Quando vi sono due o più soci (datori di lavoro, con dipendenti) che lavorano nella azienda, ad es. in piccole realtà di artigiani, devo sottoporre anche loro a sorveglianza sanitaria, oltre ai dipendenti?
In caso affermativo quale è il riferimento legislativo (mi è stato parlato di una sentenza della Corte di Cassazione)?
E se esiste tale obbligo, quali sarebbero le conseguenze per il datore di lavoro ed il medico competente che effettua le visite solo sui dipendenti?
Il riferimento legislativo credo sia l 'art. 2 del D.L. 626/94 nel quale sono equiparati ai lavoratori (e come tali sottoposti a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge) "i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi, ...". le conseguenze sono quelle previste dagli artt. 89 e 92 dello stesso decreto.
Tony Porro
Viste le varie interpretazioni esistenti dell 'art. 2 sul territorio italiano, ti consiglierei di informarti direttamente all 'ispettivo territorialmente competente.
Non esiste nessun dubbio interpretativo. Cinque, e se non mi ricordo male addrittura sei sentenze della Cassazione, assolutamente uniformi e senza mai nessuna sentenza contraria, hanno già chiarito il problema poi recepito dal legislatore con il D.Lgs 626/94.
Presupposti della sorveglianza sanitaria sono la coesistenza del rischio di malattia professionale e di un rapporto di subordinazione.
Nel caso uno dei due soci sia rappresentante legale, questi è considerato datore di lavoro con relative responsabilità penali mentre tutti gli altri soci diventano siìoggeti tutelati e quindi questi ultimi devono fare la visita (sempre che vi sia rischio di MP).
Se entrambi i soci sono legali rappresentanti entrambi sono esonerati dalle visite (ma questa è una pazzia perchè allora entrambi rispondono penalmente: ricordo che le multe e le condanne non si dividono)
In assenza di legali rappresentanti vanno esaminate le quote: se un socio ha il 51% o più, è equiparato al datore di lavoro mentre l 'altro socio farà le visite.
Se nessun socio supera il 50% (e se non c 'è legale rappresentante) tutti soci rispondono penalmente ("societas non potes delinquere") e, contemporanemente, entrambi vanno sottoposti a visite
Spero di essermi spiegato
2 rappr. legali: ci sono interpretazioni che sostengono che entrambi sono subordinati ad una "superiore" societa ' astratta, appunto la societa ' che essi formano (non so se son stato chiaro o se sono chiari coloro che sostengono cio '). Secondo questo punto di vista, risultano soggetti anche i rappresentanti legali!
Esistono realta ' in cui i soci familiari sono esentati per legge, v. prov. BZ.
C 'e ' qcosa riguardo cio ' che ho appena scritto su quelle 5 o 6 uniformi sentenze della Cassazione?
Tra le tante ti segnalo
Cass. 26.6.96 Bernardino: “al fine di esonerare da responsabilità il legale rappresentante di una società per azioni, è irrilevante che questi non abbia ricevuta la delega ad occuparsi di sicurezza del lavoro, ma occorre che sia stata delegata ad altri la responsabilità antinfortunistica, altrimenti compresa nella qualità di rappresentante legale della società”
Cass. penale, sez. III, 13-12-1984 (17-10-1984), n. 10981 (sent.) - Pres. BOTTINI F - Rel. IANNACCONE P - P.M. (CONF)CUCCO - Imp. LIEBE : “Quando il datore di lavoro è una persona giuridica, è compito della persona fisica, attraverso la quale agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, dotare l 'impresa di apparati strumentali conformi alla normativa antinfortunistica. Questo compito, che inerisce ex lege alla qualità del legale rappresentante e non abbisogna di espresso conferimento, non è escluso dalla circostanza che oggetto di delega sia la direzione commerciale della impresa; invero tale oggetto ha carattere integrativo e non esclusivo della posizione del soggetto nell 'ambito della impresa societaria”.
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