Vi chiederei cortesemente un parere riguardo all'idoneità di cui all'oggetto: in questi lavoratori fareste gli accertamenti per alcooldipendenza oppure no?
No, non si tratta di mansione inerente l'attività di trasporto (indipendentemente dalla patente richiesta) e non c'è guida di macchine mavimentazione terra o merci.
Quindi non si potrà fare alcol test ma andrà consigliato al datore di lavoro: disposizione che vieti il consumo di alcolici e formazione dei lavoratori sui rischi da alcol.
EtaBeta il 18/03/2012 12:13 ha scritto:
No, non si tratta di mansione inerente l'attività di trasporto (indipendentemente dalla patente richiesta) e non c'è guida di macchine mavimentazione terra o merci.
Quindi non si potrà fare alcol test ma andrà consigliato al datore di lavoro: disposizione che vieti il consumo di alcolici e formazione dei lavoratori sui rischi da alcol.
A meno che l'impiegato commerciale non trasporti merci.........
La redazione di MedicoCompetente.it
Chiarissimo, grazie per le risposte !
Tutto sta nell'analizzare bene la dicitura "attività di trasporto".
Dove sta il limite ? Se il commerciale trasporta anche uno stupido volantino riguardo la sua attività o i contratti da far firmare non è comunque attività di trasporto ??
walxer78 il 18/03/2012 06:31 ha scritto:
Tutto sta nell'analizzare bene la dicitura "attività di trasporto".
Dove sta il limite ? Se il commerciale trasporta anche uno stupido volantino riguardo la sua attività o i contratti da far firmare non è comunque attività di trasporto ??
L'attività di "trasporto" è regolamentata, deve essere in genere autorizzata da differenti Autorità a secondo di cosa e quanto si trasporta, ed infine deve rientrare nell'oggetto sociale dell'azienda.
Altrimenti, anche voi quando vi portate appresso la vostra borsa fareste "trasporto di merci" e quando uscite con le vostre famiglie fareste "trasporto di persone".
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Secondo un'interpretazione di un noto Magistrato torinese, uno che guidi, "trasporta sé stesso". Ai posteri (e magari a qualche sentenza) l'ardua sentenza.
l'attività di trasporto non c'entra niente... si tratta comunque di un addetto alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B
alfabeta il 17/03/2012 06:34 ha scritto:
Vi chiederei cortesemente un parere riguardo all'idoneità di cui all'oggetto: in questi lavoratori fareste gli accertamenti per alcooldipendenza oppure no?
Personalmente mi risulta quanto segue
ALCOOL
.....
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
...
poi temo si vada ad interpretazioni ... per decidere se e quali accertamenti per alcoodipendenza eseguire ...
Ho notizia di impostazioni molto diverse da regione e regione ...
Quando si torna su questi argomenti mi sento letteralmente istigata a rispondere: non c'è NESSUNA Legge che consenta a chicchessia di eseguire su un cittadino accertamenti sull'uso anche sporadico di sostanze psicotrope se non in forza di un dispositivo dell'AG ovvero per motivi di emergenza sanitaria (es: soggetto che arriva in pronto soccorso privo di sensi ovvero in condizioni cliniche che facciano presupporre uno stato di intossicazione da sostanze psicotrope, e lì ci sta bene lo stickino per sapere che "tipologia chimica" è stata assunta per mirare la terapia), così come non c'è NESSUNA Legge che consenta a chicchessia di eseguire su un cittadino accertamenti sulla eventuale condizione di dipendenza da alcool.
Le Leggi "Madri", ovvero il DPR 309/90 e la L.125/01 ai rispettivi art. 125 e 15 dicono solo che sono definite per decreto le mansioni lavorative incompatibili con:
A) la dipendenza (non l'assunzione occasionale dice proprio DIPENDENZA) da sostanze psicotrope
B) l'alcool dipendenza
nel cui caso il DdL è tenuto a rimuovere il lavoratore da quelle mansioni, e a non licenziarlo per un periodo massimo di 36 mesi, corrispondendogli il relativo trattamento economico previsto dai CCNL per i tempi ivi previsti, durante la terapia disintossicante. E entrambe le Leggi dicono che questo tipo di diagnosi - ripeto di DIPENDENZA - deve essere fatta dai SERT.
Vi ricordo che ognuno di noi ha il diritto costituzionale di poter rifiutare persino le cure, figuriamoci se non si può negare l'accertamento diagnostico: ci vuole un ordine motivato dell'AG, per poterlo fare comunque.
1) Ad oggi, nessun decreto è stato emanato e ricordo a tutti la ferocissima discussione tra l'avvocato dubini da un lato ed alcuni MC di questo forum e me dall'altro, dove lo stesso dubini ammise che non esistono detti decreti.
2)Quanto agli accertamenti da eseguirsi a cura del MC, la Legge 125/01 dice che il MC può eseguire test all'etilometro (quindi non invasivo) al lavoratore, o in sua vece possono eseguirlo gli OdV medici sul territorio.
3) Non ci sono Linee guida internazionali validate in merito agli accertamenti laboratoristici chimico-clinici utili ad una diagnosi univoca di alcooldipendenza, che resta squisitamente psichiatrica, e quelli esistenti possono dare indicazione al più sull'abuso di alcool come componente alimentare delle diete individuali ma sono ad oggi aspecifici, la stessa CDT oltre ad essere analici chimico-clinica di screening non è validata a livello scientifico internazionale in tal senso, per i motivi che ho più volte ricordato in passato (sono quasi 5 anni, ormai)
4) l'accertamento di assunzione di sostanze psicotrope da abuso è, come già ricordato, giuridicamente previsto SOLO in condizioni di indagini giudiziarie mirate alla definizione di un eventuale reato ad esse connesso,
5)in ogni caso la sua eventuale negatività nulla dice a livello preventivo su cosa farà il lavoratore nei prossimi 12 mesi, quindi non è assolutamente giustificabile ai fini della idoneità per il futuro lavorativo di un certo lavoratore ad una mansione interdetta ai tossicodipendenti.
Io comprendo che un MC non possa campare e lavorare quotidianamente con lo spirito di doversi rivolgere a legali per vedere rispettato il suo diritto/dovere ad osservare le Leggi, ma manifestare una simile acquiescenza passiva a tutto ciò che viene imposto senza supporto legislativo rende il MC stesso correo di un reato costituzionale di cui è sostanzialmente vittima, segnatamente la violazione dell'art. 23 dell Costituzione.
Ciò vale per l'art. 41 c.4 quanti per il 40 c.1, a me 'ste cose non riguardano personalmente ma le trovo inaccettabili come cittadina, io pretendo almeno la certezza e coerenza del diritto, se vivo in uno stato democratico.
E non cambio idea, in merito: sono notoriamente cocciuta, e visto che "ha detto Elsa che" devo lavorare altri 7 anni, ed i miei primi 40 di lavoro non bastano più, ho intenzione di far loro rimpiangere che io non possa nemmeno presentare istanza per il collocamento in quiescenza.
Se non posso "quiescere", allora mi agito: NOT IN MY NAME !
Nofer
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