Circa quattro anni or sono richiestomi, accettai l'incarico di medico competente dell'ospedale, avendone i titoli, nel quale fino a quel momento svolgevo il ruolo di dirigente medico di direzione sanitaria. La nomina di medico competente fu fatta con una determina dirigenziale nella quale il datore di lavoro pro tempore specificava chiaramente che rimanevo a tutti gli effetti dirigente medico della direzione sanitaria . Circa due mesi fa ho ricevuto dal direttore generale un trasferimento in un servizio dei medici competenti con una nota che revocava ogni precedente atto e disposizione di servizio, per cui all'improvviso non faccio più parte della direzione sanitaria, perdendo di fatto tutto il mio pregresso come direzione sanitaria, come sostituto del direttore sanitario e come aspirazione a diventare direttore sanitario, che e' la mia branca dove ho vinto pubblico concorso. Non appena trasferito in questo servizio ricevevo altre due nomine a medico competente in altre sedi, oltre a quella che svolgo in ospedale, con un fax dove non si legge nemmeno il datore di lavoro che mi nomina, datore di lavoro che da noi non e'il direttore generale ma i responsabili delle macroaree,ospedale,distretto,dipartimento nomine non concordate assolutamente con il sottoscritto, senza chiederne la disponibilita e sopratutto la fattibilita; facendo gia' il medico competente in ospedale con circa 800 lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria. Tali nomine richiedevano la mia firma per accettazione e la dicitura che avrebbero avuto decorrenza dalla data di accettazione. L'oggetto del fax:NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, NON VIENE MAI MENZIONATA LA PAROLA ORDINE O DISPOSIZIONE DI SERVIZIO. Non avendo risposto a tali fax dopo circa due mesi ho ricevuto una nota ove si diceva che erano stati attivati provvedimenti disciplinari per mancato adempimento alle disposizioni di servizio della direzione generale.
QUESITI:
1) POSSO CONTESTARE ED IN CHE MODO QUESTO TRASFERIMENTO, NON DA UNA SEDE AD UN'ALTRA NON DA UN OSPEDALE ALL'ALTRO, MA ADDIRITTURA DA UNITA' OPERATIVA, OVE ERO VINCITORE DI CONCORSO, ALL'ALTRA PERDENDO TUTTA LA MIA CARRIERA, altresì presente che usufruisco dei benefici della legge 104/92/art 3 comma 3 PER ASSISTERE UN GENITORE DISABILE.
2)In merito ai provvedimenti disciplinari, la mia tesi e' che si tratta di nomina, soggetta ad accettazione, quindi anche a rifiuto, o anche a pensarci, che non e' stata concordata, che non si sono valutati i carichi di lavoro, che sul medico competente gravano molte incombenze, anche di carattere penale, che va ponderata, programmata, che non e' la sostituzione di un collega per qualche giorno, ma un'attività di cui si e' responsabile tutto l'anno, una volta accettata, come da dlgs 81/2008 E CHE NON MI E' STATA NOTIFICATA NELLE FORME DOVUTE
3) esiste uno standard lavoratori x medico competente?
mi verrebbe da risponderti con "a chi hai pestato i calli? di chi intralciavi il luminoso incedere alla vetta della direzione sanitaria?". ma non ti serve.
A parte che a mio avviso ti serve innanzi tutto un giuslavorista, più che il parere di altri MC oppure di "nemmenomedici" come me, il tuo problema è che tu sei dipendente di quella ASL; e prescindendo dalla fictio juris della figura del DdL inteso ex coso 81, variamente identificata a seconda delle ASL, è con il direttore generale p.t. che tu hai un rapporto di lavoro instaurato, ed è a lui che rispondi ed è sempre lui che porti in giudizio se si comporta in modo extracontrattuale. Se sei vincitore di concorso assegnato in una certa qualifica di un certo posto, per spostarti ci vuole una delibera, che io sappia, proprio come quella che è servita per assumerti in servizio effettivo post concorso. Non mi pare che i DG abbiano poteri monocratici di questa portata e appunto ti serve un buon avvocato giuslavorista. Se c'è una delibera/determina del consiglio dei sanitari ove insediato, alle spalle del tuo trasferimento, è quella che va impugnata davanti al TAR se la si ritiene illegittima.
Non c'è nessun limite numerico del rapporto MC/lavoratori, nè credo lo metteranno mai per evidenti motivi di sopravveniente possibile incompatibilità di tanti "grossi nomi", anche se io credo ci vorrebbe: se un MMG, che non è detto debba visitare per forza tutti i suoi assistiti ogni mese ma solo quelli che vanno da lui o lo chiamano perché sono malati, non ne può avere più di 1500, direi che almeno lo stesso limite numerico, proprio per decenza di visita, non dovrebbe essere superato anche dai MC, dove -videoterminalisti esclusi- almeno una volta l'anno sono obbligati a visitarli tutti.
