una mio amico non vedente, assunta quindi con le assunzioni obbligatorie, dopo un periodo di malattia, è stata ex art 5 L 300/70 chiamata a Visita Medica Collegiale presso la sua ASl di Residenza UOC Accertamento idoneità lavorativa. Questo collegio la ha valutata idonea, il datore di lavoro, attaccandosi ad un errore materiale della ASl che prima inviava certificato di inidoneità e successivamente rettificava lo stesso inviato certificato di idoneità, chiede alla non vedente di sottoporsi a nuova visita presso altro organo pubblico. L'esito di una visita medica collegiale deve essere impugnato e presso chi per farne decadere la validità? Può il datore di lavoro, senza chiedere spiegazioni circa l'errore commesso dalla ASL nel mandare due certificati, chiedere la lavoratore di sottoporsi a nuova visita medica in 1 altra struttura (Ospedale -dipartimento medicina legale)?
Grazie a chiunque mi può aiutare
In base all'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70) il datore di lavoro può far verificare l'idoneità del lavoratore, attraverso una struttura pubblica.
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