Buonasera a tutti.
Secondo voi non è un po' discutibile eseguire gli accertamenti per le tossicodipendenze per i macchinisti di seggiovia/sciovia e i gattisti?
Dico subito che nel mio caso i gattisti operano in solitudine quindi in assenza di rischio per la salute di terzi.
Ringrazio come sempre per la collaborazione.
Jepp
esmeraldas il 04/09/2012 06:34 ha scritto:
Buonasera a tutti.
Secondo voi non è un po' discutibile eseguire gli accertamenti per le tossicodipendenze per i macchinisti di seggiovia/sciovia e i gattisti?
Dico subito che nel mio caso i gattisti operano in solitudine quindi in assenza di rischio per la salute di terzi.
Ringrazio come sempre per la collaborazione.
Ineressante... dico la mia.
Gattisti no: movimentano neve, che non è ne' terra ne' merce. E' vero che in alcuni casi il gatto trasposrta anche merce...quindi se trasporta merce (es. rifornmimento dei rifugi) potrebbe rientrare. Se battono le piste e basta decisamente no.
Tirandola un po' gli addetti agli impianti di risalita, in quanto sorretti e trainati da funi, potrebbero rientrare nel comma 2e dell'allegato.
In effetti la mansione di macchinista di seggiovia al massimo si potrebbe equiparare ad altre ma non è esplicitamente menzionata.
Secondo me è più no che si, ma comunque resta il dubbio.
Se altri si vogliono cimentare in opinioni personali sarei felice di leggerle.
Grazie come sempre.
Jepp
Per me stando alla legge Gattisti SI: movimentano neve, che non è ne' terra ne' merce, ok, ma movimentano e rischiano allo stesso modo (non vedo cosa cambi per il profilo di rischio al variare del contenuto del materiale movimentato).
Se battono le piste e basta...? Ci dovremmo comportare come se il gatto fosse un mezzo da patente B o C o un muletto? Ai posteri l'ardua sentenza...
Gli addetti agli impianti di risalita potrebbero essere equiparati a dei gruisti...quindi ad oggi no...ma se fossi io a scendere o salire, vorrei che l'addetto fosse lucido e sobrio.
Ora questi dubbi che sempre insorgono sul campo, sarebbero risolvibili se si arrivasse ad una semplificazione della legge il cui razionale dovrebbe essere semplicemente questo: ci sono mansioni che richiedono particolare attenzione, il venir meno della quale esporrebbe a rischio rilevante sia il soggetto operante che terzi. Detto ciò elenco unico per divieto di assunzione di alcool e droghe e magari porre il relativo accertamento a discrezione del Medico competente che visita. Sarebbe tutto molto semplice e sensato. Ma non è così. Sembra quasi che se non ci complichiamo le cose, potrebbero mancare gli argomenti di discussione. Invece a mio avviso ce ne sarebbero veramente tanti ed in cuor mio spero che un po' le maglie vengano snodate, perchè il tutto sarebbe oltremodo più interessante e gratificante, che perderci in questi discorsetti, che non ci fanno fare neanche una bella figura se visti da chi, da esterno, non ha fatto un po' il callo a questi contorsionismi mentali.
C'è un problema per i gattisti, nel senso che il regolamento vieta espressamente di fare gli accertamenti a lavoratori diversi da quelli che esercitano le mansioni previste nell'allegato. Per cui la terra è terra, e la neve è neve! iI ragionamento che rischiano allo stesso modo sul piano logico non fa una grinza, ma allora secondo questo ragionamento dovremmo fare gli accertamenti anche per gli autisti di mezzi di trasporto merci per cui è sufficiene la patente B!
Invece per gli impianti di risalita io sono per il si, perche, come ho detto, potrebbero essere assimilabili agli addetti agli impianti a fune (funivie) visto che comunque tali impianti trasportano (seggiovie, ovovie ecc.) o "tirano" (skilift) persone tramite una fune.
il tema mi stimola alcune osservazioni :
ESISTE GIA' UN DM MIN TRASP 5 giugno 1985
Decreto Ministeriale 5 giugno 1985 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 177). -- Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri.
PREVEDE
5)certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario centrale o di un ufficio sanitario compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e relativo al possesso dei requisiti fisici di cui all'allegato I;
ALLEGATO I
REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO
Prescrizioni generali.
1.Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio devono possedere sana costituzione, nonchè i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.
(I requisiti sono auditivi e visivi (simil - patente di guida, per capirsi) se indicate il DM con data lo trovate su un sito della Valdaosta ( of course) e che vi risparmio.Lo cita il non dimenticato Giorgio Ferigo (in "il certificato come sevizia " Forum ed. Udine) che scriveva circa i certificati insulsi:
(ci è ignoto tanto accanimento contro la neve e gli sport invernali )
mi riservo qualche osservazione sul proliferare di accertamenti e visite a seguito di abolizioni di pratiche desuete ( ad es.LISA alimentaristi ) nella sanità a vantaggio di quella privata .....
( continuerò un prossima volta )
Buonasera a tutti
ritengo non si possa ritenere esaustivo un semplice allegato
bisogna ragionare su quanto espresso dal Legislatore
"...Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,l’incolumità e la salute proprie e di terzi..."
Valutate Voi
Si può anche sbagliare
memento1978 il 10/09/2012 08:59 ha scritto:
Buonasera a tutti
ritengo non si possa ritenere esaustivo un semplice allegato
bisogna ragionare su quanto espresso dal Legislatore
"...Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,l’incolumità e la salute proprie e di terzi..."
Valutate Voi
Si può anche sbagliare
Non concordo. Non spetta a noi "ragionare" su quello che, eventualmente, ha in testa il legislatore. A noi, nell'ambito della nostra professione, spetta solo applicare la legge come è scritta, non inventarne una nuova solo perchéci sembra logica o pertinente. E qundo dico noi, ntendo anche l'organo di vigilanza, che spesso invece si inventa letteralmente norme inesistenti Se, a torto o ragione, la norma non è chiara, è stata istituita la commissione di interpello cui chi ha titolo può rivolgersi. "Quod lex voluit dixit, quod noluit tacuit!".
Il "gatto delle nevi" non rientra in nessuna specifica categoria indicata nell'Allegato 1 dell'Intesa Stato Regioni del 30 ottobre 2007. Ciò in quanto non è necessaria la patente C o di categoria superiore per guidarlo ed inoltre non risulta collocabile in altre categorie di mezzi/veicoli indicati nell'allegato stesso. Quindi nessun controllo di assenza di tossicodièendenza
Macchinisti di impianti a fune ai sensi dell'Allegato A 2.d) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;direi accertamenti SI
esmeraldas il 04/09/2012 06:34 ha scritto:
Buonasera a tutti.
Secondo voi non è un po' discutibile eseguire gli accertamenti per le tossicodipendenze per i macchinisti di seggiovia/sciovia e i gattisti?
Dico subito che nel mio caso i gattisti operano in solitudine quindi in assenza di rischio per la salute di terzi.
Ringrazio come sempre per la collaborazione.
Un trattorista come lo considerate? Movimenta anche terra, ma patente B....quindi?
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