Mi scuso se l'argomento è gia' stato oggetto di discussione ma mi trovo in difficoltà:
la domanda che pongo ai colleghi è se i corsi di Primo Soccorso siano esenti Iva o meno.Perchè pare che qualcosa sia cambiato da Gennaio ma non ne ho la conferma.
Grazie per chi vorra' rispondere
gennaio o meno, non ci azzecca niente, come direbbe un noto politico.
Sono esenti da IVA per art. 10 le sole prestazioni diagnostiche.
Un corso di formazione o istruzione non è una prestazione diagnostica nè ad essa collegata o collegabile come invece è stato sancito sin dal 1999 per le altre attività extrasanitarie riconducibili alle attività di MC.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Se il corso è rivolto a lavoratori di cui sei il medico competente è ESENTE IVA (art. 6 della legge 133 del 1999 - risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Se i corsi li fai per un ente terzo oppure è rivolto a persone che non sono dipendenti delle aziende di cui sei medico competente devi assoggettare ad IVA le rispettive quote.
non è come dici tu, caro frama, perchè non è ciò che fa "in genere" il MC nell'azienda ad essere esente da IVA ma solo ciò che fa in relazione alla sua attività di sorveglianza sanitaria. Parecchio tirata per i capelli, che quando se ne accorge la corte di giustizia ci fa tutti neri, si parte dal principio che anche girare per la fabbrica a guardare le condizioni di lavoro al fine di potere esprimere una corretta giudizio è una "diagnosi". Io ci vedo ancora più tirata per i capelli la redazione della relazione "di fine anno", ma anche per quella si potrebbe cercare di rabberciare il fatto che i dati statistici a propria volta contribuiscono alla formazione della "prestazione diagnostica" del MC nel suo complesso.
Infatti, se vai a leggere la CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005 dell'Agenzia delle entrate, a commento e chiarimento di un paio di sentenze dell Corte Europea di Giustizia, troverai che:
7) Prestazioni del medico competente
Le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181).
Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro
E la risoluzione n. 181 del 18/09/2003 testualmente detta:
L'articolo 10, primo comma, n. 18, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esenta dall'Iva "le prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona
nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza".
E' da rilevare, inoltre, che l'articolo 6, comma 10, della legge 13
maggio 1999, n. 133, ha dato un'interpretazione autentica di tale norma
ricomprendendo nella fattispecie in questione anche le prestazioni mediche
rese dal medico competente, nell'ambito della sua attivita' di sorveglianza
sanitaria sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Al riguardo, si ritiene che la norma appena citata abbia carattere
oggettivo e che, pertanto, le prestazioni in questione siano da ricondurre
al trattamento di esenzione indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto che le fornisce.
Ora, a mio avviso erogare il corso di primo soccorso non è una prestazione sanitaria bensì didattica, (sarebbe una prestazione sanitaria eseguire un primo soccorso ma non lo è certo insegnarla), per di più regolamentata da una norma a sé stante, ed il MC "nell'ambito dei suoi obblighi ex coso 81" è tenuto "alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro" (cfr. art. 25, ovviamente, ed ovviamente c.1 lettera a). Non ad effettuare il corso...
Se tieni presente poi che, in base alla lettura delle sentenze in parola, l'Agenzia delle Entrate dice molto chiaramente che non solo le visite peritali legali ma addirittura i certificati dei MMG di idoneità a svolgere generica attività lavorativa sono soggetti a IVA, te ne rendi conto. D'altronde, non è il "medico" ad essere esente da IVA ma la "prestazione sanitaria": non avrebbe senso che una stessa prestazione fatta da un sanitario sia esente e fatta da un altro no. Capisco che tu penserai " ci sono una quantità di cose senza senso!", ma questa no, ancora non l'hanno fatta.
E fate attenzione, che questi delle tasse stanno come pazzi assatanati, e sempre per via del fatto che i medici proprio per questa loro esenzione parziale sono invisi a tutti gli altri professionisti se dovesse uscire un bubbone del tipo "sotto inchiesta per evasione fiscale dei MC che evadevano l'IVA in combutta con le aziende" voi non campate più, e magari si accorgono anche dei sopralluoghi etc. etc...
Questo, non a mio avviso - che non è mestiere mio - ma a leggere la norma e le circolari di chiarimento.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Si ma il corso di primo soccorso è anche comprensivo di una prova pratica che, al di là del manichino o meno, comprende anche altre manovre (misurazione pressoria, misurazione della temperatura, frequenza respiratoria, polsi), che sono manovre diagnostiche che seppur insegnate, comunque vengono fatte su persone.
Per cui, almeno nelle aziende in cui siamo noi medici competenti, io credo che possiamo "esentarci" dal questa inutile tassa.
Anche perchè l'articolo citato, al di là di circolari o meno, è abbastanza generico, e non comprende solo la sorveglianza sanitaria:
10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono
intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
le prestazioni del medico competente non comprendono solo la sorveglianza sanitaria
Ho chiesto il parere di esperti e a meno che non scrivo castronerie sulle fatture, per esempio rimborso spese di viaggio (che sono da assoggettare ad IVA), non ci dovrebbero essere problemi.
In passato assoggettavo ad IVA sopralluoghi, relazioni,corsi, riunioni, tutto ciò che non fossero visite ed esami complementari.
