Un medico competente ha il dovere di visitare tutti i lavoratori di un ente che ne fanno richiesta o solo quelli soggetti a sorveglianza sanitaria? Come si fa a stabilire chi è sotto sorveglianza sanitaria?
l.agosti il 04/10/2012 08:01 ha scritto:
Un medico competente ha il dovere di visitare tutti i lavoratori di un ente che ne fanno richiesta o solo quelli soggetti a sorveglianza sanitaria? Come si fa a stabilire chi è sotto sorveglianza sanitaria?
La sorveglianza sanitaria, oltreché quando prevista dalle specifiche norme del D.Lgs. 81/08 (art. 41 comma 1 lett. a) è obbligatoria anche quando richiesta dal lavoratore e ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi (lettera b).
Pertanto possono chiedere la vista anche i lavoratori che non sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma la sola richiesta del lavoratore non è sufficiente, occorre anche che il Medico Competente ritenga al richiesta "correlata ai rischi lavorativi".
In base a cosa stabilisce se c'è correlazione o meno?
Se lui stabilisce che non ci sia ci ci si può recare alla SPREASL e fare ricorso?
l.agosti il 21/10/2012 08:06 ha scritto:
In base a cosa stabilisce se c'è correlazione o meno?
Se lui stabilisce che non ci sia ci ci si può recare alla SPREASL e fare ricorso?
No, nel caso specifico decide esclusivamente il medico competente, secondo il suo giudizio, l'asl non c'entra nulla e non c'è' nessun ricorso, visto che non viene espresso alcun giudizio di idoneità.
A fronte di una richiesta di visita da parte di un lavoratore, considerato che il Medico Competente non conosce cosa quel lavoratore abbia a sottoporre alla sua attenzione, la vedo complicata la valutazione sulla eventuale correlazione ai rischi lavorativi, e se poi la motivazione ancorchè esplicitata fosse "sono stressato" ?
Dubium sapientiae initium.
Il dubbio è l’inizio della sapienza.
La richiesta deve essere motivata, e la motivazione deve avere una correlazione, almeno possibile, col rischio lavorativo. La semplice affermazione "sono stressato" (che non vuol dire nulla) non è sufficiente per motivare una richiesta di visita. Diverso sarebbe riferire sintomi specifici attribuiti (a ragione o a torto) a particolari specifiche situazioni lavorative, magari anche in presenza di una VDR sullo stress fatta bene (cioè non come dice la Commissione ex art. 6!).
In ogni caso, sulla motivazione e sulla effettuazione o meno della visita decide, se la legge non cambia, il medico competente.
Presupponendo la richiesta da parte del lavoratore in riferimento all'art.41 del D.Lgs. 81/2008, il Medico Competente considerando il fatto che tale richiesta passa attraverso il Datore di Lavoro, chiede al lavoratore di fornire dettagli sintomatici? Ancora, poichè la valutazione del rischio "stress lavoro correlato" nella prima fase è richiesta una valutazione di carattere oggettiva, che valuti in modo generico :
- ambiente di lavoro, contesto del lavoro ecc.in che modo può venire considerata la condizione personale ? e se quel lavoratore fà già uso di sostanze psicotrope ? non credo che questo tipo di informazioni debbano passare attraverso il Datore di lavoro.
Dubium sapientiae initium.
Il dubbio è l’inizio della sapienza.
Infatti non devono passare attraverso il datore di lavoro. Attraverso il datore di lavoro passa solo la richiesta di visita. Le motivazioni il lavoratore le fornisce solo al medico competente (ad esempio in busa chiusa, ma anche con colloquio diretto, anche telefonico).
MedicoCompetente.it - Copyright 2001-2024 Tutti i diritti riservati - Partita IVA IT01138680507
Privacy | Contatti