Yi Ch'ang-ho, legale rappresentante della "Haidong engineering,outsourcing &consulting" abile novantasettenne di Haidong, ma sprovveduto pioniere, decide di aprire una attività produttiva in Europa e, follia delle follie, proprio in Italia.
Superate le "modeste difficoltà" iniziali ed ottenuti tutti i permessi necessari tramite il suo valido gruppo di collaboratori oculatamente scelti tra i suoi fedelissimi, inizia finalmente la propria attività ed assume una trentina di lavoratori italiani.
Scopre il Dlgs 81 leggendo un report del suo più fedele collaboratore in una serata piovosa nella sua residenza di Yueyang.
Non si preoccupa, il suo fedele gli dice che tutto quanto è scritto può essere oggetto di delega................ma............
Una delle prime decisioni che ha esaminato la nuova disciplina dettata dal D. Lgs. n. 81 del 2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) ha evidenziato che tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili ex art. 17 del D. Lgs., neanche nell’ambito di imprese di notevoli dimensioni, rientrano (a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall’art. 28 del D. Lgs., che contiene non soltanto l’analisi valutativa dei rischi, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; (b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).
Yi Ch'ang-ho domanda: "ma sei sicuro che sia così? Che ne so io di questa cosa di cui parli? Come faccio a fare questa strana cosa da qui? Debbo volare in Europa ogni volta? Sei sicuro che io non possa delegare tutto?
Il fido consigliere gli risponde:"的论坛讨论"
Voi che ne dite?
Cosa consigliereste al buon Yi Ch'ang-ho per superare il problema?
Tcam
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Acuto come al solito Tiziano.
Io penso,a mio modestissimo avviso, che la norma sia in effetti farraginosa e che la vexata quaestio di fondo sia l'assenza, tra le figure "sensibili" dell'81 del consulente della sicurezza, ovvero di colui che effettivamente fa (se bene, male o malissimo esula dal discorso...) la valutazoine dei rischi.
Tale figura non è sostituibile dal RSPP, che nell'81 ha specifici compiti e peculiarità ma nessuna sanzione a suo carico (se non come dirigente se interno all'aziente o dirigente "de facto" in particolari occasioni) per cui ci trovaiamo ad avere un Responsabile del Servizio di Prevenione e Protezione (figura in teoria centrale) che effettivamente non e responsabile di niente.
L'erticolo 17 mettendo in capo al ddl l'obbligo di valutare tutti i rischi ne "giustifica" (passatemi il termine) le responsabilità penali (e quindi personali) che questi ha verso la sua Azienda (Ricordiamo la definizione di ddl ex art. 2 :il soggetto titolare del rapporto di lavoro col lavoratore o comunque il soggetto che ...ha la responsabilità dell'organizzazioen stessa o dell'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa).
Quindi l'arzillo vecchiatto cinese dovrebbe, con atto notarile, fare una attribuzione di responsabilità dell'organizzazione (citato art. 2) ad un giovane rampante di sua fiducia il quale diventerà il "datore di lavoro" così come inteso dall'81 e dovrà dunque ottemperare agli obblighi dell'articolo 17.
Quindi il vecchietto si salva così.
Il problema vero, comunque, è un altro.
In nessuna azienda, grande, piccola, SPA, SAS, cooperativa etc etc il ddl fa effettivamente la vdr. E allora sarebbe imposrtante che nella Norma fosse presente uno specifico articolo che fissi una specifica responsabilità (e quindi un'edeguata sanzione) per il consulente estereno che di fatto fa la valutazione e redige il documento.
fintantochè tali soggetti rimarranno formalmente fuori dal sistema 81 continueremo a vedere valutazioni fatte con i piedi e datori di lavoro multati su questioni tecniche delle quali obiettivamente è anche possibile che non sappiano grnachè.
Cordialità
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