Pongo il seguente quesito, semplificando una situazione che sempre più spesso mi capita di affrontare: 1) l'azienda X ha diverse linee di produzione, il lunedì va la linea A, il martedì la B, il mercoledì la C, il giovedì la D e il venerdì la E. Il lavoratore risulta idoneo a svolgere la mansione nelle linee A,B,C,D ma non la E. La domanda è: può essergli ridotto l'orario di lavoro e conseguentemente lo stipendio? Ho trovato sentenze su inidoneità totale e possibilità di licenziamento, ma nulla a tale proposito. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
La non idoneità (senza specificare se parziale o totale) è disciplinata in termini di adibizione alla mansione dall'art. 42. Pertanto il datore di lavoro, anche nel caso specifico, deve adibire illavoratore "ove possibile" ad altra mansione.. Nel caso di impossibilità si può arrivare anche alla risoluzione del rapporto di lavoro.
si, ma la mia domanda è differente: se non è possibile adibire ad altra mansione, può essere ridotto l'orario di lavoro da full time a part time ?
Secondo l'art.. 42 c. 2 del D.Lgs. 81/08 se viene formulato un giudizio di Inidoneita' alla mansione (il c.1 non specifica se parziale o totale, quindi si riferirebbe anche all'inidoneità parziale) il lavoratore adibito a mansioni inferiori conserva comunque la qualifica e la retribuzione precedente. Quindi a mio avviso se, come extrema ratio dovesse essere ridotto l'orario di lavoro la retribuzione cmq non potrebbe essere modificata.
Non, non è cosi. "A parità di retribuzione" si riferisce ovviamente allo stipendio tabellare. Per cui, ad esempio, se il mio stipendio tabellare è di 1000 euro per 40 ore nella qualifica superiore, sarà lo stesso per la eventuale qualifica inferiore, ma ovviamente a parità di ore! Se faccio 20 ore percepirò 500 euro, non 1000 euro, ma rimarrà comunque invariata la mia "retribuzione".
Comunque attezione: cambio di mansione non significa cambo di orario, singifica cambio di mansione, quindi andare a fare un lavoro diverso, non fare lo stesso lavoro per meno tempo.
Vero, l'art. 42 si riferisce alla mansione e non all'orario di lavoro, ma ti faccio una domanda. E' legittimo un licenziamento nel momento in cui un datore di lavoro, non potendo trovare una mansione alternativa, per cercare di mantenere il posto di lavoro sia costretto a ridurre l'orario di lavoro se tale riduzione e' in stretto rapporto con il motivo per cui e' stata data l'inidoneità, come nel caso di ballare, (ovvio che quel tempo sarebbe da riempire con altra mansione compatibile...ma ho parlato di extrema ratio).
Secondo me la risposta e' che il licenziamento in quel caso sarebbe' illegittimo ed il lavoratore avrebbe il diritto di conservare il proprio posto di lavoro ed a mio avviso se invece fosse licenziato e facesse causa all'azienda la vincerebbe e manterrebbe qualifica e stipendio precedenti anche con orario ridotto, ma qui sarebbe interessante avere la risposta di un avvocato o di un magistrato per capire se ci sono state sentenze di questo tipo. Naturalmente concordo che in senso letterale l'art. 42 parla di mansioni e non di orario di lavoro, basta leggerlo...il mio era solo l'esempio di un caso estremo in cui non e' possibile, come nel caso di ballare, riempire tutto l'orario di lavoro con delle mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Spero di essermi spiegato, perché' capisco che il ragionamento e' particolare...
Mi spiego meglio: un conto e' se il lavoratore SCEGLIE l'orario ridotto, un'altro conto e' se vi e' costretto da un giudizio di inidoneita' alla mansione che non gli permette nel rimanente orario di svolgere altra mansione, in tal caso a mio avviso mantiene qualifica e retribuzione precedenti anche con orario ridotto.
Questa sarebbe una lettura realmente rispondente, a mio modesto avviso ma non sono un avvocato, allo spirito dell'art. 42!
secondo me il lavoratore può essere licenziato per una mancata idoneità di fatto.
perchè se il lavoratore è adibito a 4 linee e in una non può lavorare e l'azienda dimostra che non è possibile adibirlo solo a 3 line di fatto non è idoneo.
ho capito che stiamo nel paese delle meraviglie ma pensare che si possono ridurre le ore di lavoro e percepire lo stesso stipendio sono idee che appartengono al secolo passato, per fortuna staimo nel 2012 ma vedo che ancora qualcuno non riesce a capire che la pacchia per fortuna sta finendo.
In caso di licenziamento e di ricorso giudiziario del lavoratore il datore di lavoro avrebbe l'onere, secondo le leggi vigenti, di dimostrare che in azienda non esistevano al momento del licenziamento mansioni compatibili con il suo stato di salute, la conclusione di questo caso, alla fine, dipenderebbe a mio avviso, molto dall'umore del giudice di turno..
Il caso di ballare mi sembra (forse ma chi ha piu' esperienza puo' dirlo) uno di quei casi non contemplati dalla legge in cui il giudice troverebbe quindi ampio spazio per interpretare...in piu' aggiungerei che maggiori tutele, secondo le leggi vigenti, sono garantite al lavoratore se la causa della sopravvenuta inidoneita' e' lavorativa, ma questa e' un'altra storia...e non sappiamo se rientra nel caso specifico
Esperienza personale: la idoneità con limitazione è stata causa di licenziamento poiché il rischio oggetto della limitazione era intrinseco alla mansione e sussisteva impossibilità a mansioni alternative . Circa la questione del tempo parziale credo che la organizzazione del lavoro (nel rispetto della Legge) è prerogativa del DL non del MC pertanto il MC può indicare una riduzione della esposizione (per entità e/o durata) ma non il tempo parziale. Nulla vieta però alle parti, di comune accordo, (ma deve essere di comune accordo) il part time, se previsto dal contratto
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti