Salve
Premesso che ho capito poco o nulla per quanto riguarda la valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici., mi sono chiesto in che modo il medico competente collabora alla valutazione del rischio dei CEM.
Sicuramente NON E’ un compito del medico competente:
Misurare i CEM,
Valutare i CEM , la valutazione è molto tecnica, ci sono argomenti e definizioni che non fanno parte del bagaglio culturale di un medico
La scelta dei DPI, sembra che ci siano solo indumenti e occhiali per la protezione dalle radiofrequenze
Dalla sentenza del tribunale di Pisa ho evinto che tutte quelle azioni che deve compiere il medico competente per obbligo di normativa non è collaborazione alla valutazione dei rischi (sopralluogo, protocollo di sorveglianza sanitaria, relazione anonima collettiva per aziende >15 lavoratori, giudizi di idoneità ecc).
Allora cosa rimane al medico competente per collaborare alla valutazione del rischio?
Sicuramente la segnalazione al DL di una sorgente di radiazioni non ionizzanti (CEM) che il DL non HA valutato……ma , mi chiedo, questa azione non si compie già con il sopralluogo?.
Quindi, ho pensato che la risposta la potevo trovare attraverso l’individuazione dei lavoratori particolarmente sensibili. Il dubbio che mi ha immediatamente assalito è stato, visto che solo attraverso il giudizio di idoneità (limitazioni, esclusione) posso individuare i lavoratori “particolarmente sensibili” e che il tribunale di Pisa ha considerato il giudizio di idoneità già un obbligo del medico competente come si fa?
L’altra risposta che mi sono dato è stata la seguente, creare una relazione anonima collettiva anche per aziende al di sotto di 15 dipendenti tenendo in considerazione la privacy.
A questo punto sono arrivato alla seguente conclusione, o non ho capito bene la Sentenza del tribunale di Pisa o comunque nel caso specifico il medico competente può fare ben poco per collaborare alla valutazione del rischio da CM. Lo steso discorso vale anche per le ROA
Mi sbaglio?
Saluti
Gennaro Bilancio
Gennaro il 05/03/2012 09:51 ha scritto:
Salve:)
Premesso che ho capito poco o nulla per quanto riguarda la valutazione dei rischi dei campi elettromagnetici., mi sono chiesto in che modo il medico competente collabora alla valutazione del rischio dei CEM.
Sicuramente NON E’ un compito del medico competente:
Misurare i CEM,
Valutare i CEM , la valutazione è molto tecnica, ci sono argomenti e definizioni che non fanno parte del bagaglio culturale di un medico
La scelta dei DPI, sembra che ci siano solo indumenti e occhiali per la protezione dalle radiofrequenze
Dalla sentenza del tribunale di Pisa ho evinto che tutte quelle azioni che deve compiere il medico competente per obbligo di normativa non è collaborazione alla valutazione dei rischi (sopralluogo, protocollo di sorveglianza sanitaria, relazione anonima collettiva per aziende >15 lavoratori, giudizi di idoneità ecc).
Allora cosa rimane al medico competente per collaborare alla valutazione del rischio?
Sicuramente la segnalazione al DL di una sorgente di radiazioni non ionizzanti (CEM) che il DL non HA valutato……ma , mi chiedo, questa azione non si compie già con il sopralluogo?.
Quindi, ho pensato che la risposta la potevo trovare attraverso l’individuazione dei lavoratori particolarmente sensibili. Il dubbio che mi ha immediatamente assalito è stato, visto che solo attraverso il giudizio di idoneità (limitazioni, esclusione) posso individuare i lavoratori “particolarmente sensibili” e che il tribunale di Pisa ha considerato il giudizio di idoneità già un obbligo del medico competente come si fa?
L’altra risposta che mi sono dato è stata la seguente, creare una relazione anonima collettiva anche per aziende al di sotto di 15 dipendenti tenendo in considerazione la privacy.
A questo punto sono arrivato alla seguente conclusione, o non ho capito bene la Sentenza del tribunale di Pisa o comunque nel caso specifico il medico competente può fare ben poco per collaborare alla valutazione del rischio da CM. Lo steso discorso vale anche per le ROA
Mi sbaglio?
Saluti:)
Trovi un ottima guida in GAUSS all'indirizzo: http://www.ispesl.it/gauss/vdr.asp
Salve
Grazie Gianfranco ho trovato molto utile la parte sugli aspetti sanitari.
https://www.ispesl.it/gauss/Public/effetti%20sanitari.asp
Purtoppo non ho evinto la modalità di collaborazione alla valutazione dei rischi del medico competente.
Saluti
Gennaro Bilancio
Vedi: http://www.portaleagentifisici.it...elettromagnetici_valutazione.php?
Comunque penso che il nostro compito sia quello di individuare i soggetti particolarmente sensibili:
Portatori di:
schegge metalliche
clip vascolari
valvole cardiache
stent
defibrillatori,pace maker,pompe di infusione es:insulina,corpi metallici nelle orecchie o impianti per l'udito,
elettrodi impiantati nel cervello
spirale intrauterina
protesi metalliche
GRAVIDANZA
epilettici
infartuati recenti
Inoltre sia l'art 32 che il 181 del decreto 81 nel definire la professionalita' di chi esegue il dvr afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia da rischi da agenti fisici.
se non condividi fammelo sapere cosi' ci confrontiamo.
Saluti Domenico longo
Domenico Longo
Salve
Certo che condivido, ma tenendo presente la peculiarità del rischio e quanto ho evinto dalla sentenza del Tribunale di Pisa non ho sciolto ancora i dubbi.
Saluti
Gennaro Bilancio
Gennaro il 05/03/2012 06:53 ha scritto:
Salve:)
Certo che condivido, ma tenendo presente la peculiarità del rischio e quanto ho evinto dalla sentenza del Tribunale di Pisa non ho sciolto ancora i dubbi.
Saluti:)
Se ti aggiungi il dubbio che forse quella sentenza è sbagliata, caro Gennaro, magari gli altri si rimpiccioliscono...
Facezie a parte, secondo me, a parte scrivere 4 righe in croce giusto per bypassare sia OdV che PM - ed ahinoi alle volte anche giudici - con poche idee ma ben confuse, la collaborazione è: "ma tu, dolce DdL, hai tenuto conto del fatto che quella saldatrice potrebbe generare dei CEM? Non sarà il caso di misurare?". Quando poi il DdL si chiama uno che misura e ti dà il risultato, allora potrai dire chi sì e chi no. Non sei tu a doverla valutare, come MC, ma se il DdL ( o, meglio a dirsi, il consulente del DdL...) ignora un certo rischio o lo valuta in maniera a tuo modo di sapere poco congrua copn la realtà, gielo devi segnalare.
Oppure anche, secondo me, collaborazione è "Senti, DdL dei miei stivali, ma lo sai o non lo sai che lasciar saldare senza lenti inattiniche frigge gli occhi dei lavoratori? ma quello scalzacani di consulente da 300 euro tutto compreso che hai chiamato, quando non scrive DVR suonava il violino agli angoli di strada?". Magari con un po' più di garbo, ma nemmeno sempre.
Ma collaborazione può anche essere passare per il magazzino e notare degli stoccaggi inconsulti, e segnalarlo; può essere far notare che in quella certa lavorazione è indispensabile che si facciano la doccia quando escono perchè ci sono solventi con adsorbimento cutaneo; Può essere anche segnalare che se si schiatta quel certo silos o si rovescia quella cisternetta o tanica occorre che gli adetti al PS sappiano che devoo prima di tutto scappare lontano, poi andare a prenderesi i dovuti DPI e sopo intervenire. Può essere, molto semplicemente, spulciarsi le varie "valutazioni monotematiche" e dire su cosa si concorda e su cosa no, documentatamente.
Voi MC non siete molto portati a "relazionare" ciò che fate, visite escluse s'intende, ed è anche per questo che molti DdL -e non solo- fanno finta di pensare che voi serviate solo alle visite. Capisco che non siete tenuti, ma secondo me mettere un po'più spesso nero su bianco serve. E non tanto per gli OdV, che -con tutto il rispetto- in ambito di prevenzione sono solo una delle tante figure, non l'ultima ma nemmeno la prima di certo: proprio per il DdL, che così magari capisce perchè ha dovuto chiamare un MC e non il suo medico curante o il cognato ginecologo.
Poi, sulla forma di ciò che si relaziona ognuno ha la propria maniera di scrivere, quello che conta è esere abbastanza stringati da far capire subito quale sia il bug e come risolverlo.
Secondo me.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
nofertiri9 il 06/03/2012 02:04 ha scritto:
Voi MC non siete molto portati a "relazionare" ciò che fate, visite escluse s'intende, ed è anche per questo che molti DdL -e non solo- fanno finta di pensare che voi serviate solo alle visite. Capisco che non siete tenuti, ma secondo me mettere un po'più spesso nero su bianco serve. E non tanto per gli OdV, che -con tutto il rispetto- in ambito di prevenzione sono solo una delle tante figure, non l'ultima ma nemmeno la prima di certo: proprio per il DdL, che così magari capisce perchè ha dovuto chiamare un MC e non il suo medico curante o il cognato ginecologo.
Poi, sulla forma di ciò che si relaziona ognuno ha la propria maniera di scrivere, quello che conta è esere abbastanza stringati da far capire subito quale sia il bug e come risolverlo.
Secondo me.
Salve
Condivido, anche io penso che sia indispensabile quanto sopra.
Comunque partecipare (ove possibile ) alla scelta dei metodi di valutazione dei i rischi, fare osservazioni scritte sia sull'ambiente di lavoro che sulla Valutazioe dei rischi, creare al termine delle visite mediche una relazione sanitaria anonima anche al di sotto dei 15 dipendenti (tranne nei casi dove ci possono essere problemi di privacy), o effettuare direttamente la valutatore di alcuni rischi per la salute (IN QUESTO CASO FACENDOSI PAGARE!) sarebbe un buon modo di collaborare alla valutazione del rischio. Naturalmente, quanto sopra espone il medico competente a "litigi" con il Datore di Lavoro e consulenti". Dalla mia esperienza ho evinto che agendo nel modo di cui sopra alla fine i medici competenti ne escono vincenti, perdono aziende a cui non interessa la sicurezza, ma saranno nominate in aziende dove il DL è più sensibile alla prevenzione della salute dei lavoratori.
A favore della relazione sanitaria anonima collettiva scrivo ciò che stabilisce la normativa
art 190, comma 1, lettera i (rischio rumore)
arti. 202, comma 5, lettera i (rischio vibrazioni)
art. 209, comma 4, lettera g (campi elettromagnetici)
art. 216, comma 2, lettera h (radiazioni ottiche artificiali)
art. 223, comma 1 lettera g (agenti chimici pericolosi)
Questi articoli obbligano il datore di lavoro durante la valutazione dei rischi, a tenere in considerazioni le INFORMAZIONI raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria.
Ai precedenti articoli se ne aggiungono altri come il 181, che obbliga una rivalutazione del rischio, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendono necessaria una revisione, così come alle stesse conclusioni si arriva attraverso la lettura degli articoli 185, 229, 242 e 279.
Quindi pur non essendovi un obbligo per aziende con meno di 15 lavoratori, la relazione sanitaria anonima diventa un atto irrinunciabile.
Attraverso la relazione sanitaria il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi in quanto verifica l’efficace delle misure preventive messe in atto dal datore di lavoro.
Saluti
PS
1 Resta il fatto che per CEM E ROA il medico competente oltra alla segnalazione di sorgenti di emissioni di Radiazioni non ionizanti non considerate nella valuatzione del rischio può fare ben poco!
2 Resta il fatto che quanto ho scritto è opinione personale (posso anche sbagliarmi) quandi accetto consigli
Gennaro Bilancio
Saluti a tutti,
mi occupo di valutazione del rischio esposizione ai CEM ed a mio avviso le principali funzioni del medico competente per quanto concerne i CEM possono elencarsi come di seguito.
Valutare l’idoneità alla mansione per i soggetti sensibili, sulla base dei livelli di esposizione a cui il lavoratore è sottoposto. A tal fine possono tornare utili le indicazioni di cui alla EN 50527 (attualmente pubblicata solo la parte generale e quella relativa ai portatori di pacemaker). Sarà chiaramente compito di altra figura professionale la determinazione dei livelli di esposizione, da effettuare tramite misure o calcoli.
Come prescritto dall’art. 211, bisogna sottoporre a sorveglianza sanitaria con periodicità annuale o inferiore, tutti i lavoratori esposti ai CEM per motivi professionali, ovvero soggetti ad un livello di esposizione superiore a quello previsto per la popolazione. Si tratta quindi dei lavoratori impiegati in tutte quelle attività elencate dalla norma CEI EN 50499, che non sono conformi a priori e per le quali è richiesta una particolare valutazione del rischio elettromagnetico.
La segnalazione di eventuali apparecchiature pericolose in azienda è auspicabile ma non può rientrare tra gli obblighi del medico il quale non ha la preparazione tecnica in materia.
Ing. Maurizio Corallo - https://www.rischio-elettromagnetico.it
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