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Procedure standardizzate VDR piccole imprese

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angeloangiolini

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Provenienza
Cremona
Professione
Medico
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16
  • Procedure standardizzate VDR piccole imprese
  • (21/05/2012 23:05)

Qualcuno mi spiega perché prima prorogare di 6 mesi l'obbligo di valutare rischi secondo procedure standardizzate e pochi giorni dopo approvare le P.S. per la VDR per le imprese fino a 10 dipendenti?
Non era più logico prima approvare le procedure e poi eventualmente prorogarne l'entrata in vigore?
Qualcuno ha trovato una bozza, un'anticipazione?
Se, come penso e spero, le P.S. riguarderanno solo le nuove imprese, perché la proroga?
Oppure devo intendere che TUTTE le microimprese esistenti dovranno adeguarsi alle P.S. o comunque rielaborare le VDR?

Roma, 16 Mag - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate, il cui utilizzo per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori è previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08, non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro. In assenza di queste procedure, il D.lgs. 81/08 prevede che i datori di lavoro di queste microimprese possano autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, ma solo fino al termine massimo del 30 giugno 2012. A decorrere dal 1° luglio 2012 sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. L’avvicinarsi di questa scadenza e la contemporanea mancanza delle procedure hanno quindi portato alla proroga prevista dal nuovo decreto legge. Il decreto, infatti, precisa nelle motivazioni iniziali: “Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie”.

Roma, 17 Mag - La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro ha approvato ieri le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Le nuove procedure saranno recepite attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
All’entrata in vigore delle procedure, i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori potranno quindi procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell’articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. La possibilità di autocertificazione terminerà infatti il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente DECRETO-LEGGE** 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08: "5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)."
Con l’approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi, possibilità finora esclusa in quanto il comma 6 dell’articolo 29 prevedeva che in assenza di tali procedure la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie previste dall’articolo 28 del D.lgs. 81/08: "
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4."

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