Sto cercando di capire fino a dove si possa discutere sulla responsabilità del Medico Competente,anche ove normata per legge, quando questi sia un consulente come la maggior parte di noi, e quindi, come tutti i consulenti, abbia in realtà poteri limitati a fronte di molti obblighi che gli si vogliono addossare. Faccio un esempio: le cartelle sanitarie all 'ISPESL (lavoratori dimessi senza che ne sappiamo spesso nulla). Ora, è possibile che si debba rispondere giuridicamente di cose che sfuggono al proprio diretto controllo ? Come se il mio commercialista ( di fatto mio consulente ) andasse incontro a sanzioni perchè IO non pago le tasse !! ( Le pago, purtroppo )
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
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La tua visione delle responsabilità penali può anche essere sotto alcuni punti di vista corretta ma decisamente parziale ed incompleta.
Quando si parla di responsabilità penali nel campo dei reati omissivi impropri, che è la tipologia di reati a cui appartengono le violazioni di normative poste a tutela della sicurezza sul lavoro, bisogna distinguere sostanzialmente due ipotesi:
1) Violazione di norme di puro pericolo
2) Condotte colpose da evento
Nel primo caso la tua affermazione, che fa riferimento fondamentalmente al «principio dell’effettività» (Cass. sez. unite, Giuliani), è corretta, ma solo limitatamente a quello che riguarda il comma 1a dell’art.17 del D.Lgs 626/94. E’ evidente come la valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure di sicurezza non possano mai essere contestate al medico competente (vedi anche l’art.1 comma IV ter del D.Lgs 626/94): ed infatti potrai notare come il comma 1a dell’art.17 non preveda nessuna sanzione o pena per il medico competente, né in alcun modo lo potrebbe; ma potrai facilmente notare come gli altri commi , invece, prevedano sanzioni e reclusioni ben precise (vedi art. 89 del D.Lgs 626/94). Dunque già nel campo della violazione di norme di puro pericolo la responsabilità penale è assolutamente possibile in quanto codificata dalla legge in «reati propri» del sanitario (e questo a differenza del RSPP per il quale nessuna legge prevede reati propri). Sono inoltre del tutto realistici ipotesi di «colpa specifica» per violazioni di norme, discipline e regolamenti.
Il problema delle responsabilità del medico competente diventa, poi, ancora più rilevante se si entra nel campo delle responsabilità in ipotesi di condotte colpose da evento (ad esempio nel caso di malattia professionale): in situazioni del genere le responsabilità del medico sono ovviamente e logicamente ipotizzabili in caso di «giudizio di idoneità errato». E’ chiaro che, in questo caso, trattandosi di un atto medico, la colpa del sanitario non sarà automaticamente desumibile dal semplice verificarsi del danno (tecnopatia) dovuto anche concorsualmente (art.41 c.p.) ad un suo errore, ma andrà ricostruita alla stregua dei criteri generali di colpa professionale medica da anni analizzati dalla Corte di Cassazione (tra le più recenti, Cassazione Sezioni Unite Penali, 11 settembre 2002, n.30328)..
Ancora più interessante, anche se impossibile da spiegare per esteso in questa sede, è la ricostruzione dei confini delle responsabilità penali e civili tra datore di lavoro e medico competente: pur rientrando la sorveglianza sanitaria sicuramente nei precetti generali dell’art.1228 c.c., trattandosi nel caso del medico competente di prestazione a specializzazione tale da limitare fortemente i doveri e le colpe «in vigilando» del datore di lavoro, il confine tra responsabilità del datore di lavoro e quelle del medico competente non può che essere ricercato nel merito e nello specifico utilizzando i più generali criteri delle deleghe di responsabilità, negli anni lucidamente individuati (ed utilizzati) dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina giuridica nell’analisi delle responsabilità in realtà aziendali complesse.
In tal senso mi permetto di suggerirti di riflettere sulla differenza tra l’art.17 comma 1a (il m.c. “... collabora con il d.l. e con il SPP ... alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”), che non prevede alcuna sanzione per il medico competente e l’art.17 comma 1l (il m.c. collabora “ ... alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all’art.15) che prevede per il medico competente l’arresto fino a 2 mesi e sanzioni fino a sei milioni. Il legislatore, cioè, per lo stesso tipo di obbligazione (… il medico competente collabora con il datore di lavoro …) prevede in un caso nessuna sanzione (principio dell’effettività) mentre nel secondo vi è previsione di reato grave per il medico (criterio del trasferimento di responsabilità penale in caso di dimostrata «necessità» delle delega, ad esempio Cass. pen. 17.1.95).
Se poi non fossi ancora convinto della possibilità di responsabilità penali del medico competente, potrei cercare di procurarti gli atti del processo penale che ha dovuto subire un nostro collega di Sassuolo incriminato ex art.590 c.p. (lesioni personali colpose) e che siamo riusciti a fare assolvere «perché il fatto non sussiste» solo in forza di una CTU medico legale a lui favorevole.
Grazie a BobDylan per la sua precisione, e per i riferimenti che propone. Secondo me ci sono però diverse situazioni dove il Medico Competente non ha potere pratico ma per le quali rischia sanzioni. Facevo riferimento per esempio alle visite di uscita ex-D.L.25, o alle periodicità non rispettate per indisponibilità dell 'azienda ( "in questo periodo abbiamo troppo lavoro.."), e molte altre situazioni ex- 277, 626 e 271. La risposta che finora ho trovato è chiudere il rapporto con l 'azienda, ma ciò serve solo a danneggiare economicamente (per poco che sia) il medico competente "uscente". Io penso che per molti aspetti noi siamo assimilabili ad altri consulenti che non rischiano per le inadempienze del cliente (ovvio che dobbiamo essere sanzionati per le nostre proprie responsabilità). Per capirci, in molte aziende io ho delegato l 'organizzazione degli accertamenti sanitari al Ddl: quando mi chiamano, rispondo, ma non voglio responsabilità in merito ( glielo ho messo per iscritto!).
Se i Giusti non si oppongono sono già colpevoli ("Gracchus" Babeuf)
La visita di cessazione del rapporto di lavoro non è sanzionata per il medico competente (è prevista dall’art.60 decies comma 2c mentre le sanzioni riguardano specificamente i comma 3 I periodo e comma 6 del medesimo articolo nonché l’articolo 60 undecies).
Nel caso il medico chieda di potere fare le visite ed il datore di lavoro lo impedisca per qualunque motivo la responsabilità è del datore di lavoro (Cass. pen. sez. III n. 2921 del 5.3.99; Cass. sez. III pen. 3.12.88 n. 11871, Amatetti).
Anche in queste situazioni, infatti, cosa che purtroppo non viene mai insegnata nelle scuole di specializzazione, le responsabilità del medico competente sono possibili ma sono di «tipo residuale» e da individuare secondo i principi generali delle deleghe di responsabilità.
Prendo la palla al balzo per entrare, seppure di striscio, in questo assai interessante forum. Nei diversi passaggi logici degli interventi, così come nel testo di legge, compare il concetto di Nomina (del MC) e di Incarico (del RSPP); in molti ragionamenti sul tema compare poi il termine Consulenza. Al di là delle stringate definizioni date a questi termini dall 'Oli-Devoto, qualcuno è in grado e disponibile a tracciare una precisazione dell 'ambito giuridico, dei poteri e delle responsabilità che competono ai 3 diversi termini-ruoli forse troppo spesso considerati o intesi come sinonimi?
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