Poi ancora, chi designa il MC è il DdL, ma il rapporto che è ammesso esista è limitato da quanto esplicitamente richiamato in art. 39 comma 2, e cioè:
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Ora, tu non sei certamente nel secondo caso. E vedo complicata una convenzione dell'ASL con se stessa o tra due suoi pezzi. Non resta che il terzo ed ultimo tipo di rapporto come dipendente del datore di lavoro.
Se il direttore generale non è DdL, non può "nominarti" per forza, lo può il tuo DdL relativamente alle strutture ospedaliere dove è a sua volta DdL, ma deve bene essere supportto da documentazione giustificativa perchè di fatto ti ha distolto dal lavoro per cui sei stato assunto. E se chi ti nomina non è tuo DdL non può obbligarti nemmeno se è tuo superiore gerarchico al quale devi il "normale spirito di diligenza". Non è "normale" uno spirito di diligenza che ti caricherebbe di doveri che esulano dal contratto di lavoro per il ruolo ed i compiti per cui sei stato assunto.
Ecco, ti ho dato di che andare a raccontare all'avvocato. Normativa di riferimento, le varie leggi di riforma sanitaria con particolare riferimento a 502/92 e 229/99, il vostro contratto nazionale parte normativa, per le parti carenti nella regolamentazione degli Enti locali c'è il TU 10 gennaio 1957 per gli impiegati civili dello stato, quindi il decreto 81/08 e s.m.i..
Ah, e la Costituzione. Artt. 3, 23 e 97.
peccato per l'ultimo, sarebbero numeri da giocarsi tutte le settimane.
P.S.: tu sei caduto nel trappolone come un ferloccone 4 anni fa, mi sa che adesso è tardino per recuperare tutto. Scegli cosa vuoi salvare prima di andare dall'avvocato.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
le questioni che poni sono più di natura sindacale che non professionale e ribaderei il consiglio di sentire un legale e un sindacato; ma a quanto già detto da Nofertiri aggiungerei:
1) tu hai accettato l'incarico 4 aa fa avendone i titoli (quella volta, ma ora?) per fare il MC, se non sei specialista in Medicina del Lavoro ma in Igiene o Medicina Legale avresti dovuto fare un "master" che non mi risulta sia stato ancora attivato da nessuna parte: quindi se il DdL ha nominato MC un medico che non ha i requisiti ha commesso un illecito (e non mi pare proprio che uno specialista in Igiene se ha cominciato a fare il MC prima della modifica della norma, possa continuare a farlo senza il master).
2) mi risulta che sia possibile assegnare un medico da un servizio ad un altro, ma se vi sono motivate esigenze di servizio (ridimensionamento o chiusura del servizio da cui si proviene): rivolgiti ad un legale ma credo ci sia ampia possibilità di contrastere il provvedimento soprattutto se il tuo posto è stato poi dato a qualcun altro
3) non capisco se le nuove nomine di cui parli si riferiscano a diverse sedi della tua stessa azienda o ad aziende/amministrazioni diverse dalla tua che con essa si sono convenzionate; in questo secondo caso ritengo non possibile la nomina senza una tua accettazione; nel primo caso (fatti salvi i punti 1 e 2) non ci vedrei niente di strano: a treviso siamo in 2 MC per circa 5000 dipendenti, divisi in 2 ospedali e numerosi sedi territoriali.
per quanto riguarda il rapporto MC/dipendenti c'è un altro tread aperto in questi giorni
gdigiacomo il 01/06/2012 09:23 ha scritto:
le questioni che poni sono più di natura sindacale che non professionale e ribaderei il consiglio di sentire un legale e un sindacato; ma a quanto già detto da Nofertiri aggiungerei:
1) tu hai accettato l'incarico 4 aa fa avendone i titoli (quella volta, ma ora?) per fare il MC, se non sei specialista in Medicina del Lavoro ma in Igiene o Medicina Legale avresti dovuto fare un "master" che non mi risulta sia stato ancora attivato da nessuna parte: quindi se il DdL ha nominato MC un medico che non ha i requisiti ha commesso un illecito (e non mi pare proprio che uno specialista in Igiene se ha cominciato a fare il MC prima della modifica della norma, possa continuare a farlo senza il master).
