SALVE, LAVORO COME CONDUCENTE PER UNA AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO, CIRCA 1 ANNO FA A SEGUITO DELLA VISITA PER IDONEITA' ALLA MANSIONE DI CONDUCENTE, IL MC MI HA DATO IL GIUDIZIO DI INIDONEITA' PERMANENTE ALLA MANSIONE, DA QUELLA VISITA HO SVOLTO UN'ALTRA MANSIONE PUR ESSENDO INQUADRATO ANCORA COME CONDUCENTE, PREMETTO CHE IN AZIENDA SI FA LA SORVEGLIANZA SANITARIA 81/08, ORA L'AZIENDA VUOLE RIFARMI FARE LA VISITA PER ACCERTARE NUOVAMENTE L'IDONIETA'/INIDONEITA' ALLA MANSIONE DI CONDUCENTE, MA E' LEGGITTIMO VISTO CHE 1 ANNO FA' SONO STATO DICHIARATI INIDONEO PERMANENTE ALLA MANSIONE
La redazione di MedicoCompetente.it
Buongiorno,
premesso che il D.Lgs.81/2008 si applica a tutti i lavoratori, esistono alcune categorie di lavoratori come appunto i "conducenti di linea" e altri, che sono assoggettati al D.M.88/99,i quali attraverso i requisiti fisici, psichici si accerta l'idoneità alla mansione .E' superfluo dire che in termini di Gerarchia delle Fonti il Decreto Legislativo è preminente sul Decreto Ministeriale, peraltro nel caso specifico e volto a salvaguardare attraverso l'idoneità alla mansione (di conducente) l'incolumutà dei trasportati.
Quindi, per prima cosa bisogna accertare su quale tipo di norma il DDL intende fare effettuare la sorveglianza sanitaria, tenendo ben presente che per il D.M. 88/99 la competenza in via preminente è della Direzione Sanitaria RFI o delle ASL, e non può essere effettuata dal Medico Competente.
Dubium sapientiae initium.
Il dubbio è l’inizio della sapienza.
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