Poi da quando è uscita questa circolare dell'agenzia dele entrate che ha messo come obiettivo fondamentale la tutela della salute e la prevenzione, ho dovuto aggiustare il tiro.
Io avrei tutto l'interesse ad assoggettare ad IVA perchè potrei scaricarmi parte dell'IVA dei miei acquisti.
Ho posto il quesito a più di un commercialista e la risposta è stata "più chiaro di così...cosa vuoi che devono scriverti ancora"?
Poi devo dire che ogni anno ho la visita da parte della agenzia delle entrate che mi spulcia registri e fatture e finora le uniche cose che ha trovato che le ditte per le quali faccio prestazioni alcune non hanno pagato tutte le ritenute d'acconto e devo io mettermi al posto dello Stato per far versare quanto dovuto altrimenti ce li rimetto io..... Questo è il paradosso all'italiana della ritenuta d'acconto e mettiamoci anche l'IVA che adesso è al 21%.
Quello che invece è uno schifo sono quelle associazioni ONLUS (senza fini di lucro) che erogano corsi di Primo Soccorso e si fanno pagare profumatamente ed esenti IVA.
solo per ribadire che la formazione ai lavoratori sulle tecniche di primo soccorso non è un "adempimento sanitario del medico competente" ai sensi del fu 626, attuale 81. Mi pare proprio chiaro-chiaro-chiaro che la formazione dei lavoratori sul primo soccorso sia ai sensi del DM 338/03, se rientrasse nei compiti del MC per la sua prestazione sanitaria starebbe scritto oggi nell'art. 25, e all'epoca nel 388 all'art. 3 dove dice
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
avrebbero scritto "e svolta preferibilmente dal MC, ove nominato, in collaborazione etc. etc. "
All'epoca, io le fatturai con IVA, mentre sino tutto il resto era "esente per art. 10 c. 18", come riconosciuto ex lege dal 1999.
Quanto alle ONLUS, sono esenti dall’applicazione dell’IVA le seguenti attività:
• trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art.10 n. 15 DPR 633/72);
• prestazioni di ricovero e cura (art. 10 n. 19);
• prestazioni educative dell’infanzia (art. 10 n. 20);
• prestazioni socio-sanitarie (art. 10 n. 27-ter).
Quindi, strictu sensu, anche loro se svolgono attività didattiche l'IVA ce la devono mettere.
Se loro riescono a dimostrarmi che un'attività tipicamente didattica rientri nel trasporto di malati e feriti, o in ricovero e cura, e voi riuscite a convincermi che la medesima attività sia tra "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza", allora ok, concordo.
Poi, dico, fate come volete.
Io resto dell'avviso che fare troppe regole e ciascuna di esse con troppe eccezioni crea troppa interpretabilità ad libitum.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
concordo con Nofer ( l'avevo verificato già da anni direttamente con la sede locale della AGENZIA DELLE ENTRATE
frama il 31/03/2012 01:28 ha scritto:
Ho chiesto il parere di esperti e a meno che non scrivo castronerie sulle fatture, per esempio rimborso spese di viaggio (che sono da assoggettare ad IVA), non ci dovrebbero essere problemi.
In passato assoggettavo ad IVA sopralluoghi, relazioni,corsi, riunioni, tutto ciò che non fossero visite ed esami complementari.
Poi da quando è uscita questa circolare dell'agenzia dele entrate che ha messo come obiettivo fondamentale la tutela della salute e la prevenzione, ho dovuto aggiustare il tiro.
Frama, mi permetto di segnalarti che il rimborso spese di viaggio è assoggettabile IVA solo se "forfettario" (es: rimborso spese di trasferta e soggiorno € 350,00), se vai in piè di lista ed alleghi in originale la documentazione devi scorporare l'IVA da ciascuna fattura/ricevuta fiscale, segnare nell'imponibile la somma e l'IVA come voce a parte ma sempre nell'imponibile, poi si aggiunge il bollo da 1,81 a carico del tuo cliente. Tu avrai così l'effettivo rimborso di tutto quanto hai speso, quindi hai anticipato ma non ti costa niente e il tuo cliente si scaricherà l'IVA.
E se il tuo commercialista è uno che non fa caricare le fatture ad una segretaria priva di qualunque conoscenza, non corri nemmeno il rischio di pagarci sopra le tasse perchè nel modello UNICO c'è un rigo apposito dove segnare le spese di alberghi e ristoranti e sono deducibili per intero, fino ad un massimo del 2% sul reddito lordo. Anche se il 2% è pochetto: significa 1000 euro/anno su un fatturato di 50.000, e voi sapete bene che per tirar su anche solo 50.000 euro in un anno già di panini a merenda se ne vanno un po' più di 1000 euro (4 euro per panino e acqua minerale al giorno, a volte ci si fa e a volte no...).
Che poi è il motivo per cui un po' tutti noi lib prof tendiamo a fatturare un rimborso forfettario -cercando di lasciarci la quotina per coprire le tasse- o, in alternativa, ad essere direttamente "ospiti" del ns. cliente.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Pochi arrampicamenti sugli specchi: sono IVA imponibili, a meno che non sia il cliente ad essere esente IVA. Ad esempio enti pubblici come ASL e Scuole non pagano l'IVA sulla formazione. Ma al di fuori di questo son imponibili, anche se fatti dal Medico Cometente aziendale.
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