2) mi risulta che sia possibile assegnare un medico da un servizio ad un altro, ma se vi sono motivate esigenze di servizio (ridimensionamento o chiusura del servizio da cui si proviene): rivolgiti ad un legale ma credo ci sia ampia possibilità di contrastere il provvedimento soprattutto se il tuo posto è stato poi dato a qualcun altro
3) non capisco se le nuove nomine di cui parli si riferiscano a diverse sedi della tua stessa azienda o ad aziende/amministrazioni diverse dalla tua che con essa si sono convenzionate; in questo secondo caso ritengo non possibile la nomina senza una tua accettazione; nel primo caso (fatti salvi i punti 1 e 2) non ci vedrei niente di strano: a treviso siamo in 2 MC per circa 5000 dipendenti, divisi in 2 ospedali e numerosi sedi territoriali.
per quanto riguarda il rapporto MC/dipendenti c'è un altro tread aperto in questi giorni
Egregio collega, tutto giusto quello che dici, eccetto, secondo me, un particolare:gli specialisti in Igiene e Med. Preventiva POSSONO esercitare il ruolo di Medico Competente se lo esercitavano PRIMA dell'entrata in vigore dell'81/08 o durante la stessa entrata in vigore.
Distinti saluti.
zuppida il 01/06/2012 03:04 ha scritto:
Egregio collega, tutto giusto quello che dici, eccetto, secondo me, un particolare:gli specialisti in Igiene e Med. Preventiva POSSONO esercitare il ruolo di Medico Competente se lo esercitavano PRIMA dell'entrata in vigore dell'81/08 o durante la stessa entrata in vigore.
Distinti saluti.
vado a memoria, ma andrò a ricontrollare le norme: prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81 gli specialisti in Igiene (o in qualsiasi altro) potevano fare il MC se in possesso dell'autorizzazione ex art.55 DLgs 277/91: questi ultimi sono MC a tutti gli effetti ai sensi del 81
(il tutto senza nessuna acredine nei confronti di nessuno)
Gli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva, o Medicina Legale, che al momento dell'entrata invigore del D.Lgs. 81/08 esercitavano il ruolo di medico competente (anche se hanno iniziato il giorno stesso) e quelli che possono dimostrare di averlo esercitato per almeno un anno nel triennio precedente, possono esercitare la funzione di medico competente senza necessità di fare il master. Quelli che furono autorizzati ex D.Lgs. 277/91 sono un'altra categoria, potevano anche non essere specialisti in nulla, bastava aver fatto il medico di fabbrica per quattro anni.
Circa la questione posta dal collega medico competente ex direzione sanitaria, concordo sul fatto che si tratta di un problema giuslavoristico-sindacale. Osservo peraltro che il Direttore Generale è in effetti un organo monocratico e che un dipendente può comunque sempre essere trasferito ad altro incarico o ad altra unità operativa, e che comuque quando si riceve un ordine di servizio (anche a mezzo fax) prima si adempie, poi eventualemente si contesta sul piano legale o sindacale.I diritti acquisiti coi concorsi, relativamente all'unità operativa di destinazione o alla sede, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, sono solo un ricordo del passato.
bernardo il 01/06/2012 08:44 ha scritto:
Osservo peraltro che il Direttore Generale è in effetti un organo monocratico e che un dipendente può comunque sempre essere trasferito ad altro incarico o ad altra unità operativa, e che comuque quando si riceve un ordine di servizio (anche a mezzo fax) prima si adempie, poi eventualemente si contesta sul piano legale o sindacale.I diritti acquisiti coi concorsi, relativamente all'unità operativa di destinazione o alla sede, purtroppo o per fortuna a seconda dei punti di vista, sono solo un ricordo del passato.
sull'ultima affermazione, come su tutta la prima parte del post di bernardo che non ho riportato, sono totalmente concorde.
Sul fatto dell'Ordine di Servizio pure, e pure sukam ritengo lo sia atteso che nel suo post ha ben specificato e pure bello grosso:
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE, NON VIENE MAI MENZIONATA LA PAROLA ORDINE O DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
Di fatto e secondo gli usi, il medico competente deve "accettare" la nomina: prova ne siano i giudizi in cui una "lettera di incarico" non sottoscritta dal MC in parola - che come abbiamo letto su questa ed altre pagine web capita non ne sappia assolutamente nulla - non esime il DdL dall'avere sanzione per violazione di art. 18.1.a).
Qua però, e adesso scivolo dal "fatto" al "diritto", siamo davanti al caso di un DdL "coordinatore" titolare del rapporto di lavoro, il DG, che comunica al dipendente una sua decisione che non esisterei a definire PERSONALE!
Infatti, se l'assegnazione di personale sanitario da un servizio ad altro servizio può essere lecita quanto legittima, ma vi necessitano dei presupposti perchè appunto è finita l'epoca del "ti faccio accedere con questo concorso e poi ti faccio andare dove vuoi tu", non può ex jure essere ritenuta legittima la designazione di un MC da parte di un soggetto che non sia il DdL - per quanto in condizioni di "fictio juris" sull'dentificazione del DdL ai sensi del secondo periodo della letterilla b) del commillo 1 di art. 2 del coso 81.
