Buongiorno Colleghi,
nel pomeriggio ho ricevuto in Studio l'R.S.P.P. di un' impresa edile
che la scorsa settimana ha ricevuto due "visite" dell'Ispettorato del
Lavoro in due cantieri ubicati a Foggia e a Bari.
In entrambi i cantieri gli Ispettori hanno contestato gli attestati di Pronto Soccorso da me rilasciati a luglio 2012 perchè pare che ci sia una circolare ministeriale secondo la quale l'attestato di P.S. deve riportare non solo la firma e il timbro del M.C. ma anche la dicitura di un ente formatvo accreditato.
Sapete darmi maggiori informazioni in merito?
Questa mi giunge nuova! Non riesci a farti consegnare da questi due ispettori copia della circolare, visto che la contestazione è sulla base di questa? Direi che non dovrebbero esserci problemi a dartela, se esiste...
andrea b il 19/09/2012 10:19 ha scritto:
Questa mi giunge nuova! Non riesci a farti consegnare da questi due ispettori copia della circolare, visto che la contestazione è sulla base di questa? Direi che non dovrebbero esserci problemi a dartela, se esiste...
Hai ragione, venerdì cercherò un contatto e Vi farò sapere.
I corsi di Primo (ex pronto) soccorso sono disciplinati dal DM 388/03, che prevede che gli stessi siano organizzati dal datore di lavoro, e tenuti da personale medico, ove possibile in collaborazione con sistema di emergenza del SSN. Tutto qui. Le circolari primno valgono solo per l'amministrazione che le emana, due sono un livello basso della gerarchia delle fonti, quindi di fronte ad un DM soccombono. Quindi farsi rilasciare per iscritto le contestazioni degli ispettori, poi discutiamo. Contestazioni verbali non valgono in ogni caso nulla. Quelle scritte devono citare la norma eventualmente violata (e qui li voglio vedere!).
bernardo il 19/09/2012 11:19 ha scritto:
I corsi di Primo (ex pronto) soccorso sono disciplinati dal DM 388/03, che prevede che gli stessi siano organizzati dal datore di lavoro, e tenuti da personale medico, ove possibile in collaborazione con sistema di emergenza del SSN. Tutto qui. Le circolari primno valgono solo per l'amministrazione che le emana, due sono un livello basso della gerarchia delle fonti, quindi di fronte ad un DM soccombono. Quindi farsi rilasciare per iscritto le contestazioni degli ispettori, poi discutiamo. Contestazioni verbali non valgono in ogni caso nulla. Quelle scritte devono citare la norma eventualmente violata (e qui li voglio vedere!).
Concordo alla grande!
A pensar male si fa peccato ma ci s'azzecca!
Vedo che non sono l'unico ad essere curioso e maligno.
perchè non contestano i corsi fatti da strutture dove non è presente neanche un medico del lavoro?
in verita il 388 dice che il medico competente deve collaborare, quindi se vogliono essere ligi devono pretendere che il corso almeno e dico almeno in parte venga fatto dal medico competente della ditta.
ma forse lo sappiamo tutti perchè lo contestano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ci risiamo!!!
Come al solito bisogna difendersi da chi non si documenta studiando prima di giudicare il lavoro degli altri. Tra le altre cose mi risulta che l'ispettorato del lavoro si pronunci molto spesso e più degli altri organi di controllo sugli obblighi previsti per il medico competente assumendo, in alcuni casi, delle prese di posizione senza alcun supporto e conforto normativo. Questo rappresenta, a conferma del mio pensiero, un altro di questi casi, visto che non sono stati in grado di fornire alcun riferimento normativo a supporto della loro tesi. Perchè non si studia un po' prima di fare brutte figure?
Probabilmente i signori in questione non hanno letto con attenzione gli accordi sulla formazione del dicembre 2011. Nell'allegato A dei suddetti accordi sulla formazione del 21 dicembre 2011, infatti, nella premessa vi è una precisazione che cito testualmente:"Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate all'articolo 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08."
Purtroppo, accade anche che molti enti accreditati o pseudo tali stiano approfittando della scarsa informazione e chiarezza per fare concorrenza sleale, mentendo ai propri clienti sull'obbligo di eseguire tutta la formazione esclusivamente presso l'ente accreditato.
Speriamo, quindi, che i signori in oggetto abbiano agito davvero solo per ignoranza...
buona sera a tutti,
sono un ingegnere e non un medico (non capisco perché mi è impedito
di qualificarmi come ingegnere in questo sito ...)
in ogni caso in riferimento alla problematica degli attestati
di formazione di primo soccorso ci sono risposte abbastanza chiare
da parte del Ministero del Lavoro (che è il Datore di Lavoro
dei funzionari dell'Ispettorato)
in particolare la chiave di lettura è l'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 81/08.
in particolare il documento del ministero riporta la seguente:
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