Durante un ECM un relatore ha affermato che le visitte mediche effettuate dal mc sono oltre quelle disposte dall'art.41 del D.lgs 81 e s.m.i anche quelle RICHIESTE O COMUNQUE disposte dal medico competente!?. Secondo il relatore questa SUA interpretazione è dovuta per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 lettera i " i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.......
Saluti
Gennaro Bilancio
Gennaro il 03/10/2012 03:07 ha scritto:
Durante un ECM un relatore ha affermato che le visitte mediche effettuate dal mc sono oltre quelle disposte dall'art.41 del D.lgs 81 e s.m.i anche quelle RICHIESTE O COMUNQUE disposte dal medico competente!?. Secondo il relatore questa SUA interpretazione è dovuta per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 lettera i " i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.......
Saluti
Che bel paese che siamo. Ogni tanto qualcuno si lancia in interpretazioni normative fantasiose. Se però lo fa in un evento ECM...
Le visite mediche previste dal D.Lgs. 81/08 sono quelle dell'art. 41 comma 2 e non altre. I controlli "comunque disposti" sono quelli che a giudizio del medico servono per la sorveglianza sanitaria ma non sono contemplati nell'81 (e sono tanti). Il MC non può richiedere visite a piacere. Mi sembra che, almeno qui, la normativa sia chiara e non interpretabile.
"Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile." W. Allen
A ME E' CAPITATO DI ASCOLTARE DA UN ALTO DIRIGENTE DI CONFINDUSTRIA CAMPANO CHE IL DATORE DI LAVORO PUO' RIGETTARE IL PROTOCOLLO SANITARIO PREVISTO DAL MEDICO COMPETENTE. IL MONDO E' BELLO PERCHE' E' VARIO
Gennaro il 03/10/2012 03:07 ha scritto:
Durante un ECM un relatore ha affermato che le visitte mediche effettuate dal mc sono oltre quelle disposte dall'art.41 del D.lgs 81 e s.m.i anche quelle RICHIESTE O COMUNQUE disposte dal medico competente!?. Secondo il relatore questa SUA interpretazione è dovuta per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 lettera i " i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.......
Saluti
Le visite "comunque disposte" sono tali in quanto rispondenti al disposto dell'art. 25, cioè comprese nel protocollo sanitario predipsoto in base alla valutazione dei rischi e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati.
vi prego di notare che una cosa sono le "visite" e un' altra sono i controlli comunque disposta dal medico competente "; si tratta in realtà delle indagini specialistiche disposte a completamento della sorveglianza sanitaria .
In tema di sfumature vorrei anche citare fra gli obblighi del datore di lavoro quello di tenere conto delle "capacità e condizioni" (Vd articolo che elenca gli obblighi del DL ).
Il m.c. può dare un parere non vincolante in merito a "capcità e condizioni" ad esempio quando si tratta di incaricare un lavoratore di una mansione che richiede attenzione e può essere pericolosa per gli altri (lavori su alta tensione ad esempio)
Dr. A. Gennai Specialista in medicina del lavoro, specialista in medicina legale-- drgennai1@libero.it
Gennaro il 03/10/2012 03:07 ha scritto:
Durante un ECM un relatore ha affermato che le visitte mediche effettuate dal mc sono oltre quelle disposte dall'art.41 del D.lgs 81 e s.m.i anche quelle RICHIESTE O COMUNQUE disposte dal medico competente!?. Secondo il relatore questa SUA interpretazione è dovuta per gli effetti dell'articolo 20 comma 2 lettera i " i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.......
Saluti
Gennaro, la cosa non mi sembra così campata per aria.....non ti è mai capitato di dare limitazioni temporanee, da rivedere dopo x mesi?
Secondo me questa è una visita disposta dal MC (in quanto fuori dalla normale periodicità) per tenere sott'occhio una situazione in divenire.
Cordiali saluti.
Rcorda il 05/10/2012 05:25 ha scritto:
Gennaro, la cosa non mi sembra così campata per aria.....non ti è mai capitato di dare limitazioni temporanee, da rivedere dopo x mesi?
Secondo me questa è una visita disposta dal MC (in quanto fuori dalla normale periodicità) per tenere sott'occhio una situazione in divenire.
Cordiali saluti.
Il " disposto del relatore" era riferito al fatto che il medico competente per motivi che lo stesso relatore non ha indicato, in qualsiasi momento può decidere di efferruare visite mediche!
Saluti
Gennaro Bilancio
Rcorda il 05/10/2012 05:25 ha scritto:
Gennaro, la cosa non mi sembra così campata per aria.....non ti è mai capitato di dare limitazioni temporanee, da rivedere dopo x mesi?
Secondo me questa è una visita disposta dal MC (in quanto fuori dalla normale periodicità) per tenere sott'occhio una situazione in divenire.
Cordiali saluti.
Il " disposto del relatore" era riferito al fatto che il medico competente per motivi che lo stesso relatore non ha indicato, in qualsiasi momento può decidere di efferruare visite mediche!
Saluti
Gennaro Bilancio
drgennai1 il 05/10/2012 12:04 ha scritto:
vi prego di notare che una cosa sono le "visite" e un' altra sono i controlli comunque disposta dal medico competente "; si tratta in realtà delle indagini specialistiche disposte a completamento della sorveglianza sanitaria .
In tema di sfumature vorrei anche citare fra gli obblighi del datore di lavoro quello di tenere conto delle "capacità e condizioni" (Vd articolo che elenca gli obblighi del DL ).
Il m.c. può dare un parere non vincolante in merito a "capcità e condizioni" ad esempio quando si tratta di incaricare un lavoratore di una mansione che richiede attenzione e può essere pericolosa per gli altri (lavori su alta tensione ad esempio)
Non è proprio così, nel D.Lgs. 81 il termine "visite", "controlli", "sorveglianza sanitaria" vengono usati come sinonimi,, infatti anche nell'art.15 (misure di tutela) si parla di "controllo sanitario dei lavoratori".
SALVE, LAVORO COME CONDUCENTE PER UNA AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO, CIRCA 1 ANNO FA A SEGUITO DELLA VISITA PER IDONEITA' ALLA MANSIONE DI CONDUCENTE, IL MC MI HA DATO IL GIUDIZIO DI INIDONEITA' PERMANENTE ALLA MANSIONE, DA QUELLA VISITA HO SVOLTO UN'ALTRA MANSIONE PUR ESSENDO INQUADRATO ANCORA COME CONDUCENTE, PREMETTO CHE IN AZIENDA SI FA LA SORVEGLIANZA SANITARIA 81/08, ORA L'AZIENDA VUOLE RIFARMI FARE LA VISITA PER ACCERTARE NUOVAMENTE L'IDONIETA'/INIDONEITA' ALLA MANSIONE DI CONDUCENTE, MA E' LEGGITTIMO VISTO CHE 1 ANNO FA' SONO STATO DICHIARATI INIDONEO PERMANENTE ALLA MANSIONE?
Questi argomenti devono essere trattati nel forum dedicato ai lavoratori e ai pazienti. Si sposta il messaggio li'.
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