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Applicazioni Sanzionatorie per il personale dirigenziale delle ASL ,che non si sottopone alle visite periodiche ed agli accertamenti sanitari ,previsti dal medico competente attraverso il protocollo sanitario e la valutazione dei rischi lavorativi.

Questo argomento ha avuto 2 risposte ed è stato letto 2664 volte.

gen57@libero.it

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  • Applicazioni Sanzionatorie per il personale dirigenziale delle ASL ,che non si sottopone alle visite periodiche ed agli accertamenti sanitari ,previsti dal medico competente attraverso il protocollo sanitario e la valutazione dei rischi lavorativi.
  • (06/08/2001 17:47)

Cari colleghi,


chiedo a tutti coloro che esercitano la attività di medici competenti presso le strutture sanitarie ASL,consigli in merito alla latitanza o al rifiuto di alcuni, colleghi medici di sottoporsi alle visite ed agli A.S.P.P.


Tali rifiuti ,sono sempre accompagnati da commenti di superficialità, che poco si addicono a figure sanitarie, che si presume conoscano bene i rischi di infezioni di tipo biologico-chimico-fisico.


Quali rimedi ,oppure quali sanzioni mettere in essere ,e da parte di quale organo preposto :


1) Organo di vigilanza ASL


2) Direttore Generale


3) Direttore Sanitario


4) Comunicazioni alla Procura della Repubblica


Trovo comunque sia spiacevole e poco ortodosso ricorrere, dopo diverse comunicazioni verbali e scritte" ad personam "che invitavano i colleghi Dirigenti ad effettuare controlli sanitari ,introdurre il sistema sanzionatorio.


P.S. A mali estremi,estremi rimedi.


Grazie anticipato a tutti coloro che mi daranno soluzioni e consigli in merito.

GiovanniGuglielmi

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  • Applicazioni sanzionatorie per il personale delle ASL che non si sottpone alle visite mediche
  • (07/08/2001 14:50)

Caro collega,


il dirigente quantunque medico che si rifiuti di sottoporsi a visita medica periodica è da considerare come un qualsiasi altro tipo di "lavoratore", ragione per cui, invitato ulteriormente per iscritto deve essere reso edotto che la mancata visita è sinonimo di non idoneità temporanea alla mansione specifica con tutte le conseguenze amministrative, disciplinari e penali che comporta tale provvedimento una volta formalizzato alle competenti autorità.


Per quanto concerne il regime sanzionatorio della D.lvo 626/94 si deve fare riferimento a:


- Art.5 (obblighi dei lavoratori): g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti


- Art.93 (contravvenzioni commesse dai lavoratori) 1 a) con l 'arresto fino ad un mese o con l 'ammenda da lire quattrocentomilaa lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5 comma 2


Inoltre , qualora il Dirigente del Reparto, la Caposala o il Coordinatore Tecnico non vigilino sull 'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti sono possibili in base all.art.90 dell ': "arresto sino ad un mese o ammneda da £300.000 a 1.000.000."




Per coloro che sono esposti a radiazioni ionizzanti:


- Obbligo di sottoporsi a visita ex Art.68 D.l.vo 230/95


- In caso contrario le sanzioni sono previste dall 'art.139: "arresto fino a 15 gg o ammneda da £200.000 a £ 800.000 e a quelle previste dall.art.86: "allontanamneto dal lavoro"




Vi sono state in merito anche numerose sentenze della Corte di Cassazione anche prime dell 'avvento del "626":


- Cass. Pen. Sez. III, 20 giugno 1991 n°6828 "…In caso di rifiuto dei lavoratori di sottoporsi alla visita del medico designato dal datore di lavoro, questi ha l 'onere di procedere senza indugio all 'irrogazione di sanzioni disciplinari e, persistendo il rifiuto dei dipendenti, di provvedere al loro licenziamento per giusta causa"

- Cass. Pen. Sez. III, 6 aprile 1993 n° 3160: "..il datore di lavoro è tenuto ad esigere dai lavoratori esposti all 'azione di sostanze tossiche ed infettanti, l 'oobligo di sottoporsi ai controlli sanitari periodici, applicando sanzioni disciplinari adeguate sino a giungere al licenzoiamentoi per giusta causa.."




Quindi i livelli di intervento possono essere :


1) informazione per scritto ai dipendenti della normativa vigente, dell 'importanza del giudizio di idoneità con le possibili conseguenze in caso di rifiuto di sottoporsi a visita


2) informativa al datore di lavoro dei dipendenti che si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti previsti.

PREVEMP

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Provenienza
Pisa
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  • Re: Applicazioni Sanzionatorie per il personale dirigenziale delle ASL ,che non si sottopone alle visite periodiche ed agli accertamenti sanitari ,previsti dal medico competente attraverso il protocollo sanitario e la valutazione dei rischi lavorativi.
  • (21/08/2001 17:49)

Personalmente, quando facevo il medico competente USL, avevo un rapporto diretto con il Direttore Sanitario: se dopo qualche sollecitazione "amichevole" (ma sempre scritta) l 'interessato non si presentava, comunicavo il tutto al D.S. e per me la questione finiva lì.


In genere, però, la cosa non finiva lì, perché l ' interessato si presentava a breve giro di posta con in mano la cortese, ma ferma, nota del D.S., che adombrava anche la possibilità di sanzioni.


Qualche protesta ("Io ho da fare" "Non si fa così".. e se no come? ognuno di noi ha un suo lavoro da fare, e deve renderne conto a qualcuno);

ma dopo la visita se ne andavano apparentemente contenti.





Insomma, il metodo funzionava, purché non se ne abusasse.





Saluti


Paolo Del Guerra

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