Come mia abitudine, dovuta professionalmente acquisire, io tendo ad esaminare il quadro complessivo in cui ci si sta muovendo, e come al solito ci troviamo davanti ad una norma che contiene o addiruttura ingenera antinomie giuridiche, il che detto potabile equivale a dire che dà ragione a tutti e torto agli stessi tutti a seconda di quale frasetta vai a leggere.
L'unico caso in cui l'azione del DG potrebbe essere ritenuta perfettamente legittima, sempre che vi siano i presupposti organizzativo-amministrativi necessari, e per conseguenza il comportamento di sukan passibile di sanzione disciplinare, sarebbe quello contemplato nell parte finale della citata letterilla b), laddove detta:
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
.
La mia opinione per "dare ragione a sukan" è che si debba invocare il principio di specialità di coso 81 rispetto al 229/99, mentre se si vuole "dare ragione al DG" ci si può attaccare alla priorità della corretta gestione della cosa pubblica come da art. 97 della Costituzione c.1 ("I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"), al quale un avvocato palluto però potrebbe opporre l'altrettanto gerarchicamente valente comma 2 del medesimo art. 97 : "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".
Per come leggo io la questione, quindi, sukan batte DG 2 a 1 perchè ha dalla sua la costituzione e la gerarchia delle fonti del diritto, mentre il DG può far valere, sempre se ha tutta l'istruttoria a posto, "solo" il suo dovere costituzionale finalizzato al buon andamento del pubblico ufficio per cui gli serviva il MC per quegli ospedali.
la domanda è: ma prima ce l'avevano un MC quegli altri ospedali, giusto? e lo cambiano perchè ....? ha senso sostituire un MC andando ad interferire con un principio di continuità assistenziale che proprio nelle attività sanitarie dovrebbe essere ben compreso e sopratutto, se lo ha, qual è?
In ogni caso, sukan non ci dice quando ha ricevuto la "nota ove si diceva che erano stati attivati provvedimenti disciplinari per mancato adempimento alle disposizioni di servizio della direzione generale.", nè ci dice se nella nota medesima gli si dà termine per presentare le proprie controdeduzioni in merito.
Una corretta procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, infatti, parte dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori secondo i commi di cui riporto estratto per buona memoria di tutti:
2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Di come sia documentato tutto questo io non so nulla, ma è un ottimo ed ulteriore motivo per invitare caldamente sukan a rivolgersi DI CORSA ad un buon giuslavorista, e se posso esprimere la mia personale opinione, avrebbe dovuto farlo immediatamente già quando ha ricevuto la "nomina" per le ulteriori unità ospedaliere. Infatti, e sempre per come la vedo io, se si finisce a giudizio, e questo è da consiglio di stato o da cassazione per quanto sia complesso ( ma anche affascinante!) a seconda del percorso legale che si intraprende, non deporrà certamente a favore dell'organo giudicante il silenzio assordante di sukan da allora ad oggi.
Spero, infine, mi perdonerete la tiratina di orecchie collettiva che so per farvi: voi medici, e più in generale noi professionisti, la dovreste smettere di pensare "... e che mi importa, io continuo a fare come ho sempre fatto!", perchè come vedete questo è l'ennesimo caso in cui non mettere i puntini sulle i dal primo momento poi fa lievitare una questione enorme e foriera di ben altri, pesanti fastidi con maggiori e più gravi potenziali conseguenze.
L'acquiescenza, che sia di tipo puramente passivo o di tipo strafottente, non è mai una dote.
Nofer
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Ognuno di noi, da solo, non vale nulla.
Ma che specializzazione hai?
Ricordiamoci che sono indelegabili ( art.17 ) solo la nomina del RSPP
e il DVR , mentre la nomina del MC è delegabile al dirigente (art.18)
giancarlo il 02/06/2012 07:49 ha scritto:
Ma che specializzazione hai?
Ricordiamoci che sono indelegabili ( art.17 ) solo la nomina del RSPP
e il DVR , mentre la nomina del MC è delegabile al dirigente (art.18)
Per essere precisi fino in fondo: non c'è nessun bisogno che il datore di lavoro deleghi ad un dirigente la nomina del medico competente, perché la nomina del medico competente è già un obbligo del dirigente. Ricordiamoci infattti che la rubrica dell'art. 18 è "obblighi del datore di lavoro e del dirigente" e, appunto il primo di tali obblighi (comma 1 lettera "a" è "nominare il medico competente". Pertanto la nomina del medico competente effettuata da un direttore di presidio o di distretto, o di unità operativa, ai fini legiuslativi è pienamente valida
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