Cari colleghi,
vi pongo il seguente quesito:
i manovratori delle tipiche gru a colonna usate in edilizia, con radiocomando a terra (joystick), sono da sottoporre ad accertamenti tox-dipendenza in quanto manovratori di macchine movimentazione merci?
Secondo me sì, visto anche le indicazioni di regione Lombardia, ma a proposito ho sentito le più varie interpretazioni che mi hanno fatto sorgere qualche dubbio.
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Rcorda il 30/03/2012 07:29 ha scritto:
Cari colleghi,
vi pongo il seguente quesito:
i manovratori delle tipiche gru a colonna usate in edilizia, con radiocomando a terra (joystick), sono da sottoporre ad accertamenti tox-dipendenza in quanto manovratori di macchine movimentazione merci?
Secondo me sì, visto anche le indicazioni di regione Lombardia, ma a proposito ho sentito le più varie interpretazioni che mi hanno fatto sorgere qualche dubbio.
Grazie anticipatamente per la collaborazione.
Io,che faccio la sorveglianza sanitaria ad una ditta di soli gruisti con analoghi dispositivi di controllo, li faccio a tutti.Sono anche venuti gli ispettori OdV e non hanno battuto ciglio sul mio protocollo sanitario che prevede appunto tali accertamenti.
I gruisti di quekl tipoo non soo soggetti all'obbligo di test, che quindi è vietato, checché ne dicano (o non dicano) quelli dell'ASL. Infatti si parla chiaramenti di "guida di mezzi" non di "manovratori" e, anzi, i manovratori con pulsantiera a terra sono tra l'altro esplicitamente e sclusi nel caso dei carriponte. Fare i test a queste persone è un serio rischio professionale, in caso di contenzioso (alla prima inidoneità) sono ca....voli amari!
Debbo precisare che i gruisti che sottopongo a tali accertamenti non sono solo operatori con pulsantiera a terra ma anche direttamente sul mezzo meccanico, quindi hanno anche una operatività piu' estesa.
bernardo il 01/04/2012 07:53 ha scritto:
I gruisti di quekl tipoo non soo soggetti all'obbligo di test, che quindi è vietato, checché ne dicano (o non dicano) quelli dell'ASL. Infatti si parla chiaramenti di "guida di mezzi" non di "manovratori" e, anzi, i manovratori con pulsantiera a terra sono tra l'altro esplicitamente e sclusi nel caso dei carriponte. Fare i test a queste persone è un serio rischio professionale, in caso di contenzioso (alla prima inidoneità) sono ca....voli amari!
E' proprio questo il dubbio: se li considero analoghi ai carroponte, o se considerare le gru a torre con comando joystick incluse.....
Stasera rileggo con calma FAQ regione lombardia e vi faccio sapere.
Grazie a tutti
bernardo il 01/04/2012 07:53 ha scritto:
I gruisti di quekl tipoo non soo soggetti all'obbligo di test, che quindi è vietato, checché ne dicano (o non dicano) quelli dell'ASL. Infatti si parla chiaramenti di "guida di mezzi" non di "manovratori" e, anzi, i manovratori con pulsantiera a terra sono tra l'altro esplicitamente e sclusi nel caso dei carriponte. Fare i test a queste persone è un serio rischio professionale, in caso di contenzioso (alla prima inidoneità) sono ca....voli amari!
Ciao Bernardo, come promesso ho ripassato.
Vero che l'allegato CU 2007 parla di "Mansioni inerenti le attività di trasporto": conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie.
Incollo però FAQ RL:
"2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento."
A questo punto, essendo le gru edili a torre, mi sembra di intendere che la discriminante siano le 2 ton........Alla faccia della semplificazione!
Buona giornata.
come sempre la chiarezza è quella che ci aiuta e i servizi Spisal sono dirimenti in tal senso, "per non sbagliare vedi tu" oppure "fallo che male non fa" ecc ecc frasi esemplificate per dire come siamo messi ..... boh
Vero tutto, compreso che le FAQ sul piano legale non valgono un accidente di nulla. Chi la redatte si è letteralmente inventato il limite di 2 ton, che non è presente nella norma e quindi non ha alcun valore. E siccome c'è un espresso divieto di fare gli accertamenti a chi non è inserito nell'allegato, io non li faccio. Poi è vero che nel marasma anche gli OdV spesso non sanno come regolarsi, ma per evitare in caso di contenzioso di dover spiegare ad un giudice che si è fatto un accertamento vietato, io consiglio di fare così, salvo cambiamenti o aggiornamenti normativi (ma sulla G.U. o su qualche Bollettino Ufficiale Regionale, mica con le FAQ!
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