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Scarpe antinfortunistiche: quanta libertà?

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 3107 volte.

SiVà

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  • Scarpe antinfortunistiche: quanta libertà?
  • (22/06/2012 11:06)

Buongiorno, vorrei sapere vostre opinioni ed esperienze su una questione credo, molto diffusa: Gestione scarpe antinfortunistiche.
La mia azienda ha deciso di mettere a disposizione dei dipendenti alcuni modelli di scarpe antinfortunistiche che possono provare e scegliere recandosi presso il negozio da noi indicato, naturalmente l'acquisto è a carico dell'azienda. Il quesito è: se il dipendente dopo aver provato, scelto ed acquistato le scarpe, dopo qualche giorno si lamenta perchè sono scomode, fanno male ecc. come dobbiamo comportarci? Secondo l'81 i DPI dovrebbero "tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore", quanto dovremmo quindi assecondare le lamentele dei nostri dipendenti? Se decidessimo di non cambiare nuovamente le scarpe, vista la precedente possibilità di prova e scelta del modello, l'azienda può andare incontro a sanzioni?

bernardo

bernardo
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Parma
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  • Re: Scarpe antinfortunistiche: quanta libertà?
  • (23/06/2012 17:18)

Innanzitutto l'idoneità dei DPI (quindi anche delle scarpe) è argomento di discussione obbligatoria nell'ambito della riunione periodica, e deve risultare da verbale.
Ciò premesso, il consentire ai lavoratori di scegliere il modello (nel rispetto dei requisiti specifici dei DPI) è saggia e corretta.
Ciononostante, a volte capita che alcuni lavoratori abbiano ugualmente dei problemi. A questo punto consiglio di tirare in ballo direttamente il Medico Competente, anche su richiesta del lavoratore, per vedere se tali problemi consistono in un generico "disagio" nel'indossare le scarpe (elemento comune e del tutto tollerabile) oppure se qualche lavoratore ha problemi più importanti, come ad esempio patologie o deformazioni che rendano effettivamente problematico l'uso di tali DPI. Per questi casi, rarissimi, possono essere adottate soluzioni ad hoc (in un paio di situazioni, nella mia esperienza ormai, ahimé, ultratrentennale, abbiamo "confezionato" le calzature direttamente sul piede del lavoratore, utilizzando anche la schiuma in poliuretano modellata a stampo come stivale interno). In ogni caso, qualora effettivamente nonostante tutti tentativi non fosse possibile per un lavoratore indossare le scarpe, e queste siano effettivamente necessarie nella mansione effettuata, ciò costituirebbe motivo per un giudizio di inidoneità alla mansione, con tutte le conseguenze del caso.

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