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Registro degli esposti

Questo argomento ha avuto 1 risposte ed è stato letto 6132 volte.

tcam

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Firenze
Professione
Medico Competente
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655
  • Registro degli esposti
  • (03/07/2012 00:17)

Il datore di lavoro, ai sensi dell’ art. 243 del D.Lgs 81/2008,e dell’art. 2 del D.M. 12/07/2007 n. 155, istituisce ed aggiorna, per il tramite del medico competente, un registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

Quali lavoratori devono essere iscritti nel Registro?

Devono essere iscritti nel registro i lavoratori per i quali la
valutazione (art. 236 del D.Lgs 81/2008) dell’esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni ha evidenziato un
rischio per la salute, e quindi sottoposti a sorveglianza
sanitaria (art. 242 del D.Lgs 81/2008).

D.M.155/97
Art. 2. Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è istituito dal datore di lavoro, conformemente al modello di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e compilato sulla base della valutazione di cui all’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994”.

Il registro è costituito da fogli legati e numerati progressivamente”.

Il datore di lavoro “invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all’organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione”.

.........................
Un'osservazione e una domanda:
OSSERVAZIONE: secondo voi, dopo aver partecipato alla VDR, la collaborazione del MC con il DDL consiste nella siglatura della busta da spedire e nelle attività di segreteria (fotocopie delle cartelle)?
DOMANDA: in quante aziende avete attivato il registro?

(giusto per scambiarci notizie e indirizzi pratico-comportamentali)

Tcam

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bobone

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Novara
Professione
Medico Competente
Messaggi
11
  • Re: Registro degli esposti
  • (15/07/2012 15:12)

io il registro degli esposti l'ho in alcune tipologie di ditte che seguo:

bonificatori ambientali (amianto e chimici R45-R46)
petrolchimiche (R45 R46 R48)
farmaceutiche (R45 R46)

attualmente la maggior parte dei registri li ho in forma cartacea, ma alcune ditte hanno anche la versione elettronica a compendio.

la spedizione delle cartelle è comunque demandata al DL e non è prevista nessuna comunicazione diretta delle cartelle da parte del medico competente alla ASL (eccenzion fatta la notifica di sospetto di eventuale malattia professionale, che però non rientra in questo ambito) la comunicazione delle cartelle dal DL all'ASL mi pare di intendere a meno di errori di interpretazione che spero non aver fatto, si rifaccia al punto:

....[omissis]"8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai
commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in
possesso ai sensi del comma 4.[omissis]...

Posso solo dire che se prima i riferimenti normativi della 626 prevedevano una cartella clinica ad hoc, attualemente in alcune Asl delle ditte che seguo non mi è mai stata chiesta in caso di controllo, perché pare che se si usa il modello conforme all'allegato 3A la specifica sezione dei rischi prevista in questo modello contenga di per sè la necessità di compilare il rischio chimico. Io da mio inserisco comunque nella cartella tutte le informazioni rispetto all'esposizione e la modalitàdi gestione della sorveglianza con tutti gli accertamenti che sono eseguiti.

Spero che il mio contributo sia stato utile per uno scambio di idee

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