattioli, in occasione di sanzioni e prescrizioni a carico dei MC, censura sempre l'operato di questi ultimi e magnifica quello degli UPG, lo stesso cerca di far invece vedere che Egli sta dalla parte dei primi, e apre questo post nel quale, ad un esame superficiale, sembra in effetti dare credito al collega indagato.

Ma le cose stanno veramente così, oppure l'apparenza inganna?

Analizziamo con attenzione quanto scrive Mattioli.

Nella premessa Egli dice che "...la sentenza di Pisa ha definitivamente chiarito che al MC non può essere imputata la inadeguatezza del DVR, nè gli si può prescrivere di modificarlo, essendo questo esclusivo adempimento del DdL..."

Sembrerebbe quindi dare ragione al MC, ma Egli stesso, in un post precedente riguardante le sentenza Pisana in oggetto, afferma invece che "... io avrei sostenuto di aver effettuato in scienza e coscienza una buona valutazione del rischio...".

Quindi Mattioli sostiene che il MC debba eseguire la valutazione del rischio, nonostante che l'articolo 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dica in modo chiaro che tale compito sia un obbligo indelegabile del DL.

Abbiamo quindi già visto un'incongruenza con quanto Mattioli afferma nel post attuale.

Nel punto 1, Mattioli chiosa "... si evidenzia che richiamare l’art. 86 del d.lgs 81/2008 è sbagliato..."

In questo punto, quindi, Egli dice che gli UPG hanno sbagliato.

Ma come mai quando sbaglia un MC secondo lui è giusto che sia punito ("...emerge con chiarezza che da parte della collega rispetto ai suoi obblighi c'è stato un comportamento colposo..."), mentre se "sbaglia" un UPG (come in questo caso) Egli non chiede per lui una punizione come per il MC, suggerendo di denunciarlo alla magistratura ordinaria per abuso d'ufficio? La risposta è che Mattioli usa due pesi e due misure: per il MC sanzioni, per gli UPG solo un buffetto (infatti, in tutti i casi nei quali Mattioli è intervenuto, non ha mai chiesto sanzioni per gli UPG, anche quando questi hanno posto in essere comportamente francamente censurabili, che hanno portato, per alcuni di loro, ad una denuncia alla Procura).

Nel punto 2 Mattioli cavalca uno dei suoi cavalli di battaglia preferiti, ovvero il presentare una memoria difensiva al PM.

Ma qui sorge spontanea una domanda: se il MC invia una memoria difensiva al PM, vuol dire che ritiene di essere dalla parte della ragione; ma se è dalla parte della ragione, allora vuol dire che gli UPG hanno sbagliato; ma se gli UPG hanno sbagliato, allora vuol dire che hanno sanzionato ingiustamente un cittadino innocente; ma se hanno sanzionato ingiustamente un cittadino innocente, allora vuol dire che hanno commesso un abuso d'ufficio.

Ma se è così, come mai Mattioli, accanto al suggerimento di inviare la memoria difensiva, non suggerisce anche di prendere in considerazione la possibilità di poter denunciare gli UPG? Ma perché, ancora una volta, per lui se sbagliano i MC devono essere sanzionati, invece se sbagliano gli UPG è sufficiente dargli un buffetto sulla guancia.

Nel punto 3 Mattioli giustamente dice che tocca al DL mettere a disposizione del MC un locale adatto per le visite mediche, ma allora perché non dice che è ingiusta la disposizione a carico del MC, e quindi si possa procedere anche qui con una denuncia agli UPG per abuso d'ufficio? Inutile ripetrsi, basta guardare al punto 2...

Abbiamo visto, quindi, che con un'analisi dettagliata si smonta parte di quello che dice Mattioli, e si dimostra, ancora una volta, che Egli usa due pesi e due misure: infatti in nessun passaggio chiede di rendere conto del loro comportamento agli UPG.

"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton

armando

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (24/02/2012 23:50)

Veramente nel mio post ho fatto presente che tra le poche cose certe allo stato attuale delle conoscenze c'è che la linea difensiva adottata da conameco è basata sul non aver capito che i 3 verbali che ha avuto il collega sono tutti di diversa natura fra loro e prevedono diverse strategie difensive!
Aver scambiato la diffida e la relativa sanzione amministrativa del primo verbale e la disposizione del secondo verbale con una prescrizione ex 758/96 (e si che i riferimenti corretti nel verbale della asl c'erano!) ha fatto imboccare un vicolo cieco! Il collega interessato spero che ci stia leggendo ed avrà tutto l'agio di consigliarsi con il suo avvocato in merito alle possibilità di ricorso.
Per quanto riguarda il reato di abuso d'ufficio, in base al tuo ragionamento avreste dovuto voi già presentare denuncia alla procura della repubblica, ma mi sembra che ve ne siate ben guardati e l'abbiate solamente adombrata.
Saluti

CONAMECO

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (25/02/2012 13:20)

Per un minimo di doverosa correttezza, che comunque dovrebbe esservi sempre quando si fanno della affermazioni di pubblico dominio. vorremmo pregare di evitare strumentali ed immotivati tentativi di diffondere notizie prive di supporto salvo per il tentativo, correttamente già rilevato dalla Redazione, di "mettere in caciara" una discussione su temi che hanno grande rilievo per i MC, quantunque siano legittimamente visti da angolazioni diverse a seconda di chi ne scrive.

