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Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria

Questo argomento ha avuto 5 risposte ed è stato letto 4799 volte.

zandor

zandor
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  • Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (04/07/2012 22:05)

Buondì,qualcuno mi aiuta a ricordare se esiste un art. specifico nel testo unico che permetta di disgiungere la nomina per come ho scritto nell'oggetto? Se ricevo inoltre la nomina a gennaio da una ditta,sapendo che i primi lavoratori da sottoporre a visita cronologicamente sono a giugno,é il caso di fare appunto nomina disgiunta? Grazie a chi eventualmente vorrà rispondere!

bernardo

bernardo
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  • Re: Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (04/07/2012 22:20)

La "presa visione del DVR" non rientra fra i compiti del Medico Competente. Il Medico Competente , ta l'altro, collabora alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR. Predispone il programma di sorveglianza sanitaria sulla base della VDR cui ha direttamente collaborato, o che comunque fa propria. Pertanto se il MC competente "arriva" a valutazione DVR già fatti, non "prende visone" dek DVR: lo studia attentamente e valuta se approvarlo (e quindi farlo proprio) o proporre integrazioni.

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (05/07/2012 13:59)

Non sento mai menzionare ciò che dice l'Art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 (così modificato dal 106) a proposito del DVR e cioè:
"Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ... deve essere munito ... di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... e dal medico competente ove nominato ...".

Ciò significa che il MC firma il DVR SOLO per attestarne la data certa, non certo per prendersi la responsabilità piena di ciò che è scritto dentro. Semmai questa responsabilità deriva dal fatto di essere incardinato nel gruppo di lavoro che deve fare la valutazione dei rischi (infatti è previsto che COLLABORI nella valutazione dei rischi), non certo perchè ha firmato il DVR (in caso contrario, se il MC subentra quando il DVR è stato già redatto e non lo firma, vuol dire che il MC è sollevato da ogni responsabilità????).

Se il MC subentra in una Ditta che ha già il DVR in corso di validità, egli firmerà (con una data diversa dagli altri attori) semmai solo per presa visione e sarà opportuno che ci scriva accanto che "si riserva di esprimere le proprie considerazioni successivamente" (tramite la relazione di sopralluogo, le lettere scritte ad hoc, le riunioni periodiche, ecc. Ci sono tanti modi per dire la propria). Per certe azioni ci vogliono i tempi tecnici, altrimenti prima fa tutto ciò che deve fare e poi firma (e comunque lo fa sempre per la sola data certa)!

Quando poi il DVR scadrà e dovrà essere aggiornato, si procederà per le vie canoniche.

So che molti la penseranno diversamente, ma l'articolo 28 mi sembra molto chiaro e nel D.Lgs. 81/08 non c'è scritto da nessuna parte che la firma del MC attestati che ha partecipato alla valutazione dei rischi o altro. C'è solo scritto "AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA".

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

carlpam

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  • Re: Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (05/07/2012 14:35)

faggiano.danilo il 05/07/2012 01:59 ha scritto:
Non sento mai menzionare ciò che dice l'Art. 28 comma 2 del D.Lgs. 81/08 (così modificato dal 106) a proposito del DVR e cioè:
"Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione ... deve essere munito ... di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ... e dal medico competente ove nominato ...".

Ciò significa che il MC firma il DVR SOLO per attestarne la data certa, non certo per prendersi la responsabilità piena di ciò che è scritto dentro. Semmai questa responsabilità deriva dal fatto di essere incardinato nel gruppo di lavoro che deve fare la valutazione dei rischi (infatti è previsto che COLLABORI nella valutazione dei rischi), non certo perchè ha firmato il DVR (in caso contrario, se il MC subentra quando il DVR è stato già redatto e non lo firma, vuol dire che il MC è sollevato da ogni responsabilità????).

Se il MC subentra in una Ditta che ha già il DVR in corso di validità, egli firmerà (con una data diversa dagli altri attori) semmai solo per presa visione e sarà opportuno che ci scriva accanto che "si riserva di esprimere le proprie considerazioni successivamente" (tramite la relazione di sopralluogo, le lettere scritte ad hoc, le riunioni periodiche, ecc. Ci sono tanti modi per dire la propria). Per certe azioni ci vogliono i tempi tecnici, altrimenti prima fa tutto ciò che deve fare e poi firma (e comunque lo fa sempre per la sola data certa)!

Quando poi il DVR scadrà e dovrà essere aggiornato, si procederà per le vie canoniche.

So che molti la penseranno diversamente, ma l'articolo 28 mi sembra molto chiaro e nel D.Lgs. 81/08 non c'è scritto da nessuna parte che la firma del MC attestati che ha partecipato alla valutazione dei rischi o altro. C'è solo scritto "AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA".

vero: proprio perché la responsabilità è del DdL che effettua art 29 comma 1 il dvr non delegabile art,17 lett a) ma al quale collabora il MC art 25 comma 1 lett a) fermarsi ad un solo articolo non chiarisce la procedura che invece è chiara ( eludere la responsabilità citando solo l'art 28 è un esercizio di diritto bizantino).

faggiano.danilo

faggiano.danilo
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  • Re: Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (05/07/2012 14:59)

carlpam il 05/07/2012 02:35 ha scritto:


vero: proprio perché la responsabilità è del DdL che effettua art 29 comma 1 il dvr non delegabile art,17 lett a) ma al quale collabora il MC art 25 comma 1 lett a) fermarsi ad un solo articolo non chiarisce la procedura che invece è chiara ( eludere la responsabilità citando solo l'art 28 è un esercizio di diritto bizantino).

AHAHAAHAH :-)

No no, non volevo eludere alcuna responsabilità.

Infatti, se ritorni un attimo su tutto il mio intervento, noterai che c'è scritto che il MC è responsabile sol perchè è medico competente di quella ditta e non certo solo perchè ha firmato il DVR. La responsabilità è oggettiva, come direbbero i giuristi.

A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!

bernardo

bernardo
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  • Re: Nomina limitatamente alla presa in visione del dvr,nomina per la sorv.sanitaria
  • (05/07/2012 20:25)

Sono due cose diverse: una cosa è la firma del MC che, insieme alle altre, certifica la data. Altra cosa è la collaborazione alla VDR e alla redazione del documento, che sono obbligatorie con o senza firma. E attenzione, il fatto che la firma del MC attesti (insieme alle altre) la data non significa che la firma del MC possa essere apposta solo per quel motivo: è una "inferenza" del tutto gratuita. Se così fosse dovremmo veder scritto nella legge "la firma del MC attesta unicamente la data", ma siccome non sta scritto, non è così (quod lex vouit dixit...).
Quindi: la firma, insieme alle altre accerta la data. La firma "per presa visione" non esiste, non è prevista da alcuna norma, e non ha ragion d'essere perché il MC non "prende visione" del documento, ma collabora alla sua stesura, il che è valido sempre, anche quando arriva "dopo". Per cui io, quando firmo il documento, attesto la data (se ho collaborato dall'inizio alla sua stesura, altrimenti appongo la firma insieme alla nuova data, che quindi è in tal modo aggiornata) e comunque ne condivido il contenuto, eventualmente proponendo integrazioni.

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