Più volte nei vari thread ci si imbatte in questa questione, si apportano ragionevoli e fondati motivi per avvalorale la tesi più intervista e quella meno, ma fatemi fare la parte dell'ignorante (un pò ci sono ed un pò ci faccio) a me i dubbi permangono. Sarebbe utile circostanziare ed approfondire nello specifico i reali rischi normati (tipo ed entità efficace di rischio)ad obbligo di sorveglianza sanitaria (tra l'altro ancor più i relativi protocolli congrui ed efficaci...). Cosa vuol dire salvaguardare e promuovere la salute(secondo la definizione OMS peraltro ribadita nell'81)? Quando viene superato il legittimo limite di intervento? Non posso accertare stati di gravidanza, non posso sottoporre i lavoratori ad indagini invasive o peggio a inutili RI senza giustificato motivo, questo è palese. Non posso fare azioni non utili, come pure essendo la SS a carico del DL, non rimettere allo stesso spese non dovute per legge. Ma c'è la possibilità di fare anche qualcosa in più, con consenso informato del lavoratore e benestare del DL (benefit aziendale) che forse non lede i diritti di nessuno e neanche la norma, fornendo magari un prezioso valore aggiunto. Ci sono una serie ilimitata di situazioni sfumate che meritano di essere discusse, ad es. il caso di un rischio stimato irrilevante e la presenza di soggetti per conto loro ipersuscettibili, la presenza di soggetti con pregresse importanti esposizioni (ad es. cancerogeni), come pure la possibilità con un'indagine una tantum, di avvalorare o mettere in discussione l'attendibilità della valutazione dei rischi e del relativo DVR. Oppure il caso di un lavoratore esposto contemporaneamente a tanti fattori di rischio magari ad effetto additivo e complementare, ma tutti singolarmente sotto soglia...Che ne dite?
serenix il 18/03/2012 11:03 ha scritto:
........ Ma c'è la possibilità di fare anche qualcosa in più, con consenso informato del lavoratore e benestare del DL (benefit aziendale) che forse non lede i diritti di nessuno e neanche la norma, fornendo magari un prezioso valore aggiunto.
Che ne dite?
Se c'è il consenso informato del lavoratore ed il MC valuta che ci possano essere rischi per la sua salute correlati alla sua attività lavorativa, nessun limite.
Teniamo presente che nemmeno il parlamento ha potuto imporre ad una ragazza terapie che le avrebbero salvato la vita contro la sua volontà; mi sembra difficile pensare che ad un lavoratore che non vuole correre il rischio di perdere il proprio lavoro per una non idoneità legata al suo stato di salute, in quanto ha i figli all'università, il mutuo da pagare, etc. etc, il MC possa imporre un accertamento sanitario non obbligatorio per legge (ad es. 81/2008).
Il diritto all'autodeterminazione è uno dei fondamentali di ogni democrazia.
armando il 18/03/2012 03:34 ha scritto:
Se c'è il consenso informato del lavoratore ed il MC valuta che ci possano essere rischi per la sua salute correlati alla sua attività lavorativa, nessun limite.
Teniamo presente che nemmeno il parlamento ha potuto imporre ad una ragazza terapie che le avrebbero salvato la vita contro la sua volontà; mi sembra difficile pensare che ad un lavoratore che non vuole correre il rischio di perdere il proprio lavoro per una non idoneità legata al suo stato di salute, in quanto ha i figli all'università, il mutuo da pagare, etc. etc, il MC possa imporre un accertamento sanitario non obbligatorio per legge (ad es. 81/2008).
Il diritto all'autodeterminazione è uno dei fondamentali di ogni democrazia.
A meno che la valutazione dei rischi non indichi la sorveglianza sanitaria, anche per un rischio non normato, presidio preventivo, ai sensi Dell'art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
La redazione di MedicoCompetente.it
L'art. 15 indica, a mio parere, principi generali di prevenzione e protezione; nessun dubbio che la SS sia strumento di prevenzione in senso lato.
Ma l'art. 41 la norma in modo specifico; tenete presente che c'è stata una versione, mi sembra di marzo 2008, che prevedeva al comma 1 anche la lett. c), che esplicitamente indicava la possibilità di effettuare SS nei casi in cui la VdR ne indicava l'opportunità.
Tale comma è stato cancellato su specifica richiesta di una 15ina di associazioni datoriali, con ciò evidenziando la volontà del legislatore.
Teniamo anche presente che la direttiva da cui deriva l'81/2008 prevede sempre il consenso del lavoratore e in nessun caso l'obbligatorietà.
Certo, la materia è complessa e non può essere tagliata con l'ascia, ma vanno contemperate varie normative che stabiliscono vari obblighi, doveri, diritti e divieti di lavoratore, DL e MC.
Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi a SS non obbligatoria, io ci andrei cautissimo con un accertamento sanitario obbligatorio attivato dal DdL o dal MC.
Personalmente lo ritengo con convinzione vietato.
Salve:)
Ottimo thread aperto da serenix.
Penso che nelle situazioni riportate da serenix sia indispensabile la professionalità del medico competente così come una buona comunicazione tra il DL, MC, RSPP e RLS.
Ogni caso è diverso dall'altro, nell' esempio della presenza di più rischi che singolarmente sono a un livello "sotto soglia" ma che hanno un effetto sinergico chi, se non il MC indica che risulta necessaria una sorveglianza sanitaria?
Chi, se non il MC puó motivare che se pur il rischio chimico sia irrilevante per la salute dei lavoratori sia utile verificare la presenza dei lavoratori particolarmente sensibili o verificare attraverso il monitoraggio biologico non "cruento " l'efficacia delle misure preventive e protettive adottate nell'azienda?
Saluti:)
Gennaro Bilancio
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