Il Co.Na.Me.Co. (che, è ben evidente, ha cercato con l'intervento di Ramses di chiarire alcuni aspetti del discorso) ha fatto quello che, al momento, ha ritenuto opportuno per motivazioni che non è tenuto a spiegare se non al Collega interessato e ad i propri iscritti.
Ciò che ha ritenuto di dover fare è dettagliatamente e completamente descritto nell'intervento citato.
Ogni illazione ulteriore, ogni critica non costruttiva, hanno solo l'aspetto di una disinformazione diffamatoria, postata, fra l'altro, da un funzionario della P.A. durante l'orario di lavoro (ore 11.50 di un venerdì, p.es.), potendosi quindi ipotizzare che in orario di lavoro il dipendente pubblico abbia usato il tempo e le strutture pubbliche a fini personali e privati.
Crediamo che la polemica fine a se stessa non giovi a nessuno, se non a chi ne faccia strumento della propria autostima.

Coordinamento Nazionale Medici Competenti

ANTO1234NELLA

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (28/02/2012 00:52)

Bene, possiamo tirare le fila di questa interessante discussione aperta da Mattioli.

Dall'attento esame del verbale in oggetto, sembrano emergere irregolarità da parte degli UPG estensori dello stesso.

Il collega sanzionato sta valutando, insieme al suo legale, se tali irregolarità possano assumere i caratteri di veri e propri abusi.

Se sarà così, il MC denuncerà alla magistratura ordinaria gli UPG in questione.

Nel caso si celebri un processo penale a carico dei due ispettori, il Co.Na.Me.Co. si costituirà parte civile contro di essi e contro l'ASL dalla quale dipendono.

"...Stando sulle spalle dei giganti, ho visto più lontano..." Isaac Newton

armando

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (28/02/2012 15:46)

Bene, messa così la questione è molto diversa rispetto a quello che Maina aveva sostenuto impersemplificando le cose e cioè che l'UPG che redige un verbale sbagliato è per ciò stesso imputabile del reato di abuso d'ufficio.
L'irregolarità del riferimento all'art. 89 invece che al 45 non lo configura di certo, al più può essere motivo di nullità della sanzione amministrativa nell'ambito di un ricorso, trattandosi con grande probabilità di un copia/incolla o un salva con nome non ben utilizzati.
Ma se il collega sta valutando la possibilità della commissione di un abuso, evidentemente ha elementi che dagli atti ufficiali non traspaiono.
Vedremo nel proseguio.
Saluti

armando

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (28/02/2012 23:09)

CONAMECO il 25/02/2012 01:20 ha scritto:
.....
Ogni illazione ulteriore, ogni critica non costruttiva, hanno solo l'aspetto di una disinformazione diffamatoria, postata, fra l'altro, da un funzionario della P.A. durante l'orario di lavoro (ore 11.50 di un venerdì, p.es.), potendosi quindi ipotizzare che in orario di lavoro il dipendente pubblico abbia usato il tempo e le strutture pubbliche a fini personali e privati.

Internet è di per sè uno strumento formidabile di aggiornamento e consultazione di ogni professionista, a maggior ragione la partecipazione ad un forum professionale come questo, molto utile e stimolante per tutti i partecipanti, soprattutto se portatori di angoli di visuale diversi. Quindi nessun problema ad utilizzarlo in orario di servizio per affrontare tematiche professionali.
Pertanto non avevo dato peso a quello che nelle intenzioni voleva essere un colpo sotto la cinta da parte di chi non aveva argomenti per controbattere nel merito le mie puntualizzazioni. In ogni caso sgradevolissimo segnale.
Poi, stasera mi sono accorto che venerdi 24 ho postato sempre da casa, in particolare alle 23.50, come potete tutti vedere; cosa è successo, allora?
Semplice, quando si risponde, sono visibili tutti i post precedenti, ma l'ora è visualizzata come con gli orologi analogici, che arrivano fino alle 12; quindi le ore 23.50 compaiono come ore 11.50.
Non faccio ulteriori commenti.

ANTO1234NELLA

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  • Re: prescrizione, disposizione, diffida e sanzione ex 689/94: un interessante caso studio
  • (28/02/2012 23:55)

armando il 28/02/2012 03:46 ha scritto:
Bene, messa così la questione è molto diversa rispetto a quello che Maina aveva sostenuto impersemplificando le cose e cioè che l'UPG che redige un verbale sbagliato è per ciò stesso imputabile del reato di abuso d'ufficio.
L'irregolarità del riferimento all'art. 89 invece che al 45 non lo configura di certo, al più può essere motivo di nullità della sanzione amministrativa nell'ambito di un ricorso, trattandosi con grande probabilità di un copia/incolla o un salva con nome non ben utilizzati.
Ma se il collega sta valutando la possibilità della commissione di un abuso, evidentemente ha elementi che dagli atti ufficiali non traspaiono.
Vedremo nel proseguio.
Saluti

Come al solito gli interventi di Mattioli alimentano polemiche e non portano costrutto alla discussione.

Anche in questo caso Mattioli si produce nel suo sport preferito: difendere gli UPG e censurare i MC, dimostrando di essere contro di loro.

Infatti, ancora una volta, se gli UPG sbagliano, meritano solo un buffetto ("...L'irregolarità del riferimento all'art. 89 invece che al 45 non lo configura di certo, al più può essere motivo di nullità della sanzione amministrativa nell'ambito di un ricorso, trattandosi con grande probabilità di un copia/incolla o un salva con nome non ben utilizzati..."), mentre se sbaglia il MC, deve essere sanzionato senza pietà ("...emerge con chiarezza che da parte della collega rispetto ai suoi obblighi c'è stato un comportamento colposo...").

Per fortuna gli attenti lettori hanno imparato a conoscere bene Mattioli, e non danno peso alle sue parole.

Inoltre Mattioli fa finta di non vedere quali siano i possibili abusi commessi dagli UPG, e questo è logico, in quanto lui li difende sempre a prescindere.

Naturalmente al collega ed al suo legale questi sono invece chiari, e non mancheranno di farli rilevare nelle sedi opportune.

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